Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5723 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5723 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lamonica Nicola, elettivamente domiciliato in Roma, via
Belsiana 100, presso l’avv. Silvio Crapolicchio, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
_ C.
L41r4 sci. 44E04 1),R-0 /_■J – ricorrente –

contro
Banco di Napoli in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Roma, Largo di Torre
Argentina 11, presso l’avv. Dario Martella, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
OtklkeiR42 4 ‘r”
– controricorrente Unicredit Banca di Roma s.p.a. in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

Roma, via Monte delle Gioie 13, presso l’avv.
Carolina Valensise, rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Vittorio Lagani, giusta delega
in atti; -C-Al…:(Mq.CWOOL – Controricorrente

– Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.
821 del 3.3.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21.1.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Uditi gli avv. Fumia con delega per Lamonica e
Valensise per Intesa Sanpaolo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.10.1993 Nicola Lamonica
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il
Banco di Napoli s.p.a, la Banca di Roma s.p.a., Nicola
Russo e Vito Taliercio, per sentirli condannare alla
restituzione di E. 9.600.000 per effetto del negligente
pagamento di due assegni contraffatti emessi sul suo

2

Russo Nicola, Taliercio Vito, Colella Ciro;

conto corrente, oltre al risarcimento del danno.
I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della
domanda ( il Russo chiamando in causa Ciro Colella, che
che viceversa il

tuttavia rimaneva contumace ),

tribunale accoglieva condannandoli al pagamento di L.
(

C

4.957,99

),

oltre

interessi

e

rivalutazione, e di C 2.000 a titolo di risarcimento
del danno.
La sentenza, impugnata da Russo, Capitalia ( già Banca
di Roma ) e Banco di Napoli, veniva riformata dalla
Corte di Appello di Napoli che rilevava, quanto al
Russo, che non vi era prova che egli avesse alterato i
titoli in questione e, quanto a Capitalia e al Banco di
Napoli ( rispettivamente banca negoziatrice e banca

trattaria degli assegni ), che nessun addebito poteva
essere correttamente sollevato a loro carico, poiché i
titoli non apparivano ” ictu oculi ” falsificati.
Avverso la decisione Lamonica proponeva ricorso per
cassazione affidato a sette motivi poi ulteriormente
illustrati da memoria, cui hanno resistito Unicredit e
Banco di Napoli con controricorso, con il quale hanno
fra

l’altro

eccepito

l’inammissibilità

dell’impugnazione.
La

controversia

veniva

quindi

dell’udienza pubblica del 21.1.2014.

decisa

all’esito

96.000.00

Motivi della decisione
Con

i

motivi

di

impugnazione

Lamonica

ha

rispettivamente denunciato:
l ) violazione degli artt. 119 d.lgs. 1.9.1993, n. 385,
2697 c.c. per la mancata dimostrazione, da parte delle

cui erano tenute ” segnatamente individuati nella ”
mancata conservazione e dunque esibizione degli assegni
de quo “;
2 ) violazione degli artt. 1176, comma secondo, 1856
c.c., 9 e 31 R.D. 21.12.1933, n. 1736, per l’errata
parametrazione del comportamento delle due originarie
convenute alla diligenza media e non a quella
dell’accorto banchiere;
3 ) vizio di motivazione in relazione all’affermata
diligenza degli operatori bancari nell’effettuare il
pagamento degli assegni falsificati;
4 ) vizio di motivazione per aver la Corte ritenuto che
i detti titoli non apparissero , ictu oculi ,
falsificati;
5 ) violazione degli artt. 1703, 1710, 1856, 2043 c.c.,
per l’affermata esclusione della responsabilità della
banca

V,

in ragione di una prassi asseritamente

esistente in favore dei migliori clienti “;
6 ) vizio di motivazione in relazione all’affermata

4

banche, ” dell’assolvimento degli obblighi di diligenza

estraneità del Russo alla contraffazione degli assegni;
7 ) vizio di motivazione in ragione della non ravvisata
responsabilità del Russo per la causale indicata. Il
convenuto avrebbe infatti svolto un’attività di
gestione di denaro e titoli altrui e/o di cambiavalute

mandato, rendendo possibile l’alterazione degli
assegni.
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del
controricorso della Unicredit per tardività, atteso che
il ricorso è stato notificato a detta società il
20.9.2008, mentre il relativo controricorso è stato
notificato 1’8.1.2010, e quindi ben oltre il termine
previsto dall’art. 370 c.p.c.
L’altro controricorrente, Banco di Napoli, ha a sua
volta eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il
duplice profilo del difetto di autosufficienza ( per la
mancata indicazione degli ” scritti difensivi ove le
questioni sarebbero state sollevate e trattate in
precedenza ” ) e della non corretta formulazione dei
quesiti, eccezione che risulta infondata.
Ed infatti, quanto al primo punto, la violazione è
configurabile laddove il richiamo alle questioni sia
funzionale alla formulazione del giudizio sollecitato
al giudice di legittimità, ipotesi non riscontrabile

