Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5719 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34096-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA

VICO 1, presso lo studio degli avvocati CARLINO ROBERTO e PROSPERI

LORENZO, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/12/2005 r.g.n. 145/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Tempio Pausania, Z.C. conveniva in giudizio l’INPS ed esponeva: di essere stato alle dipendenze di compagnia di navigazione aerea; di essere titolare di pensione a carico del Fondo di Previdenza per il Personale di Volo (cd. Fondo Volo) istituito presso l’INPS a decorrere dal 1 luglio 1996; di aver chiesto la liquidazione in capitale di una quota di pensione L. n. 859 del 1965, ex art. 34; che l’Istituto aveva proceduto alla liquidazione di tale quota applicando un coefficiente di moltiplicazione invalidamente elaborato dal Comitato amministratore del Fondo, anzichè le tabelle contenute nel D.M. 19 febbraio 1981, ex art. 34. Tanto premesso, chiedeva la condanna dell’INPS al ricalcolo della quota capitale applicando le tabelle di cui al citato D.M. 19 febbraio 1981.

L’INPS si costituiva ed eccepiva preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive modificazioni e L. n. 859 del 1965, art. 55. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda assumendo che la quota era stata calcolata sulla base dei coefficienti a tal fine elaborati dal Comitato di Vigilanza del Fondo Volo con Delib. 8 marzo 1988, poichè i coefficienti sviluppati dal D.M. 19 febbraio 1981 al diverso fine di dare attuazione alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 non erano in alcun modo applicabili alla liquidazione in capitale di una quota della pensione, consentita dalla L. n. 859 del 1965, art. 34.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione di decadenza sostanziale proposta dall’INPS e respingeva la domanda.

Proponeva appello il pensionato e la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 9.12.2005, respingeva l’eccezione di decadenza e accoglieva la domanda.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con tre motivi illustrato con memoria. Z.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni e dell’art. 15 disp. gen., l’INPS censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nel caso di specie andava applicata la disciplina della decadenza prevista dalla L. n. 859 del 1965, art. 55 che in quanto norma speciale non era stata abrogata dal D.P.R. n. 639 del 1970 cit., art. 47 Sostiene invece il ricorrente che l’art. 55 cit. è stato tacitamente abrogato dal successivo art. 47 cit. avendo il legislatore con quest’ultima norma inteso regolamentare l’intera materia delle decadenze. Di conseguenza la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dall’azione giudiziaria poichè detta norma si applica non solo alle controversie sul diritto alla pensione, ma anche alle controversie sul ricalcolo di una pensione già riconosciuta.

Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. 13 luglio 1965 n. 859, art. 55 l’INPS censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato non perfezionata la decadenza. Sostiene invece l’Istituto che il ricorso amministrativo proposto tardivamente dal pensionato oltre i 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento non vale a spostare in avanti il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 55 cit..

Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34, della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 in relazione al D.M. 19 febbraio 1981, nonchè dell’art. 12 disp. gen.,, l’INPS censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabili in via estensiva le tabelle di cui al citato D.M. 19 febbraio 1981.

In controricorso il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Inps perchè proposto oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

L’eccezione è fondata. La sentenza della Corte di Appello qui impugnata risulta depositata il 9 dicembre 2005. Il ricorso per cassazione è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 dicembre 2006. Il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 scadeva dunque il 9 dicembre del 2006, che cadeva di sabato.

Quest’ultima circostanza, oggi invocata dall’Inps, è irrilevante.

Infatti il disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4 – secondo cui la proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato – introdotto dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, comma 1 è applicabile ai procedimenti “instaurati” successivamente al 1 marzo 2006, data di entrata in vigore della predetta L. n. 263 del 2005, e quindi non può essere applicato al procedimento in esame, iniziato prima della data suddetta. Ne consegue che il ricorso per cassazione dell’Inps deve ritenersi tardivo.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’Inps al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, da distrarre in favore degli avv. Lorenzo Prosperi Mangili e Roberto Carlino, che si sono dichiarati anticipatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 51,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore degli avv. Lorenzo Prosperi Mangili e Roberto Carlino.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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