Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5715 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 03/03/2020), n.5715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26577-2017 R.G. proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Bernardo

Mucci, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cristoforo Colombo,

n. 440, presso lo studio dell’avvocato Francesco Tassoni, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mario Pietrunti;

– controricorrente –

contro

D.M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2016 della Corte d’appello di Campobasso,

depositata il 27/10/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

A.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, D.M.F. e la sua compagnia assicurativa Aurora Assicurazioni s.p.a., chiedendo che ne fosse affermata la responsabilità solidale per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente automobilistico, la cui verificazione l’attore addebitava esclusivamente alla condotta di guida del D.M..

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il sinistro si fosse invece verificato per responsabilità esclusiva dell’ A., il quale aveva intrapreso una manovra di svolta senza dare la dovuta precedenza al veicolo del D.M..

L’ A. impugnava la decisione deducendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, quantomeno, affermare la pari responsabilità dei due veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c.. Si costituiva in giudizio la Unipol Gruppo Finanziario Assicurazioni s.p.a., incorporante la Aurora Assicurazioni s.p.a., che chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d’appello respingeva l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese di lite.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte dell’ A., per due motivi. La Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., nuova denominazione nel frattempo assunta dalla compagnia assicurativa, ha resistito con controricorso. Il D.M. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Unipol Assicurazioni s.p.a. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2054 c.c.. Sostiene il ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto affermare, quantomeno, la pari responsabilità dei due conducenti, dal momento che la condotta di guida del D.M. non risultava aver costituito oggetto di specifico accertamento.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., consistita nell’omessa motivazione sulle medesime circostanze già dedotte col primo motivo. Le due censure, sostanzialmente sovrapponibili, possono essere esaminate congiuntamente e devono essere dichiarate inammissibili. A parere del ricorrente, la Corte d’appello, pur avendo ravvisato l’esistenza di tracce di frenata che lascerebbero intendere che il D.M. procedeva a velocità sostenuta, avrebbe addebitato l’intera responsabilità del sinistro all’ A. solo perchè tali tracce non avevano costituito oggetto di specifica rilevazione. Ed invece, nell’impossibilità di accertare la condotta di guida di uno dei due veicoli, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio di pari responsabilità affermato dall’art. 2054 c.c., comma 2, non potendosi dire pienamente acquisita la prova liberatoria della responsabilità esclusiva dell’altro veicolo.

Tale censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si sofferma ampiamente sulla dinamica del sinistro, rilevando che la prova liberatoria atta a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, era stata pienamente raggiunta, essendosi accertato che l’ A. aveva svoltato a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al mezzo proveniente in senso contrario, della cui presenza egli poteva certamente avvedersi, trovandosi su un tratto di strada rettilineo, di lunga traiettoria e di larghezza superiore alla media.

La Corte d’appello conclude, quindi, che “l’avventata manovra dell’ A. ha quindi avuto efficacia causale assorbente, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., essendo invece causalmente del tutto irrilevanti, nella produzione del sinistro per cui è causa, le doglianze avanzate dall’appellante”.

La questione della presenza di tracce di frenata, peraltro, si pone in termini ben diversi da come illustrati dal ricorrente. Per un verso, tale considerazione è espressamente formulata dalla corte territoriale ad colorandum, sicchè la vera ratio decidendi della sentenza impugnata deve essere identificata esclusivamente nell’accertata ricostruzione della manovra di guida posta in essere dall’ A.. Per altro verso, non è affatto vero che la Corte d’appello abbia accertato la presenza di un principio di prova che lasciasse intendere che il D.M. procedeva a velocità sostenuta; piuttosto, si è limitata semplicemente ad affermare che la tesi sostenuta dall’appellante non aveva trovato alcun riscontro positivo ed anzi risultava esclusa dalla circostanza che al D.M. non venne elevata alcuna sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di velocità.

Inoltre, i motivi in esame trascurano le ulteriori argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che accentua – ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro – sia le informazioni fornite a tal proposito dall’ A. al medico legale Dott. M.L., sia le risultanze del modulo CAI, fatto oggetto di prudente apprezzamento dai giudici di merito, in cui l’ A. dichiarava espressamente di assumersi tutte le responsabilità dell’incidente.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente vanno poste a carico dell’ A., ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Unipol Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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