Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5720 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 03/03/2020), n.5720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 34652/2018
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 05/12/2018
nel procedimento vertente tra:
D.A.
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
ROMA CAPITALE;
UTG PREFETTURA DI GROSSETO;
UTG PREFETTURA DI RIETI;
UTG PREFETTURA DI ROVIGO;
UTG PREFETTURA DI TERNI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo
D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che ha chiesto
che, accogliendo l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio,
si dichiari la competenza del Giudice di pace di Roma.
Fatto
RITENUTO
D.A. opponeva, innanzi al Giudice di pace di Roma, un preavviso di fermo amministrativo relativo ad un veicolo di sua proprietà.
Il giudice adito dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio.
L’opponente riassumeva il giudizio innanzi all’ufficio giudiziario indicato come competente, ma il Tribunale di Roma, nel contraddittorio fra le parti, sollevava d’ufficio un conflitto negativo di competenza.
Diritto
CONSIDERATO
Nella soluzione del conflitto di competenza va data continuità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui all’impugnativa del preavviso di fermo – in quanto azione di accertamento negativo (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01) – vanno applicati gli stessi criteri di competenza valevoli in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Quindi, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 – 01).
Pertanto, in applicazione di tali principi, va affermata la competenza del Giudice di pace di Roma.
Poichè il regolamento è stato elevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, nè può trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020