Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5725 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 09/03/2010), n.5725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), S.A., R.

F. quest’ultimo nella qualita’ di erede del defunto

R.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato TETTI

ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato TODARO GIANFRANCO;

– ricorrenti –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO

IGOR, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 878/2 004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato DE GERONIMO Federico, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 31.07.79 B.A. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Caltagirone R.M. e, premesso che questi attraversava arbitrariamente lo stradello realizzato nel terreno di sua proprieta’, per accedere al proprio fondo – nonostante questo avesse altro accesso alla pubblica via – formulava nei suoi confronti domanda di negatoria servitutis e di risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddicono, il R.M. chiedeva : il rigetto della domanda attrice; in via riconvenzionale, dichiararsi l’avvenuto acquisto a suo vantaggio della servitu’ di passaggio sulla stradella in esame per effetto del possesso esercitato ab immemorabile da lui stesso cosi’ come da altri proprietari di terreni contigui, siti nella zona. Costoro venivano indicati in: O.T. (peraltro gia’ convenuto in giudizio dal B. con separato atto del 27.7.79 con analoga richiesta di pronuncia di negatoria servitutis) e in tali R. P. e B.V.; questi ultimi due Intervenivano volontariamente in giudizio unitamente ad S.A. – altro proprietario confinante – proponendo tutti in via riconvenzionale analoga domanda di usucapione della servitu’ di passaggio in parola.

L’adito tribunale, con la sentenza depos. in data 11.2.1998 rigettava le domande dell’attore relative alla megafono, servitutis ed accoglieva le riconvenzionali degli intervenuti, dichiarando che questi ultimi avevano acquistato per usucapione la servitu’ di passaggio attraverso la stradella che attraversava il fondo del B..

Avverso la suddetta decisione il B. proponeva appello chiedendone la riforma. Si costituivano gli appellati R.M., R.P. e S. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 3878 del 28.4.04, dichiarava che sulla strabella esistente sul terreno di proprieta’ del B. non esisteva alcuna servitu’ di passaggio in favore dei confinanti terreni di proprieta’ degli appellati R.M., B., S. e degli eredi di O.T. e di R.P. (nelle more entrambi deceduti), compensando le spese del doppio grado. Secondo la Corte territoriale, alla luce delle prove documentali acquisite e delle dichiarazione di testi escussi, la stradella che attraversava il fondo B. era piuttosto recente cio’ che escludeva qualsiasi possibilita’ di acquisto per usucapione dell’invocata servitu’ di passaggio.

Per la cassazione della predetta sentenza, ricorrono R.M., S.A. e R.F. (n.q. di erede di R.P.) sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso B.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, gli esponenti deducono “l’illogicita’ contraddittorieta’ ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in merito all’accoglimento da parte della Corte d’Appello della actio negatoria servitutis avanzata dal B., con consequenziale rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio da essi avanzata.

Assumono che la Corte territoriale ha fatto malgoverno delle risultanze processuali esperite nel giudizio di 1 grado, laddove ha escluso qualsiasi possibilita’ di acquisto per usucapione della servitu’ di passaggio di cui trattasi in ragione della ritenuta recente costruzione della stradella sul fondo del B., avvenuta cioe’ in epoca tale da escludere l’utile decorso del tempo ai fini dell’invocata usucapione. Il giudicante non avrebbe infatti tenuto conto, ne’ delle conclusioni del CTU geom. Pl., ne’ dell’ordinanza emessa, in altro distinto giudizio, dal Pretore di Mineo in data 5.11.1979, con la quale gli odierni ricorrenti insieme ad altri, erano stati immessi nel possesso della stradella, che dipartendosi dalla strada comunale (OMISSIS), dopo avere attraversato diversi fondi tra cui quello del B., conduceva ai fondi degli allora ricorrenti (poi, convenuti o intervenuti nel giudizio di primo grado promosso dallo stesso B.). Il giudice a quo – sempre secondo gli esponenti – aveva errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi di parte attrice piuttosto che quelle indicati dai convenuti. Il teste B.A. in specie, era stato, a torto, ritenuto inattendibile solo perche’ fratello di B.V. e dante causa della stessa per averle venduto il suo attuale terreno. La doglianza e’ infondata.

Non e’ invero dubitabile che con essa i ricorrenti introducono valutazioni di fatto del giudice di merito che non possono avere ingresso in questo giudizio di legittimita’, stante la corretta e congrua motivazione della sentenza impugnata. In sostanza essi allegano vizi motivazionali che si risolvono in una contrapposizione fra a valutazione delle prove fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, sollecitando dunque un nuovo ed inammissibile giudizio di merito a loro favorevole (Cass. n. 11462 del 19.06.2004). La Corte territoriale e’ invero pervenuta alla decisione in discorso, dopo aver proceduto ad un rigoroso esame sia delle prove documentali che delle dichiarazione dei testi. Tra le prime, ha valutato il titolo di acquisto della proprieta’ di A.T. (in cui si afferma che il fondo compravenduto godeva del passaggio sull’esistente viottolo – diverso dalla stradella de qua – che si dipartiva dalla “trazzeria” comunale); ha preso in esame – per argomentare l’inesistenza all’epoca della stradella per cui e’ causa – le relazioni del CTU geom. Pl.

del 1979 e del geom. Se. allegata alla citazione proposta nel 1976 avanti alla Pretura di Mineo dall’ O. ed altri (nella quale si assumeva che i fondi degli attori erano accessibili unicamente attraverso il viottolo indicato nei rispettivi titoli di provenienza, viottolo che si riteneva insufficiente ai fini della coltivazione, per cui si chiedeva la costituzione di una nuova e piu’ idonea servitu’ di passaggio) e dalla relativa planimetria, nella quale il viottolo “dipartentesi dalla strada comunale (OMISSIS) si arrestava pure all’altezza dei fabbricati B., ossia delle particelle (OMISSIS)”. Insomma il giudice a quo ha esaminato e valutato una serie di documenti per arrivare alla conclusione che la stradella sul fondo B. non esisteva all’epoca a cui si riferivano gli atti in questione, per cui mancavano i presupposti per la decorrenza del termine ventennale ai fini dell’usucapione dell’invocata servitu’. Con riguardo ai testi escussi, poi, la Corte siciliana ha compiutamente spiegato perche’ li ha ritenuti o meno attendibili. A questo proposito, non sembra inutile ricordare che sono riservate al giudice di merito la valutazione e l’interpretazione del materiale probatorio acquisito, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee al proprio convincimento, per cui e’ insindacabile in questa sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianza rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto – come nel caso di specie – ad un giudizio logicamente motivato, ma diverso da quello formulato dal 1 giudice (Cass. n. 1554 del 28.01.2004). Invero, la Corte territoriale a conclusione dell’esame del quadro probatorio acquisito, ha ritenuto, con ragionamento corretto e immune da vizi logici, che le risultanze della prova testimoniale, valutata alla luce della documentazione acquisita, inducevano, nel rilevato contrasto tra le stesse testimonianze, ad attribuire maggiore credibilita’ alle deposizioni dei testi di parte attrice (che avevano negato, fino al 1973, l’esistenza dello stradello sui fondi B.) in quanto trovavano riscontro negli altri elementi probatori acquisiti. Dunque ad avviso della Corte d’Appello, non poteva ritenersi dimostrato il preteso diritto di servitu’ di passaggio degli appellanti, in quanto certamente non era trascorso il ventennio ai fini dell’acquisto per l’usucapione del diritti reale in questione; di conseguenza doveva ritenersi fondata l’actio negatotia servitutis proposta dal B. e per contro, inesistente l’acquisizione della servitu’ di passaggio vantata dalle controparti.

Il rigetto della prima doglianza comporta l’assorbimento del 2 motivo del ricorso, che riguarda il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale circa l’acquisto per usucapione della servitu’ de qua, proposta da O.T., R.P., B. V. e S.A..

Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese di giudizio operata dalla Corte d’Appello per entrambi i gradi, spese che andrebbero invece poste, “in ragione dell’integrale soccombenza su altri capi della stessa (arretramento costruzione O. a carico del B.”. La doglianza e’ priva di fondamento.

Questa S.C. ha precisato che, in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) la valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, e’ incensurabile in sede di legittimita’, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale espressa sul punto (Cass. n. 22541 dei 20/10/2006).

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti ex art. 91 c.p.c..

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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