Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5721 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11406-2018 proposto da:

N.E., F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO VENERUSO;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO BARBIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.L. ed N.E. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, A.N.A.S. S.p.a., Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a. (di seguito indicata anche come CAV S.p.a., per brevità), Assicurazioni Generali S.p.a. e P.F. ed esposero che: a) erano i genitori di F.M., il quale, in data 26 ottobre 2002, mentre, alla guida della propria auto, stava percorrendo l’autostrada A4 in direzione (OMISSIS), aveva violentemente urtato da tergo un’altra auto, condotta da Nd.Se., con a bordo la proprietaria di quel veicolo, P.F.; b) a seguito della collisione, l’automobile di F.M. aveva urtato il guard-rail posto a destra della carreggiata, che, penetrato nell’abitacolo, aveva decapitato il conducente; c) nel sinistro era deceduto anche il Nd..

Tanto premesso, gli attori chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.

Si costituì in giudizio A.N.A.S. S.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’insidiosità del guard-rail e contestando la fondatezza della domanda.

Si costituirono pure Generali Assicurazioni S.p.a. e la P., eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione e contestando la responsabilità del Nd. in relazione al sinistro, mentre CAV rimase contumace.

Con sentenza n. 245/2016, il Tribunale adito accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di Euro 400.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, nonchè di Euro 54.000,00, a titolo di danno patrimoniale, ritenendo sussistente la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del F., per aver tamponato, a velocità elevatissima, l’autovettura condotta dal Nd., e di quest’ultimo, per la quota del 30%, per non essersi tenuto nella corsia di destra riservata ai veicoli lenti; quel Giudice ritenne, altresì, custodi e responsabili del cattivo funzionamento del guard-rail sia la proprietaria della strada A.N.A.S. S.p.a., che la società CAV S.p.a. che condannò, con Generali Assicurazioni, a risarcire la restante quota pari al 70% del danno subito.

Avverso detta sentenza Generali Italia S.p.a. propose gravame, del quale, costituendosi, F.L. ed N.E. chiesero il rigetto. Si costituirono pure CAV S.p.a. ed A.N.A.S. S.p.a., proponendo, a loro volta, distinti appelli incidentali.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 203/2018, pubblicata il 30 gennaio 2018, così decise: a) in parziale accoglimento dell’appello principale e di quelli incidentali proposti ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò in solido Generali Italia S.p.a. e P.F. a versare a F.L. ed N.E. il minor importo di 60.000,00 Euro, ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo e, previa devalutazione dell’importo all’epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, rigettando altresì la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro formulata dagli attori, nonchè, per difetto di legittimazione passiva, le domande proposte nei confronti di ANAS S.p.a. e Concessioni Autostradali Venete S.p.a., fermo il resto; b) compensò per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra Generali Italia S.p.a., P.F., F.L. ed N.E. e condannò Generali Italia S.p.a. e P.F., in solido, a rifondere a F.L. ed N.E. la residua quota di spese; c) condannò questi ultimi, in solido tra loro, a rifondere le spese del doppio grado del giudizio di merito in favore di ANAS S.p.a. e CAV S.p.a..

Avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti della sola ANAS S.p.a. F.L. ed N.E. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito ANAS S.p.a. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.”, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale proposto da ANAS S.p.a. per carenza di interesse all’accoglimento dell’appello, emettendo la conseguente pronuncia di condanna al pagamento delle spese di quel grado in favore degli appellanti ex art. 91 c.p.c., in quanto, a loro avviso, la sentenza del Tribunale non conteneva alcuna statuizione di condanna a carico della predetta società e “logicamente, rigettava la domanda degli Attori nei suoi confronti”; inoltre, per i ricorrenti, del tutto irrilevante e inidoneo a rendere ammissibile l’appello incidentale di ANAS S.p.a. era il “passaggio” della sentenza di primo grado, evidenziato da ANAS S.p.a. nella memoria di replica depositata nel giudizio di appello, in cui il predetto Giudice affermava che “i soggetti tenuti al controllo in condizioni di sicurezza del guard-rail autostradale sono tanto il proprietario della strada (ovvero Anas Spa) quanto la concessionaria (ovvero Cav Spa)”, atteso che “tale prospettazione, contenuta peraltro nella parte dispositiva della Sentenza, non conteneva all’evidenza alcuna portata precettiva, di tal che non poteva in alcun modo sollevare dubbi interpretativi sulla portata della sentenza”.

