Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5724 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16176-2019 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma con decreto del 21.1.2019, all’esito della contestazione alle conclusioni della ctu nel procedimento relativo a P.V. ex art. 445 bis c.p.c., attesa la proposizione nei termini di legge del ricorso ai sensi del comma 6 della disposizione richiamata, aveva liquidato le spese di ctu ponendole a carico del P., rilevando l’assenza in ricorso della dichiarazione necessaria ai sensi dell’art. 152 disp att. c.p.c. ai fini della esenzione.

Avverso tale ultimo capo della decisione P.V. proponeva ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo era dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto assente la dichiarazione utile ai fini della esenzione autocertificazione utile all’esonero dalle spese processuali. Rilevava la ricorrente di aver inserito la dichiarazione richiesta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 nel ricorso introduttivo del giudizio per ATPO e di aver, inoltre, depositato dichiarazione sostitutiva.

Il ricorso risulta fondato.

E’ preliminare rilevare che il provvedimento in esame, denominato “decreto di archiviazione” si inserisce nel procedimento disegnato dall’art. 445 bis c.p.c. in materia di riconoscimento del requisito sanitario utile ad ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali, e dispone la liquidazione delle spese del Consulente Tecnico d’ufficio nominato dal giudice nella prima fase accertativa del predetto requisito. Il decreto, pur inserendosi in siffatta catena procedimentale, statuendo sulle spese della ctu, conclusa con elaborato peritale, definisce tale attività con la liquidazione e l’attribuzione dell’onere relativo. Si tratta quindi di provvedimento definitivo, di condanna, impugnabile, al pari del decreto di omologa del requisito sanitario che definisce il giudizio, solo con riguardo alla pronuncia sulle spese (Cass. n. 4635/2017).

Posta la impugnabilità del provvedimento in questione, questa Corte ha peraltro chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 22952/2016).

Ha poi precisato che ” In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Cass. n. 16616/2018).

Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell’atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell’assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta così realizzata.

Nel caso in esame la dichiarazione era stata inserita nel fascicolo ed espressamente richiamata nell’atto introduttivo del giudizio nel quale la parte si era anche impegnata a comunicare ogni mutamento degli elementi reddituali.

Alla luce dei principi esposti il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto e, non necessitando ulteriori accertamenti di merito, la ricorrente deve essere dichiarata esonerata dalle spese processuali.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si distraggono in favore di procuratore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese processuali. Pone le spese di ctu a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 250,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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