Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5717 del 12/03/2014
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5717 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 18125-2007 proposto da:
EDILIZIA WIPPTAL S.P.A. – WIPPTALER BAU AG., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO
9,
presso
l’avvocato
rappresenta e difende
NUZZO MARIO,
che
la
unitamente agli avvocati
GABRIELLI GIOVANNI, SINA GIOVANNI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CARIBONI
PARIDE
STRAORDINARIA (c. f.
S.P.A.
IN
AMMINISTRAZIONE
00911720159), in persona dei
Data pubblicazione: 12/03/2014
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G0 MESSICO 3, presso
l’avvocato BLASIO ELIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 2776/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato NUZZO che
deposita rinuncia;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CIASCHI,
con delega, che deposita accettazione alla
rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’estinzione.
n
1
2
La Corte,
Premesso:
che
Edilizia Wipptal s.p.a.- Wipptaler BAU AG ha
proposto ricorso per la cassazione della sentenza della
che la Cariboni Paride s.p.a. in amministrazione
straordinaria
si
è
depositando
costituita
controricorso;
Rilevato:
che con atto del 10 gennaio 2014, la ricorrente Edilizia
Wipptal s.p.a.- Wipptaler BAU AG ha dichiarato di
rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese
legali, essendo le parti addivenute alla bonaria
composizione della controversia;
che
tale rinuncia, sottoscritta dalla parte e dal
difensore, è stata accettata dai Commissari liquidatori
della Cariboni, che hanno chiesto che non venga emessa
pronuncia sulle spese, o disposta la compensazione delle
stesse;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2014
Il P
Corte d’appello di Milano, depositata il 14/11/2006;