Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5716 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. II, 02/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19930/2019 proposto da:

H.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GENTILI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MACERATA, P.zza

MAZZINI 36;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2899/2019 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.S. proponeva impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 10.2.2018, con la quale era stato respinto il ricorso proposto nei confronti del provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Nel corso del giudizio di primo grado il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese (Bangladesh) in assenza di un’efficace protezione da parte delle autorità preposte, in quanto, dopo la vittoria del partito dell'(OMISSIS), succeduto al partito (OMISSIS), al quale egli apparteneva svolgendo anche le funzioni di segretario generale, alcuni noti delinquenti del villaggio appartenenti al partito vincente, ormai appoggiato dalla generalità dei cittadini, avevano sequestrato e violentato sua sorella.

Con sentenza n. 2899/2018, depositata in data 10.05.2019, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello, revocando l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per il grado d’appello. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che il primo Giudice avesse correttamente ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento delle invocate forme di protezione. Infatti, il Tribunale aveva evidenziato elementi idonei a incidere sulla credibilità della narrazione e l’insussistenza di elementi probatori a sostegno della domanda, tali da non poter neppure essere integrati con l’esercizio del potere d’indagine suppletivo d’ufficio, in considerazione della natura privatistica della vicenda narrata. Nella fattispecie, il richiedente deduceva un generico pericolo di danno proveniente da un soggetto non statuale, senza che risultasse che non fosse possibile ovviare a tale pericolo attraverso il ricorso alle autorità locali. Nè sussistevano i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, specie l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sussistendo nel Bangladesh una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, nonostante dalle fonti internazionali risultasse una situazione critica nella regione di provenienza del richiedente. Anche la protezione umanitaria non poteva essere concessa in quanto non erano state provate specifiche situazioni soggettive in relazione alle quali fossero ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, non potendo costituire motivo di integrazione sociale la circostanza di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo determinato in scadenza.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione H.S. sulla base di cinque motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3” giacchè egli avrebbe fornito la prova della veridicità delle proprie affermazioni, specificando di essersi recato alla Polizia per denunciare il sequestro e la violenza subite dalla sorella, ma che non era creduta la versione dei fatti esposta dalla sua famiglia. Così, per sfuggire alle ritorsioni degli appartenenti all'(OMISSIS), era fuggito dal proprio Paese raggiungendo l’Italia.

1.2. – Con il secondo motivo, il richiedente deduce la “Violazione dell’art. 738 c.p.c., commi 3 e segg.; art. 345 c.p.c., commi 3 e segg.; artt. 359 e 184 c.p.c.”, poichè la Corte d’Appello non aveva utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, senza concedere al ricorrente il beneficio del dubbio.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, là dove, nel Bangladesh sussistono disordini e attentati legati agli integralisti islamici, con oggettivi riscontri nei rapporti di organizzazioni umanitarie.

1.4. – Con il quarto motivo, il richiedente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, poichè dal 2015 egli ha in Italia una partita IVA e un lavoro, oltre ad aver frequentato un corso di italiano, per cui si è inserito positivamente nel tessuto sociale italiano e non può far rientro nel Bangladesh, devastato dalla criminalità e da continui attentati da parte degli integralisti.

1.5. – Con il quinto motivo, il richiedente deduce la “Violazione sulla soccombenza della causa, spese legali e revoca del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.

2. – Essi sono inammissibili.

2.1. – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Cass. n. 8368 del 2020).

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011).

2.2. – D’altro canto, va rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.3. – Dal canto suo, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

2.4. – Resta, in conclusione, da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 9275 del 2018); la qual cosa, nella specie, è ampiamente dato riscontrare.

3. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione sulla soccombenza della causa, spese legali e revoca del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Come anche ribadito (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020; Cass. n. 20928 del 2020), nel quadro di una ricostruzione del sistema che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 80 del 2020), in mancanza di espressa previsione normativa (come quella del processo penale), il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti. Tale regime giuridico non muta qualora la revoca dell’ammissione al patrocinio sia stata irritualmente adottata dal giudice con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, giacchè l’irrituale collocazione del decreto di revoca in seno al provvedimento che decide la causa (che tuttavia non ne determina la nullità) non ne muta la natura.

Pertanto, anche avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio che sia stata disposta con la sentenza che ha deciso la causa va proposta separatamente l’opposizione ex art. 170 cit.; dovendosi invece escludere che la parte che voglia dolersi dell’ingiustizia del provvedimento di revoca possa impugnare la sentenza con i mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con ciò coinvolgendo nel giudizio di impugnazione le altre parti della causa, estranee al rapporto giuridico instauratosi tra chi ha chiesto l’ammissione al patrocinio e il Ministero della Giustizia.

In sostanza, il provvedimento di revoca, comunque sia pronunciato (con separato decreto o con sentenza che definisce il giudizio), deve sempre considersi autonomo rispetto alla sentenza che definisce la causa ed è soggetto ad un autonomo regime di impugnazione.

4. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA