Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5726 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5529-2019 R.G. proposto da:

DNATA SRL, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO VASI, rappresentata e difesa dagli avvocati

UMBERTO CAPOLUONGO, LUCA CAPOLUONGO;

– ricorrente –

contro

FINANCE SCPA IN LIQUIDAZIONE, A.S. FINANCE SPA IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO RICCI;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 229/2019 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che chiede

alla Corte di Cassazione di respingere l’istanza di regolamento di

competenza proposta dalla DNATA SRL e di confermare l’impugnata

decisione del Tribunale di Milano in ordine alla declaratoria di

incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Spoleto.

La Corte

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

1. Con decreto ingiuntivo esecutivo, non opposto, n. 3148/2014 il Tribunale di Milano ordinava a Trawelfly S.r.l. di pagare ad Airchef S.r.l. la somma di Euro 111.157,22, oltre accessori; in base a questo Dnata S.r.l. – già Airchef S.r.l. chiedeva in via monitoria allo stesso Tribunale di Milano di ordinare a Finance SCPA – già Confidi Finance – e A.S. Finance S.r.l., entrambe in liquidazione, di pagarle la somma di Euro 40.000, oltre accessori, in forza di una polizza assicurativa rilasciata a garanzia di Trawelfly S.r.l., ottenendo così il decreto n. 14691/2014, cui le società ingiunte si opponevano, eccependo in via preliminare di competenza per territorio a favore del Tribunale di Spoleto.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 229/2019 dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Spoleto, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha ritenuto che nel contratto di polizza assicurativa all’art. 19, “Foro competente”, le parti abbiano stabilito che per le controversie relative alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione della garanzia è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria di Spoleto. Dato atto che la cosiddetta assicurazione fideiussoria è caratterizzato dalla medesima funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui le si deve applicare la disciplina legale tipica di tale contratto, ove non derogata dalle parti, il Tribunale ha affermato che, pertanto, il terzo che manifesta la volontà di profittarne “accetta implicitamente l’intero contenuto del contratto” pur predisposto dalle parti stipulanti, ivi compresa la clausola derogatoria della competenza territoriale; e nel caso in esame l’opposta sarebbe stata appunto “il terzo che, ex art. 1411 c.c., comma 2, ha dichiarato di voler profittare”, per cui non gli è consentito “integrare o modificare il contenuto negoziale della garanzia voluto dalle parti contraenti”.

2. Avverso questa sentenza Dnata S.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza, sulla base di quattro motivi; hanno resistito con memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c. le controparti.

3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento al principio del foro esclusivo, nullità, invalidità e/o inopponibilità della clausola di deroga della competenza, mancata pattuizione (artt. 28-29 c.p.c.) nonchè in ogni caso mancata sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c. nella suddetta clausola.

Si osserva che l’accordo derogante la competenza per territorio deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto, laddove la clausola in questione non sarebbe stata nè sottoscritta nè datata da alcuna delle parti “teoricamente contraenti” – Finance s.c.p.a., all’epoca Confidi Finance, e Trawelfly – non solo dalla parte predisponente A.S. Finance. Non vi sarebbe stata, pertanto, neppure la doppia sottoscrizione per clausole vessatorie.

Questo motivo deve essere valutato congiuntamente al terzo motivo, il quale è fondato sulla inopponibilità della clausola derogatoria della competenza al terzo estraneo, esso adduce che, se la pattuizione di deroga fosse valida “tra le (altre) Parti”, la giurisprudenza di legittimità insegna che l’accordo con cui le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera verso chi è rimasto ad esso estraneo.

3.2 Queste censure sono manifestamente infondate, dal momento che il documento negoziale è stato prodotto dall’attuale istante in sede monitoria, in tal modo essa manifestando di intendere avvalersi della garanzia ivi prevista, la produzione di un contratto/negozio per avvalersene equivalendo alla propria sottoscrizione di esso (tra gli arresti più recenti in ordine a questo consolidato principio, v. Cass. sez. 1, 24 marzo 2016 n. 5919 e Cass. sez. 6-3, ord. 5 giugno 2014 n. 12711; cfr. pure Cass. sez.2, 17 ottobre 2006 n. 22223). A loro volta, essendosi avvalse le due garanti dell’art. 19 della polizza fideiussoria, non è, a tacer d’altro, prospettabile alcuna invalidità.

