Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5725 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. II, 22/02/2022, (ud. 24/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Tourist Ferry Boat s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante Dott. C.F., rappresentata e
difesa per procura alle liti allegata al ricorso dagli Avvocati
Giovanni Cambria, e prof. Massimo Zaccheo, elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Grazioli n.
29.
– ricorrente –
contro
I.C., rappresentato e difeso per procura alle liti in
calce al controricorso dall’Avvocato Antonino Favazzo, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 44.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 507 della Corte di appello di Messina,
depositata l’8.5.2017;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. BERTUZZI Mario,
all’adunanza del 24.1.2022.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 507 dell’8.5.2017 la Corte di appello di Messina rigettò l’appello proposto da Tourist Ferry Boat s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione avanzata da I.C. contro il decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento della somma di Euro 78.243,22 a titolo di rimborso di quattro contratti di finanziamento stipulati dalla associazione Inaf onlus, Istituto nazionale Alta Formazione, e da lui sottoscritti quale legale rappresentante della stessa. La Corte territoriale motivò tale conclusione confermando l’accoglimento della eccezione dell’opponente di decadenza del diritto di credito della controparte nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non avere essa proposto le sue istanze nei confronti della Inaf, debitrice principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e per non averle con diligenza continuate, rilevando che l’opponente rispondeva dell’obbligazione contratta dall’associazione non in proprio, ma quale fideiussore ex lege, a mente dell’art. 38 c.c., con conseguente applicabilità nei suoi confronti della disposizione sopra richiamata, e precisando che nei suoi confronti non era opponibile la clausola 8 dei contratti di finanziamento, limitativa della possibilità dell’obbligato di proporre eccezioni, vincolando essa la sola associazione contraente.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 7.12.2017, ricorre la società Tourist Ferry Boat, sulla base di sei motivi.
I.C. resiste con controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto non opponibile all’ I. la clausola n. 8 dei contratti di finanziamento, che limitava la possibilità di proporre eccezioni nei confronti della società creditrice, trascurando di rilevare che l’opponente non aveva sollevato al riguardo obiezioni e che, per tale motivo, la sentenza di primo grado doveva considerarsi nulla.
Il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione agli artt. 645,167 e 183 c.p.c., censurando la decisione impugnata per avere omesso di considerare che la controparte aveva sollevato l’eccezione di non opponibilità nei suoi confronti della clausola 8 dei contratti di finanziamento solo con la prima memoria istruttoria, con l’effetto che tale eccezione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché nuova.
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che l’eccezione di inopponibilità della clausola contrattuale limitativa della possibilità di sollevare eccezioni risulta sollevata dalla parte opponente, come dedotto dallo stesso ricorso, nella prima memoria istruttoria, a confutazione della eccezione sollevata dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione che, a fronte di quanto dedotto nell’atto di opposizione, aveva invocato l’applicazione della suddetta clausola contrattuale. L’eccezione appare pertanto tempestivamente formulata in replica alle deduzioni della controparte. Vanno pertanto esclusi i vizi denunziati dai motivi, in particolare quello di violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato posto dall’art. 112 c.p.c..
A tale rilievo, di per sé assorbente, merita aggiungere che la Corte di appello, nel risolvere la relativa questione controversa, non ha affatto deciso sulla eccezione sollevata da I., bensì su quella della opposta che invocava l’applicazione della suddetta clausola, che ha respinto in forza del rilievo che essa era da considerarsi vincolante nei confronti della sola associazione, quale parte contraente, e non nei riguardi dell’opponente, che rivestiva la qualità di fideiussore ex lege, cioè per una ragione che attiene alla mancanza di un fatto costitutivo della eccezione sollevata dalla parte opposta e nei cui confronti la deduzione contraria dell’opponente aveva i caratteri di mera difesa e non di (contro)eccezione in senso stretto.
Il terzo motivo di ricorso, nel denunziare omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti, anche in relazione agli artt. 38,1462 e 1957 c.c., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non vincolante nei confronti dell’opponente I. la richiamata clausola 8 dei contratti di finanziamento, nonostante gli stessi fossero stati da lui sottoscritti.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che la stessa ricorrente riconosce che l’ I. ha sottoscritto i contratti di finanziamento non in proprio, ma nella veste di legale rappresentante dell’associazione Inaf, le censure solevate sono inammissibili perché non investono con specifiche critiche di violazione di legge il ragionamento della Corte territoriale, che ha ritenuto la suddetta clausola vincolante solo nei confronti dell’associazione, quale parte contrattuale, e non nei confronti dell’opponente, quale fideiussore ex lege.
Il quarto motivo di ricorso denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non abbia considerato che la controparte, che con la seconda memoria istruttoria si era limitata a contestare l’ammontare del credito ingiunto, in particolare con riferimento al tasso degli interessi applicati, così di fatto circoscrivendo ogni sua contestazione al quantum, aveva di fatto riconosciuto l’esistenza del credito vantato nei suoi confronti, che pertanto avrebbe dovuto ormai considerarsi fatto non controverso ed oggetto di confessione giudiziale. Il mezzo è manifestamene infondato, non potendosi logicamente desumere dalla formulazione da parte dell’asserito debitore di contestazioni sul quantum debeatur la rinunzia alle contestazioni in ordine alla esistenza del credito debitamente formulate nell’atto di citazione in giudizio.
Il quinto motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per non essersi la Corte di appello pronunziata sulla richiesta di dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo nei confronti della associazione Inaf.
Anche questo motivo è infondato, tenuto conto che l’associazione non ha partecipato al giudizio di opposizione, che risulta introdotto dal solo I., sicché correttamente la Corte di appello si è astenuta dall’adottare statuizioni nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al giudizio.
Il sesto motivo di ricorso lamenta che la Corte di appello abbia condannato la odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, laddove avrebbe dovuto accogliere l’appello e condannare la controparte.
Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto dei precedenti motivi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022