5

, ed in tale qualità avrebbe violato le regole del

nel caso di specie nella sua generalità, salvo cioè
quanto sarà specificato in relazione all’esame dei
singoli motivi di impugnazione; in ordine al secondo,
il dettato normativo di cui all’art. 366 bis c.p.c.
all’epoca vigente può dirsi rispettato quando sia

fatto controverso ) che il giudice avrebbe violato o
non avrebbe applicato ( ovvero in relazione al quale la
motivazione sarebbe viziata ), indicazione che, sia pur
con modalità espositive spesso ridondanti e poco
sintetiche, risulta nel concreto effettuata.
Venendo dunque al merito della controversia e premesso
che le questioni prospettate sono sostanzialmente due,
più esattamente identificabili: a ) nell’affermato
esonero di responsabilità del Russo; b ) nell’errato
parametro valutativo ( e conseguente erroneità di
giudizio ) adottato per decidere in ordine alla
responsabilità della banca ( negata perché non sarebbe
stata evidente la falsificazione dei titoli ),
nell’esame dei singoli motivi si rileva quanto segue.
Con il primo motivo Lamonica ha denunciato l’erroneità
della statuizione con la quale la Corte di appello, a
fronte della segnalata violazione della disposizione
per la quale la banca è tenuta alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni compiute, ha

6

sostanzialmente indicato il principio di diritto ( o il

ritenuto che non vi fosse nesso di causalità fra la
detta violazione ed il pagamento degli assegni.
Si tratta di valutazione di merito non viziata sul
piano logico, contrastata con la sottolineatura della
illegittimità della condotta ( dato che di per sé non
incide sulla ragione della decisione ) e con la
rappresentata ipotesi di una possibile consulenza
tecnica sui titoli, della quale tuttavia non è stata
neppure segnalata la necessità ai fini del decidere e
che per di più non risulta che in precedenza sia stata
richiesta.
La genericità della censura ne determina dunque
l’infondatezza.
Identiche conclusioni valgono per il secondo, il terzo
ed il quarto motivo di impugnazione, che vanno
esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla
mancanza di diligenza degli operatori bancari
nell’effettuazione del contestato pagamento degli
assegni, e ciò anche sotto il profilo dell’erroneità
del richiamo al fatto che i titoli non avrebbero
presentato abrasioni o cancellature palesi.
Al riguardo la Corte di appello, ha distinto la
posizione delle due banche essendo l’una ( Banco di
Napoli ) la trattaria e l’altra ( Banca di Roma ) la
negoziatrice e ha quindi escluso ogni responsabilità

7

per

entrambe,

in

ragione

del

fatto

che

la

contraffazione non sarebbe stata ” visibile ictu oculi
in base alle conoscenze del bancario medio “, dato
ulteriormente confortato, per quanto riguarda la Banca
di Roma, dall’avvenuta negoziazione del titolo da parte

Anche in questo caso si tratta di valutazione di merito
sufficientemente motivata ed in sintonia con la
giurisprudenza di questa Corte ( C. 11/20292, C.
05/15066, C. 00/6524 ), contrastata con la proposizione
di una diversa interpretazione del materiale
probatorio, che avrebbe dovuto indurre all’adozione di
un parametro valutativo più rigoroso e a dare corso ad
ulteriori approfondimenti, e quindi con dati inidonei a
confortare il giudizio di erroneità della decisione
della Corte di appello.
Quanto poi al preteso vizio di motivazione con
riferimento all’assenza di cancellature ed abrasioni,
lo stesso è insussistente poiché la detta assenza ben
può essere rilevata anche su fotocopie, e d’altro canto
il giudice del merito ha utilizzato tale argomento come
semplice rafforzativo del dato ( nella logica del
decidente già acquisito ) che i titoli in oggetto non
apparivano ” ictu oculi ” falsificati.
E’ privo di pregio pure il quinto motivo, incentrato

8

di un correntista dell’istituto.

sulla violazione di legge che avrebbe posto in essere
a

la Corte di appello nell’escludere la responsabilità
del Banco di Napoli per il pagamento degli assegni pur
in assenza della integrale provvista, esclusione
affermata in ragione del fatto che il conto corrente

ad una esposizione di 20 milioni di lire, oltre che
nell’esistenza di una prassi, adottata nei confronti
dei migliori clienti e in precedenza anche in favore
del Lamonica, per la quale l’istituto era solito far
fronte ai pagamenti pur in assenza di una integrale
copertura ( p. 20 ).
La doglianza del ricorrente, focalizzata sui doveri
astrattamente incombenti sul mandatario e non calibrata
sulla ragione della decisione, basata invece sulla
pretesa esistenza del fido e su accordi negoziali di
fatto intervenuti tra le parti, non coglie dunque nel
segno e, come detto, dà luogo alla infondatezza del
motivo.
Con il sesto ed il settimo motivo, infine, Lamonica ha
denunciato vizio di motivazione in relazione
all’intervenuto rigetto della domanda formulata nei
confronti di Nicola Russo, motivi che risultano
inammissibili per la mancata impugnazione


dell’affermata ricorrenza della presunzione ( in favore

9

intestato al ricorrente era assistito da un fido fino

del Russo ) di cui all’art. 68 1.a., per la mancata
riproposizione delle dichiarazioni del teste Mario
Russo in violazione del principio di autosufficienza,
per l’autonoma ricostruzione del fatto rispetto a
quello compiuto nella sentenza impugnata.

con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta

il

ricorso,

dichiara

inammissibile

il

controricorso della banca di Roma e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali del
giudizio di legittimità sostenute dal Banco di Napoli,
liquidate in E 2.700, di cui E 2.500 per compenso,
oltre agli oneri accessori.
Roma, 21.1.2014
Il consig ‘ere estensore

.Z.

Il Presidente

) ,31TATO IN CAN:CU.L1. , IPAA
0 99i …………………………

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Conclusivamente il ricorso deve essere quindi rigettato

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