Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5716 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5716 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 3983-2007 proposto da:
CONDOMINIO POGGIOLETTO DI VIA ALFIERI 4 – MASSA
(C.F. 92003400451), in persona dell’Amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 12/03/2014

MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato ANTONINI
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
2013
2003

agli avvocati RONCHIERI FEDERICA, LENZETTI CARLO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

1

COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
CONCIATORI 3, presso l’avvocato UTTARO LORETA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARSILI TITANO
TRENTO, giusta procura in calce al ricorso
(» A8’11-0 k–55

controrícorrente

avverso la sentenza n. 591/2005 del GIUDICE DI PACE
di MASSA, depositata il 07/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato UTTARO
LORETA, con delega, che si riporta;
n

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
o

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso. I

notificato; –

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2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Massa, con sentenza del 7.12.05, ha respinto l’opposizione
proposta dal Condominio Poggioletto contro le ordinanze-ingiunzioni con le quali il
Comune di Massa gli aveva intimato il pagamento dei canoni relativi alle annualità
1999/2003 per l’occupazione di spazi di un’area pubblica (COSAP), utilizzata come
passo carrabile di accesso al condominio.

Il giudice ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’area
0
interessata presentava le caratteristiche previste dall’art. 44, 4 comma, del d.lgs. n.
507/93 per l’assoggettamento al canone, atteso che dalle fotografie prodotte dal
Comune era ben visibile l’interruzione del marciapiedi in cemento in corrispondenza
dell’accesso alla proprietà condominiale.
La sentenza è stata impugnata dal Condominio Poggioletto con ricorso per cassazione
affidato a due motivi, cui il Comune di Massa ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa il 7.12.05: il
ricorso, pertanto, non è soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (introdotto
dall’art. 6 comma 1 del d. Igs. n. 40/06, abrogato dall’art. 47 della I. n. 69/09 ed
applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti
pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma
abrogatrice). Va in conseguenza respinta l’eccezione sollevata dal Comune di Massa,
di inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti.
2) Con il primo motivo il ricorrente, premesso in fatto che la via Alfieri, sulla quale
insiste il passo carrabile per cui è causa, è interamente privata ed è a fondo chiuso,
deduce che il Giudice di pace ha violato i principi informatori della disciplina della
COSAP, che assoggetta al canone una strada privata sulla quale insiste un passo
carrabile solo se la stessa sia stata in precedenza asservita a pubblico passaggio.
3) Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il giudicante, limitandosi a rilevare che
la via Alfieri presenta le caratteristiche richieste dell’art. 44 comma 4 del d. Igs. n.
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507/93 per l’assoggettamento alla COSAP, in quanto dall’esame delle fotografie
prodotte in causa è ben visibile l’interruzione del marciapiedi in cemento in
corrispondenza dell’accesso alla proprietà del condominio, ha fornito una motivazione
solo apparente, omettendo, in realtà, di illustrare l’iter logico posto a fondamento della
decisione e di esplicitare quali sono i requisiti ritenuti necessari per l’operatività della
norma.

I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, non
meritano accoglimento.
Va ricordato in premessa che nel regime processuale cui è soggetto il presente
giudizio, anteriore all’entrata in vigore della I. n. 40/06, le sentenze pronunciate dal
giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. (ovvero tutte le
sentenze, fra le quali rientra quella impugnata, emesse in cause di valore non
superiore ad euro 1032,91) non sono appellabili e sono sindacabili in sede di
legittimità o per violazione delle norme processuali (art. 360 I comma n. 1, 2 e 4
c.p.c.), o (ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 c.p.c.) per violazione di norme
costituzionali, di quelle comunitarie di rango superiore alla legge ordinaria, dei principi
generali dell’ordinamento e di quelli informatori della materia, o, infine, (ai sensi
dell’art. 360 comma I n. 5 c.p.c.), allorché l’enunciazione del criterio di equità adottato
sia inficiato da un vizio che, attinendo ad un punto decisivo della controversia, si
risolva in un’ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà
della motivazione (Cass. SS.UU. n. 716/99, Cass. n. 11746/04).
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha
violato i principi ispiratori della materia e non è affetta dal denunciato vizio di mera
apparenza della motivazione.
Il giudice di pace ha infatti sufficientemente enunciato le ragioni della decisione,
rilevando come, alla luce delle fotografie allegate agli atti, risultasse provata l’esistenza
di un passo carrabile – denotato da interruzione del marciapiedi in corrispondenza
dell’accesso alla proprietà del condominio ricorrente —, in quanto tale assoggettabile al

4

canone, e non ha mancato di indicare la disposizione normativa (art. 44, 4 0 comma,
del d. Igs. n. 507/03) sulla quale ha fondato il proprio convincimento.
Ciò che, in realtà, il ricorrente lamenta è l’errata ricognizione da parte del giudice
della situazione di fatto esistente, per aver egli omesso di considerare che il passo
carrabile insisteva su di una strada interamente privata e non soggetta a servitù di
passaggio.

Tale errore, per poter essere considerato attinente ad un punto decisivo della
controversia, e tale quindi da aver determinato una motivazione apparente perché del
tutto svincolata dalla questione sottoposta all’esame del giudicante, avrebbe però
dovuto essere denunciato attraverso l’esatto richiamo delle difese svolte dal
condominio in sede di merito e la precisa indicazione dei documenti dai quali
avrebbero dovuto evincersi le circostanze dedotte ed asseritamente ignorate dal
giudice.
Nei motivi si dà invece per scontato che il condominio abbia fondato l’opposizione
all’ingiunzione sul rilievo dell’appartenenza della via Alfieri ad un’area interamente
privata e non gravata da servitù e (al di là del richiamo – peraltro compiutamente
effettuato solo nella premessa in fatto del ricorso — al contenuto di un provvedimento
del Comune, emesso in via di autotutela, di annullamento dei verbali di contestazione
di occupazione abusiva di suolo pubblico, che ha però preceduto la notifica delle
ingiunzioni) non si indicano le risultanze documentali decisive dalle quali il giudice
avrebbe dovuto trarre la prova dei fatti allegati.
Tanto basta a concludere per l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 3200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Roma, 12 dicembre 2013

5

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