Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5724 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 10714/2021 proposto da:
F.P. SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Tarvisio, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Francesco Amoroso, e
rappresentata e difesa dagli avvocati Michelangelo Sirena ed Attilio
Santiago;
– ricorrente –
contro
TRAPORTI REGIONALI CALABRESI soc. cons. a r.l., elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentata e difesa
dall’avvocato Ugo Luciano Celestino;
-controricorrente –
avverso ordinanza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata
in materia di Imprese, depositata il 10/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza depositata il 10/3/2021, comunicata il 18/3/2021, pronunciando nella causa n. r.g. 5120/2018, promossa dalla F.P. srl, nei confronti della Trasporti Regionali Calabresi T.R.C. soc. consortile a r.l., al fine di sentire dichiarare l’invalidità e/o l’inefficacia della deliberazione assembleare del 16/5/2018 della T.R.C., con la quale è stato approvato il bilancio per l’anno 2017 della società consortile, ha disposto, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio sino alla definizione di altra causa, pure pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di imprese, n. r.g. 1727/2018, avente ad oggetto impugnazione da parte della F.P. srl di altra precedente Delib. della T.R.C. 30 gennaio 2017, di esclusione della prima dalla società consortile (dando, peraltro, atto del fatto che, con provvedimento del 28/8/2018, era stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva della suddetta delibera). La F.P. srl ha proposto ricorso, notificato il 15/4/2021, per regolamento di competenza, averso la suddetta ordinanza, affidato a quattro motivi, nei confronti della Trasporti Regionali Calabresi T.R.C. soc. consortile a r.l., (che resiste con memoria difensiva). Il PG ha depositato parere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 295 e 274 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., rilevando l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito, laddove le cause, pregiudicante e pregiudicata, pendano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e ne sia quindi possibile la trattazione unitaria, previa riunione, ex art. 274 c.p.c., comma 2; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., stante l’insussistenza di un’effettiva pregiudizialità tecnica giuridica e quindi del presupposto giustificativo della sospensione necessaria; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e dell’art. 2479 ter c.c., in ordine al rilievo per cui la nullità delle delibere assembleari può essere impugnata, oltre che dal socio, anche da chiunque vi abbia interesse; cl) con il quarto motivo, il difetto assoluto di motivazione, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 131 c.p.c., per totale assenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 14060/2004, hanno affermato che poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l’art. 295 c.p.c., può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio. La pregiudizialità di cui all’art. 295 citato, ossia intesa in senso tecnico-giuridico, è determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanzialiì distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente). Invece, nel caso di pregiudizialità solo in senso logico soccorre la previsione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, circa il c.d. effetto espansivo esterno, e cioè circa il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione al di là della sentenza, agli atti ed ai provvedimenti (ivi comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Questa Corte, con orientamento consolidato, cui si intende dare continuità, ha poi chiarito che “quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell’art. 274 c.p.c.”, vale a dire un rapporto di connessione (Cass. n. 11634/2020; Cass. n. 12436/2017; Cass. n. 13330/2012; Cass. n. 20149/2014; Cass. n. 18286/2015), a nulla rilevando persino che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall’art. 40 c.p.c.. Tale disciplina consente infatti il simultaneus processus e favorisce la concentrazione processuale, in armonia con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, cosicché “e’ ragionevole erigerla a regola generale di ogni ipotesi di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio, prevedendo come eccezione – e, in quanto tale, da sottoporsi a rigorosissima verifica – l’ipotesi in cui sia diverso lo stato in cui si trovano i due processi e per di più tale da vanificare effettivamente e concretamente la sollecita definizione di entrambi” (cfr. in motivazione, Cass. n. 12741/2012). Così si è chiarito che “l’esistenza di un rapporto d’identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti…” pendenti dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell’ufficio, affinché provveda ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.; pertanto, allorché il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il “modus procedendi” imposto dalle norme citate” (Cass. n. 13330/2012). Ancora, in punto di connessione tra cause in relazione alla questione della legittimazione ad agire, si è affermato che “l’accertamento della titolarità, in capo al comodatario, di una situazione di godimento a titolo di comproprietà del bene immobile dato in comodato, oggetto di un giudizio promosso con rito ordinario, si connota come questione pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda di restituzione della cosa comodata, introdotta ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., potendo pregiudicare, per incompatibilità, la posizione di legittimazione passiva in tale giudizio del medesimo comodatario, con la conseguenza che, se entrambe le cause sono pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, il giudice della causa pregiudicata non può sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. – e la relativa violazione è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità in sede di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione – ma deve rimettere il fascicolo al capo dell’ufficio, perché provveda ai sensi dell’art. 274 c.p.c., salvo che il diverso stato dei procedimenti non ne precluda la riunione davanti al giudice innanzi a cui pende il giudizio incardinato con rito ordinario ex art. 40 c.p.c.” (Cass. n. 20149/2014; Cass. n. 22292/2015).
Nella specie, entrambe le cause, pregiudicante (iscritta al n. RG 1727/2018) e pregiudicata (iscritta al n. RG 5120/2018), sono assegnate alla stessa Sezione specializzata del medesimo ufficio giudiziario (e peraltro tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese dello stesso Ufficio giudiziario non si pone una questione di competenza, Cass. S.U. n. 19882/2019). La causa previamente instaurata, avente valenza pregiudiziale e quindi connessà alla presente, secondo il giudice di merito, verte tra le stesse parti ed ha ad oggetto altra delibera sociale, quella di esclusione della F.P. srl dalla società consortile; ne va verificata quindi, sempre dal giudice di merito adito, l’opportunità della loro trattazione congiunta.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata l’ordinanza impugnata e disposta la prosecuzione del giudizio n. 5120/2018 RG dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, che provvederà a verificare le condizioni per la riunione delle cause ai sensi dell’art. 274 c.p.c., liquidando anche le spese del giudizio di legittimità, unitamente a quelle della decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del processo iscritto al RG 5120/2018 avanti il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità unitamente a quelle della decisione di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022