Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5717 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 03/03/2020), n.5717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29349-2017 R.G. proposto da:

L.P., rappresentato e difeso da sè medesimo ed

elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Largo

Messico, n. 7,

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Formaro ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pomezia, n. 11, presso lo

studio dell’avvocato Raffaele Grassia;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2135/2017 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 21/09/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

L.P., creditore della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, sottoponeva a pignoramento le somme a questa dovute dalla Unicredit s.p.a. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, che il L. contestava introducendo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 348 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.

La domanda veniva rigettata. Il L. proponeva appello, ma la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame.

Contro tale sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi (questo essendo il numero effettivo delle censure, nonostante l’erronea numerazione delle stesse). L’Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il L. ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

In via preliminare va rilevata l’improcedibilità del ricorso.

Il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo PEC, ma le stampe cartacee delle ricevute della notificazione telematica sono sprovviste della necessaria attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore richiesta dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

Sul punto sono intervenute le Sezioni unite, precisando che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1- bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01). Nel caso di specie, la curatela della (OMISSIS) s.r.l. non ha resistito con controricorso, assumendo quella condotta “sanante” del difetto di conformità che le Sezioni unite hanno ritenuto sufficiente a scongiurare l’improcedibilità del ricorso. Pertanto, avrebbe dovuto essere onere del ricorrente produrre – anche tardivamente – l’asseverazione di conformità mancante. In mancanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Peraltro, la sentenza impugnata è stata notificata in data 25 settembre 2017, mentre le ricevute della notificazione a mezzo PEC del ricorso recano la data del 7 dicembre 2017. Il ricorso, pertanto, oltrechè improcedibile, sarebbe pure inammissibile perchè tardivamente proposto, il violazione del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Tali rilievi sono preclusivi dell’esame del ricorso nel merito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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