Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5719 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16224-2018 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3205/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 3205/2017 in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps avverso il decreto di omologa con il quale il medesimo tribunale aveva dichiarato la sussistenza del requisito medico legale in capo a M.R. per l’assegno di invalidità civile. Il Giudice aveva ritenuto che l’Inps si fosse limitato a eccepire l’insussistenza del requisito contributivo e la decadenza, avendo solo genericamente contestato il dato medico-legale.

Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

M.R. rimaneva intimata pur a seguito di rituale notifica disposta con ordinanza del 27.9.2019.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.L. n. 118 del 1971, art. 13, anche sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, art. 414 c.p.c. e art. 445 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale ritenuto che in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. le uniche eccezioni e contestazioni possibili in sede di opposizione siano quelle relative al requisito sanitario. ritiene l’Istituto che, invece, debbano essere accertate anche le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda e, tra queste, la tempestività del ricorso in relazione alla domanda amministrativa.

Il motivo risulta fondato. Questa Corte ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. n. 22721/2016).

Il principio in questione evidenzia la necessità che il giudice accerti i preliminari requisiti di ammissibilità della domanda tra i quali la tempestività del ricorso. In proposito si è chiarito che il procedimento per ATPO “richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell’interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima Ade, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p.. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. n. 24306/2016; a tal riguardo anche Cass. n. 20847/2019).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa al Tribunale di Napoli nord, diverso giudice, perchè decida in base ai principi su indicati oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord, diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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