Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5722 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15074-2019 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE

GALATI 100, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO

IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4115/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario in capo a G.V. relativo all’assegno invalidità dal 9.6.2016 ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’accertata decorrenza delle condizioni utili per la prestazione. Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

G.V. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente ha rilevato l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in quanto la decorrenza della prestazione era stata retrodatata, a seguito della consulenza effettuata nel corso del procedimento ordinario, dal momento del primo accertamento sanitario effettuato nella prima fase.

La censura posta ed il ricorso risultano infondati. Questa Corte ha chiarito il principio secondo cui “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017).

Il principio pone dunque un limite al sindacato di legittimità prevedendone la possibilità con riguardo alla sola violazione del principio di soccombenza.

Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese con riferimento alla decorrenza della prestazione, riconosciuta da epoca successiva a quella in origine richiesta dalla ricorrente (dalla domanda amministrativa). La scelta compensativa è stata pertanto conseguenza della non totale aderenza della statuizione rispetto alla domanda in origine posta, e costituisce il frutto di una decisione discrezionale le cui ragioni sono state correttamente espresse anche in coerenza con i principi espressi da questa Corte in tema di soccombenza reciproca (Cass.n. 20888/2018).

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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