4.1 Il secondo motivo, in riferimento alla fattispecie di garanzia diretta ed autonoma e alla pretesa violazione dei canoni ermeneutici del codice civile nonchè alla irrilevanza e all’inapplicabilità “della (eventuale) deroga pattizia aliunde”, adduce che “l’odierna istante… ha agito sempre e soltanto nell’ambito della garanzia diretta offerta dalla Finance (allora: Confidi Finance)”, che si era costituita garante dell’adempimento degli obblighi assunti da Trawelfly nei confronti della istante stessa, stabilendosi “nell’impegnativa” che il pagamento del dovuto sarebbe stato “corrisposto a prima richiesta del soggetto beneficiario accompagnato dalla documentazione attestante l’inadempimento contrattuale”, non fruendo la società garante del beneficio della preventiva escussione, in deroga all’art. 1944 c.c..

Peraltro, la clausola n. 19 non sarebbe stata concordata non solo con la ricorrente, ma neppure con Finance s.c.p.a. e Treawelfly, che non avrebbero sottoscritto la stessa; e “il contratto al quale l’odierna esponente ha aderito e del quale chiede ancor oggi di profittare è quello riportato nella prima pagina del modulo – unica pagina, tant’è, effettivamente sottoscritta da Airchef – e che non prevede alcuna clausola di deroga della competenza”. Solo questo sarebbe l’atto di garanzia.

4.2 Per quanto concerne la sottoscrizione della clausola, si rimanda a quanto osservato a proposito dei motivi primo e terzo. Per il resto, questa censura rappresenta una valutazione alternativa del contenuto del negozio, che è stato invece correttamente interpretato, alla luce del suo regolamento negoziale, dal Tribunale nei passi sopra riportati della sentenza.

D’altronde, si nota ad abundantiam, la natura di garanzia autonoma non incide sull’applicabilità di una clausola convenzionale di competenza esclusiva, perchè sotto questo profilo l’autonomia relativa alle eccezioni che la legge garantisce al fideiussore, vale a dire – in sintesi – il diritto del beneficiario della garanzia autonoma all’immediato pagamento salva exceptio doli generalis, non viene in alcun modo inficiata.

5.1 Il quarto motivo, riferito alla indisponibilità per le parti ingiunte dell’eccezione di competenza, sostiene che quest’ultima non sarebbe stata “sollevabile da nessuna delle due controparti”: non da Confidi Finance, per non avere sottoscritto le condizioni tra cui l’art. 19; e non da A.S. Finance perchè “insieme all’eccezione di incompetenza ebbe a sollevare quella di difetto di legittimazione passiva”, che per natura è pregiudiziale.

5.2 Anche questo motivo è infondato.

Quanto alla posizione di Confidi Finance, vale quanto è stato sopra osservato in ordine alla sua volontà di avvalersi dell’art. 19. E riguardo ad A.S. Finance, è sufficiente rilevare che in primis è necessario individuare il giudice competente a conoscere ogni altro aspetto della causa, incluso quindi anche il profilo delle legittimazioni attive e passive, processuali e sostanziali. L’identificazione del giudice, che si concretizza nella sua adizione, è, in sostanza, funzionale alla instaurazione del processo e solo una volta avvenuta esattamente, possono venire in rilievo le funzioni di merito.

6. Le censure proposte con il regolamento in esame risultano, in conclusione, infondate, dovendosi dichiarare ad ogni effetto di legge la competenza del Tribunale di Spoleto, dinanzi al quale dovrà quindi essere proseguito il processo come previsto dall’art. 50 c.p.c..

Alla infondatezza dell’istanza di regolamento consegue la condanna di Dnata S.r.l. alla rifusione alle controparti – che si sono congiuntamente difese – delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Sussistono in forza del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Spoleto ad ogni effetto di legge e condanna dnata S.r.l. a rifondere alle controparti le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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