Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5724 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. II, 09/03/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 09/03/2010), n.5724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28430-2005 proposto da:

CASEIFICIO MALDERA DI MALDERA VITO & C SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore; M.V. in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA SS APOSTOLI 81, presso lo studio

dell’avvocato FERMANELLI MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSCI MICHELE;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo

studio dell’avvocato PANBISCIA CARLO, rappresentato e difeso dagli

avvocati DIPIERRO ROSA, MINUCCI SABATINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2004 del TRIBUNALE DI TRANI SEDE

DISTACCATA di RUVO DI PUGLIA, depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2009 dai Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato DIPIERRO Rosa, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso depositato in data 16 novembre 2002, il Caseificio Maldera di Maldera Vito e C. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante M.V., e lo stesso M. in proprio, proposero opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Bari per l’importo di Euro 5.164,00, in relazione alla violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, per aver omesso di effettuare la comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti dell’attività lattiero-casearia esercitata in (OMISSIS).

La sanzione amministrativa era stata irrogata a seguito della trasmissione degli atti effettuata dal giudice penale alla luce della intervenuta depenalizzazione.

Gli opponenti sostennero che la società in questione non svolgeva attività di caseificio, trattandosi di un piccolo laboratorio artigianale, e che le acque reflue erano smaltite in pubblica fognatura a seguito di regolare autorizzazione comunale. Per tale ragione, non trovava applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11.

Nell’atto di opposizione, veniva, inoltre, richiamato il D.M. Ambiente 5 settembre 1994, nel cui allegato 1 il siero del latte era indicato tra i materiali sottratti agli obblighi previsti dalla disciplina sui rifiuti.

La Provincia di Bari, costituitasi in giudizio, sostenne che l’attività degli opponenti andava qualificata come industria lattiero-casearia, come tale soggetta alla operatività della L. n. 475 del 1988 e del successivo D.Lgs. n. 22 del 1997.

Con sentenza depositata l’11 novembre 2004, il Tribunale di Trani – sez. distaccata di Ruvo di Puglia – giudicò infondata la opposizione. Rilevò al riguardo che, non avendo il ricorrente dimostrato di essere un piccolo imprenditore, ed essendo il siero di latte un rifiuto non pericoloso derivante da lavorazione industriale ed artigianale, ne derivava che l’opponente avrebbe dovuto comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge n. 70 del 1994, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.

Osservò ancora il giudicante che il D.M. 5 settembre 1994, che sottraeva il siero dalla disciplina dei rifiuti, riguardava un decreto non convertito.

2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il Caseificio Maldera di Maldera Vito e C. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante M.V., e lo stesso M. in proprio, sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Provincia di Bari, che ha anche depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dei D.L. n. 443 del 1993, D.L. n. 12 del 1994, D.L. n. 69 del 1994, D.L. n. 279 del 1994, D.L. n. 438 del 1994, D.L. n. 530 del 1994, D.L. n. 619 del 1995, D.L. n. 3 del 1995, D.L. n. 66 del 1995, D.L. n. 162 del 1995, D.L. n. 274 del 1995, D.L. n. 373 del 1995, D.L. n. 463 del 1995, del D.M. 5 settembre 1994, della L. n. 575 del 1996, del D.Lgs. n. 508 del 1992, nonchè illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti la totale obliterazione da parte del Tribunale della incidenza sulla sua condotta della disciplina dettata dalla decretazione d’urgenza emanata nel periodo delle contestazioni operate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri in materia di riutilizzo dei residui. Alla luce del D.L. n. 443 del 1993, non convertito in legge ma reiterato da una serie di altri Decreti-Legge (a loro volta non convertiti in legge, ma i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 575 del 1996, art. 1), ai prodotti denominati “residui”, non si applicava la disciplina sui rifiuti, ma un regime semplificato, che, tra l’altro, sottraeva a qualsiasi obbligo tutti i materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le Camere di commercio individuati nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, in cui è ricompreso il siero del latte. In definitiva, secondo i ricorrenti, il prodotto in questione non era, all’epoca delle contestazioni di cui si tratta, inquadrabile come rifiuto, rientrando, invece, nel campo di applicazione della disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 508 del 1992 per i rifiuti di origine animale non idonei al consumo umano. Nè esso era destinato all’abbandono, venendo, invece, conferito ad aziende zootecniche per l’allevamento del bestiame: ciò che escludeva comunque che potesse essere considerato rifiuto. La richiamata ricostruzione della nozione di rifiuto alla stregua della decretazione di urgenza trova conferma, secondo i ricorrenti, nella giurisprudenza di legittimità, e, per quanto attiene specificamente alla esclusione del siero del latte dalla disciplina dei rifiuti ai sensi della predetta disciplina, nella giurisprudenza della Corte della Comunità europea.

