Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5720 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19989-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE

3, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 5/2018 il tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario proposta da C.A. con riguardo alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 in quanto generici i motivi di contestazione alla ctu sul punto ed aveva rigettato la domanda relativa ai requisiti utili alla prestazione L. n. 118 del 1971, ex art. 13 pure richiesta in via subordinata, in quanto non provati i requisiti socioeconomici utili alla prestazione.

Avverso tale decisione la C. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 445 bis c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver, il tribunale, considerato che erano contestate solo le risultanze peritali relative all’handicap e non quelle relative all’assegno richiesto.

Lamenta che il giudice avrebbe dovuto considerare che nessuna eccezione e contestazione era stata proposta rispetto all’assegno neppure dall’Inps e che il tribunale non aveva alcun potere di rigettare il ricorso sulla base di altri elementi, quali i requisiti sociosanitarì, estranei al procedimento ex art. 445 c.p.c..

Il motivo è fondato alla luce dei principi che regolano lo specifico procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c. sia con riferimento ai poteri/doveri del giudice nella fase di giudizio di cui al comma 6 della norma che con riguardo al contenuto dell’accertamento e della conseguente pronuncia del giudice.

Sul primo profilo con la decisione n. 3377/2019 questa Corte ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione”.

Con tale decisione si è ribadito che il giudice non possa emettere omologa parziale allorchè ci siano contestazioni e ciò in quanto deve “ritenersi che la prima fase dell’accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c., commi dal n. 1 al n. 5) sia ispirata ad una finalità conciliativa della lite sicchè in assenza della conciliazione si realizza unicamente la condizione di procedibilità del giudizio. Deve aggiungersi che il presupposto della “assenza di contestazione” viene a mancare, per le già indicate ragioni, non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del ctu” (Cass. n. 3577/2019).

Alla presenza di contestazioni, coltivate con deposito di ricorso, deve quindi seguire un giudizio ordinario (ex art. 445 bis, comma 6) in cui la decisione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. A tal fine il giudicante dovrà peraltro comunque assicurare adeguato rilievo, oltre che alla contestazione che ha legittimato e dato ingresso al giudizio in corso, anche ai fatti non contestati dalle parti così come realizzati nel corso dell’intero procedimento. Tra essi i fatti e le condizioni, anche sanitarie, che già abbiano avuto un riscontro peritale e sulle quali le parti non abbiano formulato specifiche contestazioni (in tal senso anche Cass. n. 3577/2019). In tal modo si garantisce l’utilità della fase accertativa svolta con riguardo ai risultati peritali non contestati in una complessiva logica di economia del giudizio in cui al giudice è rimessa valutazione sull’intera materia a lui devoluta con l’utilizzo del materiale processuale acquisito e non contestato.

Rispetto a tali principi il tribunale, sulla domanda subordinata proposta nel caso in esame, relativa al riconoscimento delle condizioni utili all’assegno di invalidità, già accertate dalla ctu svolta in sede della prima fase, doveva considerare tali risultati, perchè non contestati.

Con riguardo poi al contenuto dell’accertamento è consolidato l’orientamento secondo cui “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. n. 27010/2018; Cass. n. 17787/2020). Il Giudice deve quindi accertare solo la esistenza del requisito sanitario poichè la verifica degli ulteriori requisiti utili alla declaratoria del diritto ed al concreto riconoscimento della prestazione sono estranei al procedimento in questione e demandati all’Ente previdenziale.

Errata risulta quindi la statuizione del tribunale con riguardo alla assenza dei requisiti socioeconomici, impeditivi, a suo dire, del riconoscimento delle condizioni invalidanti, non rientrando tali requisiti nel perimetro del procedimento azionato dalla parte, diretto al solo accertamento del requisito sanitario.

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza e, non essendo necessari ulteriori atti istruttori, attesa la espletata ctu, decisa nel merito, con la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario utile all’assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda. In ragione del complessivo esito del giudizio, le spese, sia di merito che di legittimità devono essere compensate in ragione del 50% e per la residua parte poste a carico dell’Inps e liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e dichiara la sussistenza, con riguardo a C.A., delle condizioni sanitarie utili all’assegno di invalidità L. n. 118 del 1971, ex art. 13 dalla data della domanda; Compensa per il 50% le spese processuali dell’intero giudizio e liquida la residua parte, posta a carico dell’Inps, per il giudizio di merito in E. 1.600,00 per compensi ed E. 200,00 per spese; per il giudizio di legittimità in complessivi E. 1.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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