Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5718 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27441/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, VINCENZO STUMPO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/06/2006 R.G.N. 1229/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l’indennità di malattia dal primo giorno di assenza – 3 novembre 2001 – fino ai dieci giorni successivi.

La Corte di merito riteneva che illegittimamente l’INPS aveva trattenuto l’indennità sul presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato nel corso del giudizio che il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia; tale circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima l’assenza del lavoratore alla visita di controllo.

Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 14, convertito nella L. n. 638 del 1983, il ricorrente Istituto deduce l’erroneità della sentenza impugnata e sostiene, formulando al riguardo apposito quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che il giusto motivo idoneo a giustificare l’assenza alla visita medica domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere connotato dagli estremi della cogenza, e non anche da una apprezzabile utilità, anche morale.

Il ricorso non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del 2004).

In particolare, l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito (cfr. Cass. n. 22065 del 2004).

Nella specie, la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla sentenza impugnata, configura un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell’assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.).

Quanto alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore, durante l’orario di reperibilità, si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base all’accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in coincidenza con l’orario delle visite dei familiari ed era rientrato in ritardo al proprio domicilio a causa di un blocco del traffico stradale; tali circostanze, peraltro, non sono specificamente contestate dall’Istituto ricorrente, che insiste sulla “non cogenza” della presenza del G. presso la struttura sanitaria in ragione della esistenza, presso quest’ultima, di personale infermieristico specializzato, non considerando, però, che la valutazione della indifferibilità va effettuata in relazione all’esigenza di sostegno morale e di vicinanza alla propria madre, addotta dal lavoratore e correttamente rilevata nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso è respinto.

L’Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario del resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 13,00, per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all’avvocato Gabriella Del Rosso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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