2.1. – La censura risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

2.2. – Premessa la condivisione del principio, sostenuto nella sentenza impugnata, dell’attuale configurabilità del siero da latte come rifiuto, alla stregua del D.Lgs. n. 22 del 1997 (v., sul punto, Cass. pen., sentt. n. 16304 del 2006, n. 33205 del 2004), deve rilevarsi che, all’epoca della contestazione al M. della infrazione che avrebbe poi dato luogo alla ordinanza ingiunzione di pagamento, la disciplina vigente in materia di smaltimento di rifiuti era caratterizzata da un regime disegnato alla stregua di una serie di decreti-legge ciascuno dei quali, non convertito in legge, veniva però reiterato in guisa da non consentire soluzione di continuità rispetto al precedente. Il primo di tali decreti-legge, il D.L. n. 443, emanato il 9 novembre 1993, recante: “Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti”, come i successivi, era ispirato al criterio della sottrazione dei prodotti denominati “residui” alla disciplina sui rifiuti e ad una regolamentazione di tipo semplificato di tali prodotti.

Come dianzi chiarito, la disciplina di cui al citato decreto-legge, non convertito in legge, fu riproposta nella successiva catena di decreti-legge (dal D.L. n. 12 del 1994 al D.L. n. 462 del 1996), che, tra l’altro, escludevano dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 (seguita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), i materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le Camere di Commercio ed inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. 5 settembre 1994 (solo nel 1998 abrogato per effetto del D.M. 5 febbraio): in tale elenco era incluso il siero del latte. E’ pur vero che, come rilevato nella sentenza impugnata, il citato decreto ministeriale era riferibile ad un decreto-legge non convertito: ma, come dianzi precisato, detto provvedimento fu seguito da altri decreti-legge aventi il medesimo contenuto, tutti decaduti per mancata conversione in legge, ma i cui effetti furono espressamente fatti salvi dalla L. 11 novembre 1996, n. 575, art. 1.

2.3. – Ciò posto, ha errato la sentenza impugnata nel non considerare che, ratione temporis, trovava, nella specie, applicazione la disciplina di cui ai decreti-legge, non convertiti in legge, succedutisi fino alla entrata in vigore della citata L. n. 575, e, in particolare, la esclusione dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. n. 475 del 1988 dei prodotti inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, tra i quali il siero del latte.

3.- Con la seconda censura si deduce omesso esame di documenti e risultanze processuali, omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Dalla documentazione prodotta in giudizio, non valutata dal giudice di merito, sarebbe risultato in modo chiaro ed inequivocabile che il siero di cui si tratta non era stato abbandonato nell’ambiente, ma conferito, alla stregua di autorizzazione del Comune di (OMISSIS), ad allevatori di bestiame i quali lo utilizzavano per usi zootecnici nell’alimentazione dello stesso: circostanza, codesta, di cui si avrebbe conferma nello stesso verbale redatto in data (OMISSIS) dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, a seguito della ispezione che aveva dato luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa de qua.

4.1. – La censura non coglie nel segno.

4.2. – Deve, al riguardo, anzitutto, sottolinearsi che l’autorizzazione allo smaltimento di acque reflue di lavorazione fatta valere dai ricorrenti – che, peraltro, come rilevato nella sentenza impugnata, non risulta menzionato nel verbale di contestazione – non rileva ai fini che interessano nella presente sede, in cui è in contestazione la omessa comunicazione delle quantità e qualità del siero da latte.

4.3. – Quanto alla mancata considerazione, imputata dai ricorrenti alla sentenza censurata, della documentazione dalla quale sarebbe risultato che, nella specie, il siero non veniva abbandonato nell’ambiente, ma conferito ad allevatori di bestiame che lo utilizzavano per usi zootecnici, deve osservarsi che l’argomento risultante dalla documentazione asseritamente obliterata dal giudice di merito non assumeva, nella economia della decisione impugnata, alcun rilievo, alla luce della considerazione che i ricorrenti si erano comunque disfatti del siero, non riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo lattiero-caseario, e trasferendolo ad altra azienda, per il riutilizzo in un diverso ciclo produttivo.

5. – Conclusivamente, mentre il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato, ne va accolto il primo motivo. Cassata la sentenza in relazione a tale censura, la causa va rinviata ad altro giudice – che viene designato nel Tribunale di Trani in persona di diverso giudicante, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta dal M. alla luce del principio di diritto secondo il quale, con riguardo a condotte poste in essere nel vigore del D.L. n. 443 del 1993 e dei successivi decreti-legge dello stesso tenore, non convertiti in legge, succedutisi sino alla L. n. 575 del 1996, trova applicazione la disciplina negli stessi contenuti, ivi compresa la esclusione dalla osservanza del regime all’epoca fissato per i rifiuti dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 dei materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le Camere di Commercio ed inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.M. Ambiente 5 settembre 1994, nel quale era ricompreso il siero del latte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trani in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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