1.1. Il motivo è infondato.

Deve, infatti, ritenersi sussistente l’interesse di ANAS S.p.a. ad appellare la sentenza del Tribunale, non avendo quel Giudice statuito espressamente sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva della predetta società e stante la non chiara corrispondenza tra la parte motiva di tale sentenza – in cui è affermato che “i soggetti tenuti al controllo in condizioni di sicurezza del guard-rail autostradale sono tanto il proprietario della strada (ovvero Anas Spa) quanto la concessionaria (ovvero Cav Spa)” e in cui la condanna al risarcimento dei danni, in favore degli attuali ricorrenti, nella misura del 70%, in concorso con Generali Assicurazioni, viene riferita espressamente alla CAV e non anche all’ANAS – e il dispositivo, in cui, invece, sono condannati indistintamente tutti i convenuti “nella misura indicata in parte motiva” al pagamento, in favore degli attori, delle somme ivi indicate e delle spese di lite.

L’oggettiva incertezza della decisione, siccome espressa nel dispositivo e, quindi, la conseguente nullità della stessa in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili o almeno all’individuazione come tale dell’ANAS, rendeva ammissibile l’appello incidentale di detta società, tenuto conto che l’esercizio dell’azione, intesa come resistenza da parte di ANAS, in giudizio, doveva portare comunque ad un esito certo.

2. Con il secondo motivo, si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.”.

Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito, nello statuire che “la domanda svolta nei riguardi di ANAS Spa va respinta per difetto di legittimazione passiva”, sarebbe incorsa in un duplice errore: uno in fatto, non avendo “recepito” che gli appellanti non avevano proposto alcun appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, e l’altro in diritto, non avendo considerato che l’art. 346 c.p.c. dispone che le domande non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in sede di appello (così sembra doversi intendere la doglianza proposta, nonostante gli imprecisi riferimenti alla sentenza di appello e al giudizio di primo grado di cui ai righi 21 e 24 di p. 10 del ricorso) si intendono rinunciate.

2.1. Il motivo è infondato, oltre che di non agevole “lettura”.

Non essendo chiaro, dal tenore della sentenza di primo grado, se la domanda nei confronti di ANAS S.p.a. fosse stata accolta o meno dal Tribunale ed avendo, comunque, ANAS S.p.a. proposto appello /v incidentale eccependo, tra l’altro, il suo difetto di legittimazione e la mancanza di prova “della irregolarità del guard-rail” e “del nesso di causalità con il decesso del F.” (v. sentenza impugnata p. 13-14 e 24-25), legittimamente la Corte di merito ha deciso sul punto, non occorrendo a tale riguardo una riproposizione della domanda nei confronti di ANAS S.p.a. da parte degli attuali ricorrenti.

3. Con il terzo motivo F.L. ed N.E., lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c., sostengono che sarebbe viziato il capo della sentenza della Corte di merito che li ha condannati al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ANAS S.p.a., in difetto di appello incidentale di detta società sul punto.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito, avendo accolto l’appello incidentale di ANAS S.p.a. e riformato in parte qua la sentenza del Tribunale, doveva necessariamente statuire sulle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito.

4. Con il quarto motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, sostenendosi che la pronuncia di soccombenza degli attuali ricorrenti nei confronti di ANAS S.p.a. sarebbe priva di fondamento. Ad avviso dei ricorrenti, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale di ANAS S.p.a. ed avrebbe dovuto condannare quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di appello.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese (v. Cass. 13716/17; Cass. 30/06/2Ó15, n. 13314).

5. La memoria depositata dai ricorrenti non fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte di ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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