Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5721 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5721 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Ud.

SENTENZA
PU

sul ricorso 18400-2007 proposto da:
LOSI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRESCENZIO 58, presso l’avvocato COSSU BRUNO,
che

la

rappresenta

e

difende

unitamente

15/01/2014

Data pubblicazione: 12/03/2014

all’avvocato RICCIARDI BENEDETTO, giusta procura in
calce al ricorso;

-c–1:LS0 G41- “CISG
– ricorrente –

2014
contro

80

FI.PRI.M.

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE

COATTA

AMMINISTRATIVA (P.I. 02035130158), in persona del

1

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso
l’avvocato BELLINZONI SILVANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato COVI EMANUELE,
giusta procura a margine del controricorso;
controrícorrente

avverso la sentenza n. 388/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato COSSU BRUNO
che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

BELLINZONI SILVANO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto l ricorso.

2

Svolgimento del processo
FI.PRI.M.

s.p.a.

in 1.c.a.

agiva in giudizio nei

confronti di Losi Gabriella, chiedendo la declaratoria di
inefficacia ex art.64 1.f. dei due atti di compravendita
specificamente indicati; in subordine, chiedeva la

declaratoria di simulazione degli atti di quietanza di
pagamento del prezzo pattuito, con condanna della
convenuta al pagamento ed alla riconsegna dei beni.
Con successivo atto di citazione, la FI.PRI.M. in 1.c.a.
chiedeva nei confronti della Losi l’inefficacia

degli

atti di compravendita in oggetto ai sensi degli artt. 45
e 200 1.f., per essere stati trascritti presso la
Conservatoria Immobiliare il 20/7/89, e quindi cinque
giorni dopo la dichiarazione di insolvenza della società.
Riunite le cause, il Tribunale di Milano, con sentenza
4781/1995, dichiarava la nullità degli atti di vendita
immobiliare e condannava la convenuta alla riconsegna
degli immobili a favore della FI.PRI.M., nonché alle
spese del giudizio.
L’impugnazione proposta dalla Losi veniva respinta dalla
Corte d’appello.
La Suprema Corte, con sentenza 18936/03 del 5/6/03,
accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla
Losi, concernente il principio dell’apparenza del
diritto, cassava con rinvio la pronuncia impugnata,
demandando al Giudice del rinvio l’accertamento della
3

concreta applicabilità del principio dell’apparenza del
diritto in tema di rappresentanza e l’eventuale
pronuncia “sulle ulteriori domande proposte dalla 1.c.a.
Fiprim e rimaste assorbite.”
Il giudizio veniva riassunto dalla FI.PRI.M.,

che

rinnovava le domande fatte valere, ripristinando l’ordine
originario del secondo atto di citazione.
La Corte d’appello, con sentenza 24/1/2007- 13/2/2007, ha
rigettato la domanda di nullità dei contratti intervenuti
il 7 luglio 1989, mentre ha dichiarato l’inefficacia dei
detti contratti nei confronti della FI.PRI.M. in 1.c.a.,
ai sensi degli artt.45 e 200 1.f. e conseguentemente, ha
condannato la Losi al rilascio degli immobili a favore
della Procedura; ha compensato le spese del giudizio di
primo, di secondo grado e di cassazione, ed ha condannato
la Losi alle spese del giudizio di rinvio, negli importi
liquidati.
La Corte del merito, delimitato l’oggetto del proprio
giudizio, ha esaminato prioritariamente, per ragioni di
ordine logico, la domanda di nullità degli atti di
compravendita, e l’ha respinta; ha ritenuto invece
fondata la domanda ex artt. 45 e 200 1.f., ed assorbite
pertanto tutte le ulteriori domande, rilevando che gli
atti del 7/7/89 erano stati trascritti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza il 20
I

1/41

luglio 1989, successivamente alla sentenza del 13/15
4

luglio 1989, con la quale il Tribunale di Milano aveva
dichiarato lo stato di insolvenza, e lo stesso giorno in
cui era stato emesso il decreto ministeriale di
assoggettamento della FI.PRI.M. alla liquidazione coatta
amministrativa, che segna la data a partire dalla quale

si individua l’opponibilità degli atti oggetto di
trascrizione, ai sensi dell’art.200 1.f., non rilevando
allo scopo la data di pubblicazione del provvedimento
ministeriale, né la conoscibilità dello stesso, ma solo
la sua giuridica esistenza.
Avverso detta pronuncia ricorre la Losi, e solleva
questione di costituzionalità in relazione alla decisione
del Giudice del rinvio sulla questione di inopponibilità
del contratto ex artt.45 e 200 1.f., quale giudice di
unico grado, suscettibile del solo ricorso per cassazione
e non già del giudizio di secondo grado in appello; nel
resto, la parte articola un secondo motivo.
Si difende con controricorso la FI.PRI.M. s.p.a. in
1.c.a.
La FI.PRI.M. ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- La questione di costituzionalità sollevata dalla
ricorrente con il primo motivo è manifestamente
infondata.
La parte si duole della decisione del Giudice del rinvio
sulla domanda avanzata dalla Procedura ex artt.45 e 200
5

