Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 572 del 10/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 572 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 21116-2010 proposto da:
IUNGANO VITA MARIA NGNVMR54C56D696N, IUNGANO EMANUELE
NGNMNL22C27D696G, IUNGANO GAETANO NGNGTN57B21D696N,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE
PROVINCE 114/B/23, presso lo studio dell’avvocato
PAOLA D’AMICO, che li rappresenta e difende unitamente
2012
5720

all’avvocato MANFELLOTTO RAFFAELE giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persoan del Ministro pro

Data pubblicazione: 10/01/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso il decreto n. R.G. 376/09 della CORTE

20/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2012 dal ‘Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito l’Avvocato Manfellotto Raffaele difensore dei
ricorrenti che si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di CAGLIARI del 6/11/09, depositato il

R.g. n. 21116/10 — U. P. 18 settembre 2012

Equa riparazione
Sentenza

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che la Corte d’Appello di Cagliari, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato
l’improcedibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non aveva notificato al Ministro convenuto il
ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione entro il termine
stabilito nello stesso decreto presidenziale, non essendo consentita la concessione di altro termine;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con il motivo di censura, i ricorrenti criticano il decreto impugnato, anche
sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus non hanno considerato
che, nella specie, doveva e poteva essere concesso termine per la esecuzione della notifica per
udienza diversa da quella di prima comparizione;
che la censura è fondata;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per •
violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto
presidenziale di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la
concessione di un nuovo termine, posto che la legge 29 marzo 2001, n. 89, all’art. 3, si limita a
prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa
all’Amministrazione, e ricollega, all’art. 4, la sanzione dell’improponibilità della domanda soltanto
al deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha
• concluso il procedimento presupposto, senza che a tale conclusione sia di ostacolo il principio
costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto
dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di
Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell’art. 117,
primo comma, Cost., implica l’esigenza di evitare che un’interpretazione troppo formalistica delle
regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l’esame nel merito dei ricorsi (cfr.,
ex plurimis, le sentenze nn. 7020 e 4018 del 2012, 22153 del 2011);
che inoltre, questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ettna
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il provvedimento di “non
luogo a provvedere” emesso dalla corte d’appello in caso di mancata comparizione delle parti nel
procedimento di cui all’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è assimilabile ad un provvedimento
di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 181, primo comma, seconda parte, cod. proc.
1

Ritenuto che Emanuele, Vita Maria e Gaetano Iungano, con ricorso del 30 luglio 2010, hanno
impugnato per cassazione — deducendo un unico motivo di censura —, nei confronti del Ministro
della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Cagliari depositato in data 20 gennaio 2010, con
il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti — vòlto ad ottenere l’equa
riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n.
89—, in contumacia del Ministro della giustizia, ha dichiarato estinta la causa;

civ., cui consegue la possibilità della riassunzione del procedimento che, ove abbia luogo nel
termine di cui all’art. 307 cod. proc. civ., fa salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originario
ricorso, ivi compreso l’impedimento della decadenza derivante dall’inosservanza del termine di cui
all’art. 4 della legge n. 89 del 2001 (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7549 del 2010);
che, pertanto, il decreto impugnato di estinzione anziché di cancellazione della causa dal ruolo
pronunciato in palese violazione dei suddetti e qui ribaditi principi di diritto — deve essere
annullato, con conseguente rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello di Cagliari, in diversa
composizione, la quale si uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere la causa ed a regolare
le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 settembre 2012
Il Co sigliere relatore ed estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA