Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5725 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2520-2020 R.G. proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CITARELLA;

– ricorrente –

contro

COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA PAROLETTI, CAMILLO

PAROLETTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 5283/2019 del

TRIBUNALE di BARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il

Tribunale di Bari competente per territorio a giudicare sulla

domanda di cui sopra, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.P. aveva proposto ricorso per regolamento di competenza con riguardo alla sentenza n. 5283/2019, con la quale il tribunale di Bari, dichiaratosi competente sulla opposizione a precetto (avente ad oggetto l’indennità risarcitoria per il licenziamento) proposta da Costa Crociere spa, accoglieva la stessa e dichiarava l’inefficacia del precetto opposto.

Lo S. rilevava di essere stato licenziato e che il tribunale di Napoli nord aveva dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la Costa Crociere spa alla sua reintegrazione nel posto di lavoro già ricoperto oltre al pagamento della indennità risarcitoria rapportata all’ultima retribuzione mensile. Il lavoratore riteneva che fosse quindi il tribunale di Napoli nord giudice “naturale” delle controversie relative al suo rapporto di lavoro.

Rilevava pertanto la inconferenza della applicazione nel caso di specie del disposto dell’art. 480 c.p.c., comma 3, quanto al criterio di competenza ivi indicato per le ipotesi di attività di esecuzione del titolo e richiamava l’applicazione delle disposizioni speciali regolative del lavoro nautico (art. 603 c.n.) nonchè delle disposizioni in materia di litispendenza, continenza e connessione di cause.

Si costituiva Costa Crociere spa contestando le avverse deduzioni e rilevando la portata generale della disciplina di cui all’art. 480 c.p.c. in materia di opposizione a precetto nonchè la carenza di allegazioni circa le condizioni utili per l’applicazione dell’art. 603 c.n. invocato dallo Spedicato. Escludeva la applicabilità degli istituti della connessione, continenza e litispendenza e concludeva per il rigetto del ricorso.

Il tribunale di Bari con la sentenza oggetto di regolamento di competenza aveva individuato il radicamento della propria competenza nel disposto dell’art. 480 c.p.c., comma 3 e nella circostanza, pacifica, che lo S. avesse chiesto il pignoramento di una nave in transito nel porto di Bari. Aveva richiamato quale criterio di collegamento principale in tema di opposizione a precetto quello del foro presso cui avrebbe dovuto svolgersi l’esecuzione e sottolineava la esistenza di elementi di prova cica la presenza di beni aggredibili del debitore nel comune di elezione del domicilio (Bari) del creditore opposto. Aveva infine sottolineato la coincidenza tra giudice dell’esecuzione e domicilio eletto dal creditore nel precetto secondo orientamento consolidato del Giudice di legittimità.

Il tribunale considerava ancora che anche le disposizioni dettate dall’art. 643 c.n. conducevano alla affermazione della propria competenza, attesa la non contestata circostanza della presenza di una nave di proprietà della società nel porto di Bari al momento della notifica del precetto.

Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del regolamento e la conferma della competenza del Tribunale di Bari.

Il ricorso risulta fondato.

In via preliminare deve chiarirsi che il ricorso proposto da S.P., oggi all’esame, risulta ritualmente notificato (30.12.2019) e depositato (16.1.2020) ed è pertanto tempestivo.

Il Tribunale di Bari ha dichiarato la propria competenza in applicazione del disposto dell’art. 480 c.p.c., comma 3 e della richiesta di pignoramento di un bene della società (nave) collocato, in quel momento, nella circoscrizione di competenza. Ha anche richiamato il disposto dell’art. 643 c.n. quale ulteriore criterio attributivo della competenza allo stesso tribunale. La decisione non è coerente con i principi già enunciati, in materia, da questa Corte.

Con recente decisione (Cass. n. 5739/2020) questa Corte ha rilevato che l’art. 643 c.n. disciplina la competenza del giudice dell’esecuzione forzata di navi o galleggianti e non dunque quella che viene in rilievo nella presente controversia. In essa, invero, introdotta a seguito di opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, si discute, pacificamente, di questioni rientranti nell’art. 409 c.p.c..

il Giudice competente è dunque il Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c. ed in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale n. 29 del 1976; tuttavia, venendo in considerazione controversie individuali di lavoro marittimo, come precisato da questa Corte (v. Cass. sez. un. 17443 del 2014 che richiama Cass., sez. un., n. 5944 del 1982), la competenza territoriale del giudice deve individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603 c.n. poichè, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 cit., dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, nè esplicitamente, nè implicitamente, dalla L. n. 533 del 1973 sulla disciplina delle controversie di lavoro (Cass. 8 giugno 2001 n. 7823).

Alla stregua di quanto precede, e dei criteri fissati dall’art. 413 c.p.c., e dall’art. 603 c.n. la competenza è, dunque, del Tribunale di Napoli Nord o del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, per essere entrambi giudici competenti, sulla base delle reciproche difese, a conoscere dei rapporti di lavoro dedotti in causa.

In conclusione, va accolta la richiesta di regolamento, cassata la sentenza con applicazione del criterio di cui all’art. 413 c.p.c. o dell’art. 603 c.n., e dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord o del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, anche per la determinazione delle spese del giudizio sul regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Bari e dichiara, anche sulle spese del presente procedimento, la competenza del Tribunale di Napoli Nord o, in alternativa, del Tribunale di Genova, davanti al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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