Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5724 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26079-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 236/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 5/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Calcestruzzi Costruzioni S.r.l. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, l’avv. F.G., chiedendone la condanna alla restituzione di Euro 77.068,10, assumendo che questi avesse incassato dal Comune di (OMISSIS) detta somma nella qualità di suo difensore, in virtù di ordinanza di assegnazione della somma pignorata pronunciata dal G.E. all’esito di un pignoramento presso terzi, promosso dall’attrice con la difesa del legale convenuto, il quale aveva trattenuto per sè detto importo.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 260/2010, condannò il F., rimasto contumace, alla somma richiesta dall’attrice, oltre interessi al tasso legale dal 25 settembre 1997 al soddisfo, nonchè alle spese di lite.

Avverso tale decisione l’avv. F.G. propose appello, al quale si oppose la società appellata.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 236/2018, pubblicata il 5 febbraio 2018, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’avv. F.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 (n) violazione o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. e del D.Lgs. n. 285 del 1993, art. 119, comma 4”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito, con motivazione illogica ed insufficiente, avrebbe rigettato l’appello in violazione dell’art. 210 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’ordine di esibizione relativo a documenti che la parte appellante avrebbe già dovuto possedere, anche in virtù del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 19, comma 4, senza tener conto che “la ratio della suddetta norma (del codice di rito) risiede proprio nella possibilità per il Giudice Istruttore di far confluire nel giudizio un documento o un bene rilevante per la decisione, del quale però la parte non ha la disponibilità materiale”. Sostiene, altresì, il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe pure falsamente applicato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, non avendo considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra il presunto incasso indebito e l’atto di citazione, di gran lunga superiore ai dieci anni e, pertanto, superiore al limite massimo stabilito dalla legge entro il quale il cliente della banca può richiedere ed ottenere da quest’ultima la documentazione relativa alle singole operazioni bancarie da lui poste in essere.

1.1. Il motivo è inammissibile anzitutto per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, risultando del tutto generico ed assertorio.

Va posto poi in rilievo che la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la richiesta istruttoria in parola perchè relativa a documenti neppure specificati (in difetto dell’indicazione del numero, della data di emissione e dell’importo dei due assegni circolari non trasferibili cui il F. aveva fatto riferimento, come espressamente rilevato da quella Corte), evidenziando che trattavasi di documenti che l’appellante avrebbe già dovuto possedere, anche in virtù del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, e che questi neppure aveva quantomeno allegato eventuali ragioni per cui non ne era in possesso.

Va, inoltre, osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall’altra parte o da un terzo, e il cui possesso l’istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, con la conseguenza che, ove la richiesta ex art. 210 c.p.c. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l’ordine ex art. 210 c.p.c., superare le preclusioni processuali, previste dagli artt. 345 e 437 c.p.c., nè aggirare l’onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l’attività del giudice (Cass. 24/01/2014, n. 1484).

Infine, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di cui all’art. 210 c.p.c. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 29/10/2010, n. 22196; v. anche Cass., ord., 16711/2010, n. 23120).

2. Con il secondo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c., si censura la sentenza della Corte di merito nella parte in cui in essa, riferendosi all’inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dal F. e in particolare dell’interrogatorio formale, si afferma che emergerebbe dagli atti la regolarità della notifica dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale e si fa riferimento alla dilatorietà di tale mezzo istruttorio.

Assume il ricorrente che se è pur vero che gli era stata notificata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, non gli erano stati notificati i successivi rinvii dell’udienza deputata all’assunzione del detto mezzo istruttorio, sicchè la mancata assunzione di tale interrogatorio del convenuto contumace avrebbe determinato la compromissione del diritti di difesa dello stesso, non essendosi questi presentato a renderlo non per una sua scelta ma per la mancata conoscenza della nuova data fissata dal G.I. per l’interrogatorio formale; pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere alla riapertura dell’istruttoria, accogliendo la richiesta di disporre nuovamente il suo l’interrogatorio formale.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, neppure essendo stati indicati specificamente i rinvii dell’udienza fissata per l’interrogatorio formale e se essi siano stati o meno disposti d’ufficio (nel qual caso v. Cass. 14/06/1995, n. 6726 e Cass. 27/04/2018, n. 10157), evidenziandosi che anche in relazione ai lamentati vizi processuali, con riferimento ai quali questa Corte ha accesso agli atti, è necessaria la specificità della censura (Cass. 30/09/2015, n. 19410; Cass. 13/05/2016, n. 9888).

3. Con il terzo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso l’esame di un fatto estremamente rilevante ai fini del giudizio e che sarebbe stato oggetto di contestazione tra le parti, ovvero l’avvenuta corresponsione dell’intera somma oggetto di causa, come rappresentato nell’atto di appello dal F., che avrebbe indicato anche le modalità di restituzione della somma percepita (corresponsione della somma al legale rappresentante p.t. della Calcestruzzi Costruzioni S.r.l., con la consegna, mediante lettera raccomandata a/r di assegni circolari non trasferibili intestati alla società predetta e di cui aveva chiesto l’esibizione).

Contesta altresì il ricorrente – in quanto, a suo avviso, non condivisibile – la motivazione della Corte di merito che, sul punto appena evidenziato, ha affermato che “le riferite modalità di restituzione della somma percepita per conto di Calcestruzzi appaiono poco plausibili, anche in ragione della professione svolta dall’appellante, che porta a ritenere inverosimile che possa avere versato una così ingente somma di denaro senza richiedere alcuna quietanza e senza trattenere la documentazione di riscontro”.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto tende, in sostanza, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede. Comunque, il mezzo all’esame difetta pure di specificità, non essendo stato precisato se e quando, nel giudizio di merito, siano stati prodotti i documenti (lettera raccomandata e ricevute di ritorno) cui si fa riferimento nel motivo in parola. Si evidenzia, peraltro, che dalla sentenza impugnata in questa sede risulta che il ricorrente aveva chiesto anche l’ordine di esibizione all’Ufficio postale di Gibellina della ricevuta della raccomandata a/r all’indirizzo della società appellata “nel periodo in questione” e tale richiesta è stata ritenuta, al pari di quella relativa all’ordine di esibizione degli assegni alla Banca Antonveneta, inammissibile perchè relativa a documenti non specificati (nella specie, in difetto dell’indicazione della data della spedizione della raccomandata, dell’indirizzo del destinatario, ecc.) e che l’appellante avrebbe dovuto già possedere.

Risulta, quindi, chiaramente che il ricorrente, con il mezzo all’esame, fa riferimento solo a quanto da lui dedotto circa la pretesa avvenuta restituzione della somma e non certo all’accertamento di tale restituzione ovvero alla prova fornita sul punto, sicchè tale restituzione non può ritenersi un fatto storico nel senso indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua nuova formulazione. A tale riguardo, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la norma appena indicata, come riformulata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305, Cass. 14/06/2017, n. 14802).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA