Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5723 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25530-2018 proposto da:

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

DELL’AVERSANA;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI

ABATE, ANTONELLA CORVINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2103/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 9/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2523/2017, rigettò la domanda proposta da M.G. nei confronti dell’avv. B.M., volta ad ottenere – dichiarata l’esclusiva responsabilità del convenuto in relazione alla transazione conclusa dal B. per la minor somma di Euro 26.000,00, all’esito della causa intentata, per conto dell’attrice, presso il predetto Tribunale, nei confronti di Canale 31 Telercolano s.a.s., conclusasi con la sentenza con cui la M. era risultata vittoriosa per il maggior importo pari alla somma di Euro 5.422,80, oltre interessi, e di Euro 22.873,20, oltre interessi, nonchè per le spese – la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di Euro 31.657,31, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta dal giudice adito.

Quel Giudice, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenne che: 1) l’azione esercitata dall’attrice fosse un’azione di responsabilità contrattuale sub specie di responsabilità professionale forense; 2) diversamente da quanto dedotto dall’attrice, la M., nel rilasciare la procura, aveva attribuito al B. anche il potere di transigere la lite, di rilasciare quietanza e di riscuotere somme, sicchè il convenuto aveva operato nell’ambito del mandato, concludendo una transazione per un importo di poco inferiore a quello riconosciuto dalla sentenza ma ponendosi al riparo da possibili impugnazioni.

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2523/2017, M.G. propose appello, cui resistette il B..

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2103/2018, pubblicata il 9 maggio 2018, accolse l’appello e, in accoglimento parziale e per quanto di ragione della domanda avanzata in primo grado, condannò il B. al pagamento, in favore della M., della somma di Euro 26.000,00, oltre interessi dalla domanda, compensò, per un terzo, le spese di lite del doppio grado del giudizio di merito e condannò il B. ai restanti due terzi, con attribuzione al procuratore della M..

Avverso la sentenza della Corte di merito B.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito M.G. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in quanto la Corte di Appello ha errato nell’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, comportando la diversità del titolo dei fatti a fondamento della pretesa la novità della domanda”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la domanda non avesse ad oggetto anche la richiesta di restituzione della somma di Euro 26.000,00 conseguita con la transazione.

Ad avviso del ricorrente, la M., “sostituendo alla originaria domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale quella di arricchimento, non solo… (avrebbe chiesto) un bene giuridico diverso (indennizzo) rispetto al risarcimento, così modificando il petitum della domanda originaria, ma altresì… (avrebbe introdotto) nel processo gli elementi costitutivi propri della nuova situazione giuridica (impoverimento dell’attore e arricchimento del convenuto), che erano privi di rilevanza nel” rapporto contrattuale”.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, con la sentenza impugnata, avrebbe errato nell’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., “ritenendo implicita la domanda di restituzione delle somme oggetto di transazione rispetto a quella espressamente manifestata ed esercitata di risarcimento danni derivanti dalla esecuzione dell’attività professionale” Deduce, inoltre, il B. che “l’esame degli atti… (consentirebbe) con assoluta certezza di ritenere che l’azione proposta dalla sig.ra M. sia stata unicamente quella di risarcimento dei danni e non anche quella di restituzione delle somme”.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia non solo consentito l’ingresso in appello di una domanda nuova ma abbia ritenuto, altresì, la stessa fondata per il sol fatto di essere stata proposta, mentre andava provata non solo la domanda di risarcimento dei danni ma anche la domanda, qualora la si volesse ritenere implicita, di restituzione delle somme trattenute.

Contesta, infine, il B. l’interpretazione della domanda formulata a titolo di risarcimento danni come richiesta di restituzione delle somme trattenute, in quanto, nella specie, “la prestazione professionale dell’avv. B. non è oggetto di prestazione fungibile per la quale in mancanza del risarcimento danni possa essere richiesto un risarcimento per equivalente, e quindi come tale domanda non nuova, da poter proporre anche in appello”. Il ricorrente sostiene che, comunque, il richiesto risarcimento in relazione a tale attività “imporrebbe) l’esame della stessa con tutti i necessari elementi probatori”.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale della domanda così come formulata in primo grado e come proposta in secondo grado.

Ed invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30/09/2015, n. 19410). Questa Corte ha pure precisato che “Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito)” (Cass. 13/05/2016, n. 9888) e che “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate” (Cass. 8/06/2016, n. 11738).

2. Per mera completezza, si evidenzia che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione. (Cass., ord., 21/05/2019, n. 13602; Cass. 13/12/2005, n. 27428; Cass. 13/06/2002, n. 8479).

Nella specie, peraltro, neppure risulta fondata la censura relativa al difetto di prova, alla luce di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, a p. 3 e 4, in cui, nell’affermare che, a fronte di quanto rappresentato dalla M. circa l’illegittimo incameramento della somma riscossa dal B. in forza della transazione, sarebbe spettato al convenuto dare la dimostrazione di avere titolo a ritenerla, la Corte di merito ha così implicitamente ritenuto non contestata tale ritenzione.

Si evidenzia, infine, che il B., in questa sede, neppure ha dedotto di aver contestato (e in quali termini specifici) la ritenzione in parola in sede di merito.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Va disposta la chiesta distrazione delle spese, liquidate in favore della controricorrente al difensore della stessa, avv. Luigi Abate, che ha dichiarato di averle anticipate (v. controricorso p. 16 e 17).

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv., Luigi Abate, anticipatario; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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