1.f., quale giudice di unico grado( la sentenza cassata
con rinvio aveva deciso su domanda diversa; il Giudice di
legittimità, con il rinvio, aveva richiesto una nuova
valutazione della domanda, sulla base del principio di
diritto espresso; la Corte del merito aveva ritenuto di

respingere la domanda di nullità, ed era pertanto passata
ad esaminare la domanda subordinata, accogliendola).
La prospettazione della ricorrente è basata sul non
condivisibile assioma della costituzionalizzazione del
doppio grado del giudizio, principio la cui esistenza è
stata reiteratamente esclusa dalla Corte cost. con le
pronunce 351/2007, 433/90, 301/86, non riconoscendosi il
doppio grado quale necessaria garanzia di difesa.
E la non costituzionalizzazione del doppio grado di
merito è costantemente affermata, anche in relazione alla
decisione nel merito del Giudice d’appello, nel caso di
accertamento della nullità del primo giudizio, non
rientrante nelle ipotesi di rimessione al primo giudice
(vedi le pronunce 18168/2013 e 27411/05).
1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio
di violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 200
1.f., sostenendo che la locuzione “dopo la data
significhi “successivamente” alla stessa, quindi dal
giorno seguente in poi, mentre “prima della data”,
significhi “entro la stessa”, e nel caso la trascrizione
della compravendita è avvenuta lo stesso giorno
6

doll’emissinne

dn1

UQréto

di

ammissione

alla

liquidazione coatta, tanto più considerato che nella
specie è stata accertata la buona fede della Losi, né la
stessa, che risiedeva e risiede a Piacenza ) avrebbepotuto
conoscere il provvedimento di liquidazione se non

attraverso la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
Ufficiale, avvenuta il 26/7/89.
E l’interpretazione offerta è coerente con le riforme
degli ultimi anni, intese a garantire l’efficacia delle
compravendite immobiliari ove, come nel caso,
l’acquirente trasferisca nell’immobile la propria
residenza ed il prezzo sia congruo.
2.1.- Il secondo motivo va respinto.
Si deve a riguardo ritenere che non può aderirsi
t

all’interpretazione offerta dalla FI.PRI.M. in 1.c.a.,
secondo cui, essendo nella specie stata emessa dal
Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in
data antecedente al provvedimento di messa in
liquidazione, occorrerebbe far riferimento alla data
della sentenza che accerta l’insolvenza, realizzandosi
altrimenti una evidente disparità di trattamento con il
fallimento, atteso che tale interpretazione contrasta con
il chiaro disposto di legge, che all’art.200 1.f. rende
applicabili, tra gli altri, l’art.45, “dalla data del
provvedimento di liquidazione…”

7

Ciò posto, si deve rilevare che l’interpretazione offerta
dal ricorrente è contrastata dall’inequivoco riferimento
dell’art.200 1.f. al prodursi degli effetti richiamati
“dalla data del provvedimento di liquidazione…”, ancor
più chiaro del disposto di cui all’art.45 1.f., in ogni

caso interpretato nel senso che ai fini dell’opponibilità
al Fallimento, l’atto non soltanto deve avere data certa,
ma deve essere stato trascritto in data anteriore
all’apertura della procedura concorsuale (tra le ultime,
le pronunce 11985/04, 23784/07).
E la compatibilità di detta interpretazione con i
principi costituzionali, nello specifico riguardo alla
necessità di tenere conto della data del provvedimento
che dispone la messa in liquidazione coatta e non già di
quella di pubblicazione del decreto ministeriale, deve
ritenersi, per la trasponibilità del principio, alla
stregua della pronuncia 337/98 del Giudice delle leggi,
che ha respinto la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 1.f., nella
parte in cui non prevedono che nel procedimento di
liquidazione coatta amministrativa il momento di
produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi
sia collegato a quello della conoscibilità del
provvedimento di liquidazione coincidente con la sua

pubblicazione
I

nella

Gazzetta

Ufficiale.

A

tale

conclusione, la Corte cost. è pervenuta rilevando che,
8

posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto
giuridico,
dichiarativa

viene ad esistenza,
di

fallimento,

“esteriorizzazione”,

che

si

come la sentenza
solo

con

realizza

la

sua

secondo

la

disciplina propria dell’atto amministrativo, il debitore
un’impresa

soggetta

a

liquidazione

coatta

amministrativa può assumere, prima di pagare,

di

le

opportune informazioni, presso la competente
amministrazione, circa l’esistenza ed il contenuto di un
eventuale decreto di liquidazione dell’impresa ed
ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via
d’accesso informale (art. 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n.
352); e nell’ipotesi in cui il decreto di liquidazione
sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza (art. 195 1. f.), i terzi coinvolti nella
liquidazione coatta amministrativa possono avere
conoscenza,

prima

del

decreto,

della

predetta

sentenza;sicché, eguale essendo, in ogni caso, la
conoscibilità in capo ai terzi della sentenza e del
decreto, resta esclusa l’esistenza di qualsiasi
discriminazione, sotto l’aspetto denunziato, tra terzi
coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella
liquidazione coatta amministrativa.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
9

Le spese del presente giudizio , liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle

esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2014
Presidente>,

spese, liquidate in euro 5000,00, oltre euro 200,00 per

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