Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5722 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11535-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA ZANASI;

– ricorrente –

contro

EUI LIMITED, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CATELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LORENZO CALUCCI, PAOLO CAVALLINI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 3641/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., proprietario della moto da cross Suzuky, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Empoli, D.G., proprietario del veicolo Nissan Qashqai, targato (OMISSIS), e la Admiral Company Ltd per sentir accertare la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Nissan in relazione al sinistro verificatosi in (OMISSIS), in data 13 novembre 2011, e condannare il D. e la detta compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni materiali, pari a Euro 1.350,00, o alla diversa maggiore o minore somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituì in giudizio D.Y., quale procuratore generale di D.G., contestando quanto ex adverso dedotto e domandando, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità concorsuale del M. nella causazione dell’evento, con condanna dello stesso al pagamento di Euro 1.415,00.

Si costituì pure la EUI Limited, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral Insurance Company Limited, che contestò quanto dedotto dall’attore e sostenne la responsabilità concorsuale dell’attore nella produzione del sinistro.

Il Giudice adito, con sentenza n. 171/2015, accolse parzialmente nell’an e nel quantum la domanda proposta dal M. e, riconosciuto un concorso dell’attore nella misura del 60% nella causazione del sinistro, condannò i convenuti, in solido, al pagamento di Euro 425,39, oltre interessi legali dall’evento al saldo, accolse nell’an e nel quantum la domanda di D.Y., nella dedotta qualità, e, riconosciuto un concorso nella misura del 40% nella verificazione dell’evento a carico della conducente del veicolo di D.G., R.G., condannò ex art. 2054 c.c., comma 2, il M. al pagamento della somma di Euro 1.415,00, oltre interessi legali dall’evento al saldo, e regolò tra le parti le spese di lite, in esse comprese anche quelle di c.t.u..

Avverso la sentenza di primo grado M.A. propose gravame, cui resistettero gli appellati.

Con sentenza n. 3641/2017, pubblicata in data 13 novembre 2017, il Tribunale di Firenze accolse per quanto di ragione l’appello e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarò i due conducenti responsabili del sinistro di cui si discute in causa in ragione del 50% cadauno; condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di M.A., della somma di Euro 650,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal motociclo Suzuki, oltre interessi al tasso legale dalla mora al soddisfo; condannò M.A. al pagamento della somma di Euro 1.415,00, a titolo di risarcimento dei danni riportati dal veicolo Nissan, oltre interessi al tasso legale dalla mora al soddisfo; compensò le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in esse comprese quelle di c.t.u..

Avverso la sentenza del Tribunale M.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, D.M. e EUI Limited.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Admiral Intermediary Services S.A. (già EUI Limited) ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto degli artt. 2043,2054 c.c. con specifico riferimento alla violazione del principio del nesso causale; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dagli accertamenti tecnici e dagli esperimenti eseguiti dal c. t. u. alle pagine da XI a XVII della relazione peritale”.

Il ricorrente sostiene che la c.t.u. “aveva categoricamente escluso che la mancanza di targa di immatricolazione e di alcuni dispositivi di equipaggiamento (nello specifico, lo specchio retrovisore, le luci di stop e gli indicatori di direzione) avessero inciso causalmente sulla specifica meccanica e dinamica” del sinistro in questione e deduce che l’ausiliare del giudice nella relazione aveva “rilevato che il contesto in cui era occorso il sinistro, era una situazione di altissima visibilità e possibilità di avvistamento reciproco tra i mezzi coinvolti, che le condizioni atmosferiche garantivano una visibilità nella zona molto alta…, che il riscontro empirico effettuato sul luogo del sinistro, eseguito in una giornata con similari condizioni atmosferiche e di illuminazione, aveva permesso di appurare, con un riscontro ed esperimento contro fattuale, una visibilità reale che poteva arrivare a mt. 250 rispetto all’area dello scontro”.

Sostiene il ricorrente che il vizio censurato si sostanzierebbe “oltre che nella chiara violazione del principio del nesso di causalità, anche nell’omesso esame di un fatto decisivo, che era stato accertato attraverso lo strumento di conoscenza peritale disposto dal Giudice di primo grado”.

Ad avviso del M., il Giudice di appello, “omettendo completamente di considerare i fatti e le circostanze che erano state tecnicamente ed empiricamente accertate, attraverso lo strumento di conoscenza che lui stesso aveva espressamente richiesto, ha tuttavia fatto apoditticamente riferimento, nella… motivazione, alla mera considerazione che il sig. M. “non avrebbe potuto circolare con quel motociclo”, mostrando, in tal modo, di considerare tale allocuzione come uno dei “fondamenti” del proprio convincimento”.

In tal modo, a parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo, per l’infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo si evidenzia che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal M., non ha attribuito rilevanza fondante del suo convincimento al fatto che il motociclista non poteva circolare con quel mezzo, ma ha ritenuto la responsabilità concorsuale del M. valutando le risultanze istruttorie; ha affermato, in particolare, che per superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, occorre la duplice prova, da parte del danneggiato, che lo scontro sia dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso e che, nella specie, la parte attorea non aveva provato l’osservanza delle norme comportamentali specificamente descritte dal Codice della Strada nè dei canoni di comune prudenza e diligenza, e ha, tra l’altro, evidenziato che la circostanza che il M. godesse del diritto di precedenza non valeva ad esonerarlo dal tenere una condotta improntata alla massima prudenza e diligenza, “tanto più che, con quella moto ed in quel contesto, non avrebbe potuto e dovuto circolare”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 2043 e 2054 c.c.; omesso esame di fatti decisivi, per il Giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la stima della velocità della moto calcolata dal C.T.U. non attendibile e che il M. procedeva ad una velocità ben superiore al limite prescritto di 30 km/h, e tanto in base: a) all’entità dei danni, particolarmente significativi, b) alla circostanza che l’auto aveva innestata la prima marcia e, quindi, doveva ragionevolmente procedere ad una velocità ridotta e c) al fatto che il M. non avesse)osto in essere manovre di emergenza per evitare l’impatto.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare una serie di fatti, a. suo avviso, decisivi e la loro efficienza causale, specificamente elencati a p. 14 del ricorso.

Pertanto, secondo il ricorrente, egli avrebbe “fornito la prova rigorosa di non avere violato alcuna disposizione del codice della strada che fosse causalmente efficiente con la determinazione del sinistro e che avrebbe quindi fatto tutto quanto era umanamente possibile per potere evitare il danno; dunque, avendo superato la presunzione di cui all’art. 2054 II c.c., il Giudice di appello ha falsamente applicato tale disposizione”.

2.1. Anche il motivo all’esame è inammissibile. Ed invero si osserva che sotto il pretesto della denuncia di un vizio in iure, la parte ricorrente, al di là di quanto indicato nella rubrica del mezzo all’esame, prospetta il vizio h parola come volto a sollecitare un riesame della questio facti, così ponendosi al di fuori dei limiti del controllo sulla motivazione consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente, nell’interpretazione che di tale norma ha fornito la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053 e succ. conf.).

3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p. ed evidenziando che il Tribunale ha attribuito un concorso di colpa del 50% ai due conducenti e ha disposto l’integrale compensazione delle spese, il ricorrente sostiene che l’auspicato accoglimento del ricorso dovrebbe determinare la liquidazione delle spese a carico del soccombente.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese (v. Cass. 13716/17, Cass. 30/06/2015, n. 13314).

4. La memoria del ricorrente non fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di D.M., in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e, in favore di EUI Limited (ora Admiral Intermediary Services S.A.), in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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