Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 572 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17662/2010 proposto da:

E.M. in qualità di titolare della Ditta “L’ALBERO DI

CARTA”, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GIUSEPPE

GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. E.M., quale titolare individuale della ditta “Albero della carta”, propone ricorso illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, in epigrafe che ha rigettato l’appello interposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di rigetto del ricorso presentato avverso l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1998 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), di un maggior reddito imponibile ai fini Irpef e Irap nonchè di una maggiore imposta Iva con conseguenti sanzioni.

Il giudice d’appello ha rilevato in primo luogo che la sentenza impugnata è stata basata su fatti accertati dal processo verbale di constatazione non oggetto di querela di falso e ha preso in considerazione la sentenza penale di primo grado laddove ha individuato come inesistenti alcune delle operazioni intercorse tra la ditta Calonzi e la ditta Albero della Carta.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20 e art. 654 c.p.p., posto che la sentenza avrebbe dovuto considerare quanto accertato in sede penale circa il fatto che alla ricorrente non erano imputabili fatture relative ad operazioni inesistenti senza limitarsi a ribadire l’autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario; la impugnata sentenza non ha inoltre tenuto conto dell’efficacia in sede civile o amministrativa della sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione stante quanto previsto dall’art. 654 c.p.p..

2. Con un secondo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto al fatto che nel procedimento tributario non sarebbero emersi riscontri diversi da quelli evidenziati in sede penale e sufficienti a disconoscere la veridicità dei fatti ivi emersi non essendo, anzi, nel giudizio tributario stato effettuato alcun autonomo accertamento. Inoltre deduce che il processo verbale di constatazione non è dotato di fede probatoria privilegiata per quanto riguardante l’intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale che devono invece essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese. Ciò comporta anche il mancato assolvimento dell’onere della prova quanto alla sussistenza dei fatti contestati, tanto più essendo emersa in sede penale la esistenza delle cessioni di beni strumentali per piccoli importi e le lavorazioni su materie prime fornite dall’Albero della Carta a Calonzi.

3. Con un terzo motivo infine lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 21 e la errata valutazione della prescrizione del reato equiparata dalla sentenza impugnata a sentenza che esclude la rilevanza penale del fatto con conseguente possibilità di dar seguito alla riscossione coattiva.

4. Con il controricorso si è eccepita l’inammissibilità del primo e terzo motivo di ricorso giacchè privi del quesito di diritto; si è eccepita altresì l’inammissibilità del secondo motivo laddove, con riferimento a questioni di diritto, si è fatta deduzione ex art. 360 c.p.c., n. 5, senza formulazione del quesito di diritto e, quanto al prospettato vizio di motivazione, perchè deducente una mera diversa valutazione delle risultanze di causa.

5. Successivamente, la ricorrente ha presentato memoria con cui preliminarmente ha rilevato che alla data di presentazione del ricorso del giugno 2010 la formulazione del quesito di diritto non era più richiesta ai fini della valida introduzione del ricorso. Quanto al merito, ribadisce che il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento anche in base alle prove acquisite nel giudizio penale e che in mancanza del processo verbale di constatazione richiamato dall’avviso di accertamento il giudice non poteva ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi.

6. Il ricorso è in toto inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c., come inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 e successivamente abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), prevedeva che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si dovesse concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e che, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo dovesse contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione alla dedotta omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione (ovvero il cosiddetto momento di sintesi). Ciò posto, l’abrogazione di tale norma, operata, come già detto, dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice (ovvero quella del 4 luglio 2009), stante quanto disposto dalla cit. L. n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge; a ciò consegue, dunque, che per i ricorsi proposti antecedentemente tale norma è da ritenersi ancora applicabile (cfr. Sez. 3, n. 7119 del 24/03/2010, Rv. 612327).

Essendo la sentenza oggetto del presente ricorso stata depositata in data 14/05/2009, avrebbe dovuto osservarsi quanto disposto dall’art. 366 bis cit..

Al contrario, quanto al primo e terzo motivo, contenenti censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3), il quesito di diritto non è stato formulato e, quanto al secondo motivo, contenente la congiunta proposizione di censure riconducibili dell’art. 360, nn. 3) e 5), è stata omessa, oltre alla formulazione del quesito di diritto, anche la formulazione del momento di sintesi, come invece sarebbe stato necessario in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c. (Sez. 3, n. 12248 del 20/05/2013, Rv. 626395).

Nè potrebbe opporsi, sempre con riferimento al secondo motivo, l’eventuale rilevabilità dell’indicazione del fatto decisivo controverso dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, finalizzato alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Sez. 5, n. 24255 del 18/11/2011, Rv. 620278; Sez. 1, n. 20409 del 24/07/2008, Rv. 604247).

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte Agenzia delle Entrate delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 9.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA