Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5719 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5719 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 17043-2012 proposto da:
FALLIMENTO ESPRESSAROMA S.P.A. (c.f. 06058140580),
in persona del Curatore fallimentare dott. ANDREA
D’OVIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2014
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TEMBIEN 15, presso l’avvocato FERRETTI ALESSANDRO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 12/03/2014

contro

ESPRESSAROMA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA, 29, presso
l’avvocato TORTORICI GIOVANNI, che la rappresenta e

controricorso;
– controricorrente contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA, SATOR CAFFE’ S.R.L., PAOLUZZI FRANCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3147/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato FERRETTI

difende, giusta procura a margine del

ALESSANDRO che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

TORTORICI GIOVANNI che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Con sentenza 15/5-13/6/2012, la Corte d’appello di Roma,
in riforma parziale della sentenza del Tribunale
n.138/2011, di risoluzione per grave inadempimento del
concordato preventivo e dichiarativa di fallimento della

s.p.a. EspressAroma, ha revocato il fallimento della
società e compensato le spese dell’intero giudizio.
La Corte del merito ha ritenuto che il

thema decidendum

rimaneva fissato alle censure dedotte con il reclamo, non
potendosi introdurre ulteriori censure di cui alla
memoria del nuovo difensore; ha escluso che la violazione
del termine ex art.15 1.f., di giorni 15, tra la data di
notifica del decreto di convocazione del debitore e la
data di udienza, potesse produrre di per sé nullità del
decreto, risultando nel caso dal verbale dell’udienza del
9/11/2011, che il debitore aveva partecipato all’udienza
senza

sollevare

specifiche

contestazioni

sulla

ristrettezza del termine; ha ritenuto non censurabile il
diniego del Tribunale di concessiúne di un termine per la
presentazione di un’ulteriore domanda di concordato; ha
ritenuto che l’istanza di fallimento proposta dal P.M.
ex art.7 1.f., novellato dall’art.5 del d.lgs. 5/2006,
non potesse essere assunta a seguito di segnalazione del
Giudice delegato.
Avverso detta pronuncia ricorre il Fallimento, sulla base
di due motivi.
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Si difende con controricorso la società EspressAroma
,

s.p.a.
Il Fallimento ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.-Col primo motivo, il Fallimento si duole del vizio

di violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e
della contraddittorietà della motivazione, per avere la
Corte del merito accolto il reclamo sulla base di un
motivo non fatto valere nel reclamo, ma solo nella
successiva memoria di costituzione del nuovo difensore
del 3/5/2012, che la stessa Corte d’appello correttamente

ha ritenuto non potere ampliare il thema decidendum.
1.2.- Col secondo motivo, il Fallimento si duole del
vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 7
1.f., per avere ritenuto la Corte del merito che la
segnalazione dell’insolvenza all’Ufficio del Pubblico
Ministero non possa provenire dal Giudice fallimentare.
2.1- Il secondo motivo di ricorso è fondato e,
costituendo

la

ragione

“liquida”

della

presente

decisione, rende ultroneo l’esame del primo motivo.
Le Sezioni unite, con la recente pronuncia 9409/2013,
hanno affermato che:” L’art. 7 1.f., richiamando il
potere di iniziativa del pubblico ministero per la
dichiarazione di fallimento riconosciuto in via generale
,

dall’art. 6 1.f., stabilisce,infatti, per la parte di

interesse,

che questi presenta

la

NN

relativa
4

richiesta “quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di
un procedimento civile “.
La formulazione generale della norma, che riconduce il
potere di iniziativa del P.M. alla detta segnalazione

senza la previsione di eccezioni e limiti di sorta, non
consente dunque di escludere —
dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni
effettuate nell’ambito di procedure fallimentari. Anzi le
modifiche operate dal legislatore, per quanto certamente
in parte sollecitate anche dalla intervenuta soppressione
della dichiarazione d’ufficio del fallimento, depongono
per una previsione estensiva rispetto al passato del
dovere di segnalazione, essendo stato sostituito il
precedente riferimento allo stato di insolvenza
risultante in giudizio civile(art.8 1.f. previgente) – e
quindi non in una procedura prefallimentare- con quello
della rilevazione effettuata nel corso di un procedimento
civile( art.7 1.f.), nel cui ambito va certamente
annoverata anche quella prefallimentare.”
E, quanto al rilievo che in tal modo verrebbe a violarsi
il requisito della terzietà del giudice, le Sezioni unite
osservano che “la trasmissione al P.M. della
decoctionis

notitia

non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno

,

A

come esito di una delibazione sommaria sicchè, non
essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della
5

segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria

conseguente all’iniziativa del P.M., non è neppure
astrattamente configurabile una violazione dei principi
di terzietà ed imparzialità del giudice, intesi come
equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti.”

cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si
atterrà a quanto sopra rilevato, e deciderà anche sulle
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2014
Il Presidente

Alla stregua di detto principio, va accolto il ricorso e,

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