Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5720 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5720 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 20514-2008 proposto da:
MONACO GIUSEPPE,

domiciliato in ROMA,

PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 12/03/2014

STEFANO MASSIMINO, giusta procura in calce al
ricorso;

6fe MI-fig A0236
– ricorrente –

2014
contro

79

LEONARDI

ALBERTO

(c.f.

LNRLRT5OL24A028J),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 21,

1

presso l’avvocato LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA,
rappresentato
GIOVANNI,

e

giusta

difeso
procura

dall’avvocato
a

margine

ROSSO
del

controricorso;
BANCO

DI

SICILIA

S.P.A.

(C.F.

05102070827),

e già facente parte del Gruppo Capitalia, nella
qualità di successore e avente causa del Banco di
Sicilia s.p.a. (giusta atto di fusione per
incorporazione nella Banca di Roma s.p.a.,
ridenominata CAPITALIA s.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso l’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, rappresentato e
n.

difeso dagli avvocati MONTEROSSO TITO, MONTEROSSO
UGO, giusta procura in calce al controricorso;

-..

CREDITO SICILIANO S.P.A.,

società del Gruppo

Bancario Credito Valtellinese, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

appartenente al Gruppo Bancario UNICREDITO ITALIANO

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso
l’avvocato MOCCI ERNESTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BELLIA VITO, giusta procura a margine
del controricorso; -C -V-.0112,114M/5 – controricorrenti

contro

2

LEONARDI CAMILLA, BARTOLI MARIA, BADALA’ CAMILLA,
FALLIMENTO DELLA GRUPPO M S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1214/2007 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 05/12/2007;

pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato SALVATORE
PIERMARTINI, con delega, che si riporta;
udito, per il controricorrente Banco di Sicilia,
l’Avvocato PAOLO VOLTAGGIO, con delega, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 il 17 ottobre 1994 il sig.
Francesco Monaco, in proprio e quale amministratore unico della
Gruppo “M” s.r.I., ed il sig. Giuseppe Monaco convenivano dinanzi al
Tribunale di Catania i sigg. Maria Bartoli, Alberto Leonardi, Camilla

Popolare Santa Venera coop. a resp. lim. per sentir dichiarare nulla,
o annullare, o revocare la deliberazione adottata in data 7 gennaio
1988 dall’assemblea straordinaria della Partecipazioni Immobiliari
Acesi s.p.a.- più tardi, Gruppo “M” s.r.I., dichiarata fallita – con la
quale era stato azzerato il capitale sociale, successivamente
ricostituito per lire 700 milioni dagli attori, divenuti pertanto unici
azionisti, nonché i conseguenti atti esecutivi.
Esponevano che la società, apparentemente priva di passività
dopo l’operazione, era risultata, in seguito, ancora gravata di debiti
per oltre 13 miliardi di lire, che essi erano stati costretti a pagare e
di cui chiedevano quindi il rimborso.
Resistevano alla domanda i convenuti.
Il Leonardi chiedeva in via riconvenzionale che i sigg. Monaco
e la Gruppo “M” s.r.l. fossero condannati al pagamento della
somma di lire 5 miliardi per aver costruito un numero di vani
inferiore a quello previsto dalla concessione edificatoria, posto che
per ciascun vano realizzato doveva essere corrisposto, a titolo di
prezzo

della

cessione del

capitale sociale, la somma di lire

7300,000, come da contratto stipulato in data coeva &l’assemblea
straordinaria.

Leonardi, Camilla Badalà, il Banco di Sicilia s.p.a. e la Banca

Con sentenza 9 dicembre 2000 il Tribunale di Catania rigettava
sia la domanda principale di accertamento della nullità della
delibera e quella subordinata di annullamento perché prescritta, sia
la domanda riconvenzionale, in quanto carente di prova.

Proposto gravame dei sigg. Monaco, si costituivano Leonardi

incidentale, reiterando la domanda di risarcimento dei danni,
nonché il Banco di Sicilia e la Banca Popolare Santa Venera, che
resistevano alle impugnazione.
La causa veniva quindi dichiarata interrotta all’udienza del 2
ottobre 2002 per l’intervenuta fusione per incorporazione del Banco
di Sicilia nella capogruppo Banca di Roma, che assumeva la
denominazione di Capitalia s.p.a. Riassunta con atto di citazione dai
sigg. Monaco e di nuovo interrotta per l’intervenuta fusione per
incorporazione della Banca Popolare S.Venera nel Credito Siciliano,
veniva decisa, dopo la riassunzione, con sentenza 5 dicembre 2007
,.

della

Corte

d’appello

di

Catania,

che,

sull’eccezione

tempestivamente proposta dalle due banche, dichiarava estinto nei
loro confronti il giudizio e rigettava nel merito il gravame verso il
Leonardi.
Motivava
– che, benché non costituisse causa di nullità, la forma
dell’atto di citazione, adottata per la riassunzione, in luogo del
ricorso ex art. 303 cod. proc. civile, stante il raggiungimento dello
scopo, pure, non era stato rispettato il termine perentorio
semestrale ivi previsto, avendo la parte provveduto alla
riassunzione del processo, interrotto in data 2 ottobre 2002, con

2

Camilla e Leonardi Alberto, che svolgevano a loro volta appello

citazione notificata solo in data 20 giugno 2003 alla Banca Popolare
Santa Venere e 23-25 giugno 2003 al Banco di Sicilia;
– che la sospensione disposta con decreto-legge 4 novembre
2002 n.245, convertito nella legge 27 dicembre 2002 n.286, in
ragione dei fenomeni eccezionali che avevano colpito la provincia di

periodo compreso tra il 4 novembre 2002 e il 31 marzo 2003: e
dunque non trovava applicazione nella specie, dal momento che il
termine semestrale per la riassunzione scadeva invece in epoca
successiva, e precisamente il 2 aprile 2003;
– che la medesima conclusione non si poteva trarre, invece,
per l’appello proposto nei confronti dei sigg. Leonardi, che non
avevano sollevato tempestiva eccezione di estinzione;
– che tuttavia la domanda nei loro confronti era infondata nel
merito, in carenza di prova dei vizi della delibera assembleare,
,

allegati in modo del tutto generico.
Avverso la sentenza, notificata il 17 maggio 2008 il sig.
Giuseppe Monaco proponeva ricorso per cassazione, articolato in
cinque motivi, notificato il 15 luglio 2008 ed ulteriormente illustrato
con memoria ex art.378 cod. proc. civ.
Deduceva
1) la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per omessa o
insufficiente esposizione dello svolgimento del processo e delle
ragioni in fatto in diritto della decisione;
2) la violazione dell’art.4 del decreto-legge 4 novembre 2002
n.245 convertito, con emendamenti, nella legge 27 dicembre 2002
n.286 per omesso computo del periodo di sospensione legale ai fini

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Catania, si risolveva nello spostamento dei termini scadenti nel

della tempestività della notifica del ricorso per riassunzione ex art.
305 cod. proc. civile.
3) la violazione dell’art. 157, ultimo comma, cod. proc. civ.
nell’omesso rilievo che la tardività della notifica era conseguenza
della mancata comunicazione del mutamento di denominazione e

che avevano determinato l’interruzione del processo.
4) la violazione dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civile,
per tardiva proposizione dell’eccezione di prescrizione,
5) la violazione degli articoli 2379, 1421 e 1439 cod. civ. per
omesso rilievo d’ufficio della nullità della deliberazione impugnata.
Resistevano con controricorso il sig. Alberto Leonardi, nonché
il Banco di Sicilia ed il Credito Siciliano che depositavano altresì
memorie illustrative ex art.378 cod. proc. civ.
All’udienza del 15 Gennaio 2014 il P.G. e i difensori
precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe
riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione
dello svolgimento del processo (ancora formalmente richiesta dall’
art. 132, secondo comma, n.4, nel testo previgente, applicabile

ratione temporis )

e dei motivi in fatto della decisione non

rappresenta un elemento meramente formale ma un requisito da
apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della
decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo

4

domiciliazione dei due istituti di credito in occasione delle fusioni

fondamento. Pertanto, la carenza o insufficienza della narratio
processuale importa nullità solo quando non sia possibile
individuare gli elementi presupposti nella decisione, stante il
principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non
può mai essere dichiarata se l’atto abbia raggiunto il suo scopo
2010, n.22.845). Nella specie, l’iter espositivo e argomentativo
della sentenza impugnata è perfettamente comprensibile; mentre,
del tutto esteriori e secondari appaiono i rilievi mossi dal ricorrente
in ordine a dati non essenziali e formali, talvolta neppure richiesti
(come ad es. l’epoca e la pubblicità delle vicende modificative degli
istituti di credito, il prenome di un difensore, ecc.).
Con il secondo motivo si censura la violazione di legge per
omesso computo del periodo di sospensione legale ai fini della
tempestività della notifica del ricorso per riassunzione.
,

Il motivo è infondato.
L’art.4 del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245 (Interventi
urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali
nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in
materia di protezione civile) recita testualmente: “Per i soggetti che
alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva.., nei comuni e nei territori individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono
sospesi fino al 31 marzo i termini di prescrizione, decadenza e quelli
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali, comportanti prescrizione e decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza

5

(art.156, terzo comma, cod. proc. civile: Cass., sez.5, 10 novembre

delle dichiarazioni di emergenza”. Pacifica la ricorrenza del requisito

soggettivo – ed inapplicabile al caso in esame la successiva proroga
al 30 giugno 2003 di cui all’art.8 dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003 n. 3279, limitata alla provincia
di Campobasso – si osserva come la dizione letterale porti ad

soggetto a recupero integrale, successivo al dies ad quem indicato
nella norma (31 marzo 2003). Più ancora che l’argomento
comparativo desumibile dalla diversa formulazione letterale (“sono
sospesi… i termini”; rispetto a “il decorso dei termini processuali… è
sospeso” adottata, invece, dall’art.’ della legge 7 ottobre 1969 n.

742 – Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) differenza valorizzata a fini discretivi di disciplina da taluni
precedenti di legittimità (Cass., sez. lavoro, 7 maggio 2010
n.11.139; Cass., sez. lavoro 28 ottobre 2008 n. 25.894), appare
, significativo della mens legis il riferimento restrittivo ai termini in
scadenza entro il periodo di vigenza delle dichiarazioni di
emergenza. Si deve quindi ritenere esclusa

a contrario

l’applicazione della norma qualora il termine maturi in epoca
successiva: come nel caso di specie, in cui il termine perentorio
(allora) semestrale per la riassunzione del processo, a pena di
estinzione (art. 305 cod. proc. civ.), giungeva a scadenza il 2 aprile
2003: e cioè, due giorni dopo la cessazione della sospensione
legale.
Né appare rilevante in senso contrario il contestuale richiamo
estensivo ai termini per adempimenti, addotto dal ricorrente a
conforto dell’opposta ricostruzione ermeneutica.

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escludere che si tratti di una sospensione del decorso del termine,

In realtà, la norma in esame, col riferimento citato, non
menziona generici adempimenti di natura eterogenea (inclusi, in
ipotesi, quelli processuali), ma solo l’adempimento specifico di
obblighi di natura tributaria, non pertinenti nella fattispecie in
scrutinio.
dell’art. 157, ultimo comma, cod. proc. civile, è infondato, ponendo
a carico delle parti interessate dagli eventi interruttivi un onere di
comunicazione non previsto dalla legge. Non senza aggiungere che
manca alcun nesso di causalità tra la fusione per incorporazione soggetta a pubblicità nel Registro delle imprese – e la tardività
della notifica dell’atto di riassunzione, neppure tentata
tempestivamente presso la vecchia sede legale dell’istituto
incorporato.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.
307, ultimo comma, cod. proc. civile, per tardiva proposizione
dell’eccezione di prescrizione
Il ricorrente assume che “il Banco di Sicilia in appello.., ha
contemporaneamente eccepito l’irritualità dell’atto di riassunzione,
eseguito con atto di citazione anziché con ricorso”,

come

formalmente prescritto dall’art.303 cod. proc. civ. Ma la
contemporaneità, e cioè la contestualità, non è significativa, di per
sé sola di un’inversione dell’ordine di allegazione delle eccezioni e
difese. La priorità dell’eccezione di estinzione non va intesa, infatti,
in senso formale: come, cioè, se questa dovesse necessariamente
essere enunciata nella prima pagina, in apertura, dell’atto difensivo.
Quel che la norma in realtà prescrive è che non vi sia alcuno
iato tra le difese di merito e la successiva eccezione di estinzione,

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Anche il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione

significativo di un tardivo ripensamento sulla strategia difensiva.
Diversamente opinando, la parte che intenda avvalersi
dell’estinzione dovrebbe rinunciare ad eventuali eccezioni
pregiudiziali di rito, relative a vizi logicamente preliminari, attinenti,
in ipotesi, alla stessa vocatio in jus o all’edíctio actionis (come ad

della notifica dell’atto di riassunzione, ecc). Non senza rilevare, in
tesi generale, che l’ordine logico – giuridico delle questioni da
esaminare prospettato in un atto di parte non è affatto vincolante
per il giudice.
In questo senso merita adesione la più recente giurisprudenza
di questa Corte che ha assegnato valore dirimente alla tempestiva
enunciazione dell’eccezione di estinzione nel primo atto difensivo:
pur se in concorso con altre difese di merito (Cass., sez.1, 16
marzo 2012, n. 4201).
Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione degli articoli 2379,
1421 e 1439 cod. civ. per omesso rilievo d’ufficio della nullità della
deliberazione impugnata
Il motivo è manifestamente infondato.
La rilevabilità d’ufficio della nullità (art.1421 cod. civ.) non
esonera certo la parte che intenda farla valere in via di azione
dall’allegarne la causa e darne prova idonea. Nella specie, si tratta
della fattispecie speciale di cui all’art.2379 cod. civ., che nel testo
previgente, applicabile ratione temporis, sancisce la nullità delle
delibere in caso di impossibilità o illiceità dell’oggetto. La corte
territoriale ha correttamente rilevato come la parte neppure abbia
prodotto la delibera impugnata, né il bilancio in essa approvato, e
che, anzi, non sono state neppure dedotti profili concreti di illiceità

8

esempio, la nullità della procura conferita al difensore, la nullità

o impossibilità dell’oggetto. Ed è appena il caso di dire che il regime
di rilevabilità officiosa del vizio di nullità non importa certo il dovere
di un’attività vicaria del giudice per la ricerca delle relative prove.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in

complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione
delle spese processuali, liquidate in complessivi C
11.200,00, di cui C 11.000,00 per ciascuna delle parti
contro ricorrenti, oltre gli accessori di legge.

Roma, 15 Gennaio 2014

dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e

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