Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5719 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 03/03/2020), n.5719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12034-2018 R.G. proposto da:

P.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro

Beltrame, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA;

PROVINCIA DI UDINE;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Udine, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo

D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.sa Soldi Anna Maria, che ha

chiesto l’accoglimento del regolamento.

Fatto

RITENUTO

P.V. ha convenuto innanzi al Tribunale di Udine la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Udine, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ascrivibili alla mancata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare lo straripamento del fiume Taglio.

Il Tribunale si dichiarava incompetente in favore del Tribunale delle acque pubbliche.

L’ordinanza è stata impugnata dal P. con regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è infondato.

La competenza per materia a giudicare sulle domande proposte spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, come correttamente statuito nel provvedimento impugnato.

Secondo l’indirizzo espresso, anche a Sezioni Unite, da questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi – ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorchè venga dedotto che un’opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicchè la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 1066 del 20/01/2006, Rv. 585790 – 01; successivamente, v, pure Sez. 3, Ordinanza n. 8722 del 15/04/2011, Rv. 616841 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 172 del 11/01/2012, Rv. 620954 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 13357 del 26/07/2012, Rv. 623567 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623753 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27392 del 24/12/2014, Rv. 633922 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10397 del 20/05/2016, Rv. 640066 – 01; cfr., altresì: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17699 del 29/07/2010, non massimata).

In particolare, va ribadito quanto già precisato da questa Corte (in particolare, con le ordinanze n. 17699 del 2010, n. 172 e n. 13357 del 2012), in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, e segnatamente l’assunto per cui non è possibile distinguere “tra l’ipotesi in cui nell’esecuzione dell’opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l’ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati)”, in quanto “la presenza della colpa (…) non può costituire un criterio di riparto della competenza, poichè, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza)”. Pertanto, “la domanda di danni per omessa o cattiva manutenzione dei canali a “cielo aperto”, con il conseguente straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un’ipotesi di competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque”.

Le precedenti considerazioni calzano perfettamente alla fattispecie in esame, in cui il danno di cui l’attore chiede il risarcimento deriverebbe, secondo la sua stessa prospettazione, dalla omessa cura e manutenzione delle opere di contenimento del fiume Taglio.

In definitiva, la competenza a decidere in ordine alle domande proposte spetta al giudice specializzato, cioè al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’oggettiva incertezza giurisprudenziale in ordine ai principi di diritto applicabili in tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, anche con riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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