Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5721 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
N.A., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Ciaccia,
avv.ssacaterniaciaccia.pec.giuffre.it, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Campobasso, alla via A. Petitti 5, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, emessa e pubblicata
in data 29.1.2021, R.G. n. 1494/2020;
sentita la relazione in camera di consiglio del presidente relatore
Giacinto Bisogni.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Il sig. N.A. nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), in Pakistan, ha proposto ricorso al Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, avverso il diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria pronunciato dalla Commissione territoriale di Salerno in data 26.8.2020.
3. Contro il provvedimento declinatorio della competenza propone ricorso per regolamento di competenza il sig. N.A. evidenziando di essere ospite del C.A.S. Le Dune, sito in (OMISSIS) (provincia di Campobasso), e ritenendo, in base alla L. n. 47 del 2017, stesso art. 4, comma 3, che competente a giudicare sulla domanda di protezione sia la sezione specializzata del Tribunale di Campobasso nel cui circondario ricade la struttura di accoglienza in cui è ospitato il richiedente asilo.
4. Non ha svolto difese il Ministero dell’Interno.
5. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Campobasso.
Diritto
RITENUTO
Che:
6. In materia di protezione internazionale la norma di cui alla L. n. 47 del 2017, art. 4, comma 3, deroga al criterio generale previsto dal comma 1, secondo il quale è competente la sezione specializzata del tribunale nel cui circondario ricade l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, nelle ipotesi lin cui il richiedente asilo si trovi ad essere ospite di una struttura di accoglienza governativa o facente parte del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1 sexies, (convertito in L. 28 febbraio 1990, n. 39), disponendo che in tali ipotesi è competente la sezione specializzata del tribunale nel cui territorio ricade la sede della struttura o del centro di accoglienza.
7. Come è ricordato nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale la norma contenuta nella L. n. 47 del 2017, cit. comma 3, è coerente con il principio generale di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di cui all’art. 13 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in quanto risponde al radicamento della competenza secondo un rapporto di prossimità con l’autorità giurisdizionale al fine della piena esplicazione del diritto di difesa.
9. Va pertanto accolto il ricorso e il centro dichiarata di la competenza del Tribunale di Campobasso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022