Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5720 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 7681-2021 proposto da:

S.S., R.T., domiciliati presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE SALOME;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, BANCO BPM SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 8480/2020 del

TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 27/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO M VITIELLO, il quale,

letto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – L’avvocato S.S., ottenuta sentenza favorevole del Giudice di pace di Napoli, E ha notificato precetto e poi pignoramento presso terzi ai danni del debitore Unipol Sai Assicurazioni e lo ha iscritto presso il Tribunale di Bologna.

La Unipol Sai ha proposto opposizione all’esecuzione, che il giudice delle esecuzioni di Bologna ha inizialmente accolto sospendendo l’esecuzione e fissando termine per la riassunzione del procedimento di merito davanti allo stesso Tribunale di Bologna.

2. – L’avvocato S. ha riassunto il giudizio di merito davanti al Tribunale di Bologna ma, con quello stesso atto, ha eccepito il difetto di competenza a favore del Tribunale di Napoli, quale foro del creditore opposto.

3. – Il Tribunale di Bologna, dopo essersi riservata la decisione su tale eccezione, l’ha rigettata confermando la competenza del Tribunale bolognese quale foro del luogo della espropriazione forzata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. – Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza il S., in primo luogo sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 c.p.c., per violazione del principio del giudice naturale, ed in secondo luogo lamentando la non applicabilità di tale norma al caso di specie, dovendosi invece individuare il foro in base alle norme generali, ossia gli artt. 18,19 e 20 c.p.c..

6. – Il ricorso è inammissibile.

7. – Infatti, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza (Cass. 3665/2017; Cass. 14223/2017; Cass. 11742/2021).

Nella fattispecie, risulta che il giudice di merito non ha fatto concludere le parti sulla questione della competenza, per cui Da sua ordinanza deve ritenersi, per l’appunto, meramente interlocutoria e non suscettibile di impugnazione con il regolamento.

8. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA