Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5714 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5714 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Cristina Bocchia, elettivamente domiciliata in Roma,
via Cicerone 28, presso lo studio dell’avv. Giovanna
Pansini, che la rappresenta e difende, per mandato a
margine del ricorso, (fax 06.3210746

g.pansini@fastwebnet.it.); •

%CC

Cf all.AS E tt-GIO

– ricorrente contro
Ghironi Impresa Edile Stradale s.r.1., in persona del
legale rappresentante Barbara Ghironi, rappresentata e

13Z90
20.3

difesa dagli’avv.ti Sergio Romanelli e Enrico Dante ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna
40 presso lo studio dell’avv. Dante, giusta procura

Data pubblicazione: 12/03/2014

speciale a margine del controricorso;

C•f•: 0028 §1 2.0 A 41

– controricorrente Andrea Buondestino;
Antonietta Cavozza;
Navalspezia Cantiere Navale s.r.1.;

avverso la sentenza n. 1232/07 della Corte d’appello di
Genova emessa in data 17 settembre 2007 e depositata il
26 novembre 2007, R.G. n. 892/2005;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1. Con scrittura privata dell’il ottobre 1988
Rodolfo Bocchia si riconosceva debitore per
215.000.000 di lire nei confronti di Andrea
Buondestino e si impegnava al pagamento del
debito entro il 31 gennaio 1989. Cristina
Bocchia prestava garanzia costituendo in pegno
le quote (pari al 90 % del capitale) della
società Navalspezia Cantiere Navale s.r.l.
2. con scrittura privata dell’il maggio 1992 fra
Rodolfo

B0cchia, Criatinp. Bocchia e

Andrea

Buondestino dato atto che il debito di cui
alla precedente scrittura non era stato pagato
si prevedeva che Cristina Bocchia

2

cedesse con

– intimati-

effetto solutorio integrale le proprie quote
della Navalspezia e Andrea Buondestino si
obbligava a formalizzare la cessione con atto
separato da notificare alla società e a far
deliberare l’acquisto da parte di Cristina
Bocchia del credito litigioso fra Navalspezia

Stradale su richiesta della Bocchia.
3. Nella

stessa

data

Andrea

Buondestino

sottoscriveva dichiarazione unilaterale con la
quale cedeva a Cristina Bocchia gli utili che
Navalspezia

avrebbe

destinato

alla

remunerazione del capitale sociale dopo
l’incasso degli indennizzi dovuti dalla
società Ghironi in forza della presumibile
favorevole sentenza in base alla quale la
Ghironi sarebbe stata tenuta al pagamento e si
impegnava a far cedere il credito della
società alla Bocchia.
4. Nonostante l’esito positivo del giudizio di
cui al precedente punto Cristina Bocchia non
otteneva né dal Buondestino né dalla
Navalspezia gli utili (stimati in 177.663,45
euro pari al 90% della somma conseguita da
Ghironi s.r.1.).
5. Conseguentemente Cristina Bocchia ha chiesto
autorizzazione a sequestro conservativo nei
confronti di Andrea Buondestino sino alla
concorrenza di 206.582,76 euro che è stato

3

e la società Ghironi s.r.l. Impresa Edile

autorizzato il 18 aprile 2002. Nel corso del
procedimento il legale rappresentante della
Navalspezia ha dichiarato che il Buondestino
non era da anni titolare di quote della
società e a seguito della proposizione da
parte della Bocchia di procedimento ex art.

delle quote sociali si è potuto accertare che
il Buondestino nel 1992 aveva ceduto le quote
corrispondenti al 90% del capitale sociale
della Navalspezia a Antonietta Cavozza.
6. Nel giudizio di merito conseguente al
sequestro si è costituito il Buondestino
eccependo la irregolare costituzione del
contraddittorio, la notificazione oltre il
termine di cui all’art. 669 octies c.p.c., la
mancanza di

titolarità delle quote delle

Navalspezia,

la non definitività della

sentenza che aveva condannato la Ghironi
s.r.l. e la conseguente insussistenza di un
credito della Bocchia dato che la Navalspezia
non aveva ancora incassato alcuna somma.
7. Con citazione del 9-12 dicembre 2002 Cristina
Bocchia ha convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di La Spezia il

Buondestino,

Antonietta Cavozza, la Navalspezia Cantiere
Navale s.r.1., la Ghironi s.r.l. Impresa edile
stradale, per sentire accertare il suo credito
di

170.663,45

euro

4

nei

confronti

del

548 c.p.c. per accertamento della titolarità

Buondestino con conseguente condanna al
pagamento. Ha chiesto dichiararsi la nullità,
o in subordine l’inefficacia ex art. 2901
c.c., degli atti di cessione delle quote della
Navalspezia dal Buondestino alla Cavazza e da
quest’ultima alla Ghironi s.r.l. Ha dedotto a

inefficacia che la prima cessione era nulla o
comunque inopponibile ai terzi: a) stante la
confusione delle risultanze del libro soci e
l’omissione delle formalità di cui all’art.
2479 (vecchio testo) c.c., b) in
considerazione della sua strumentalità diretta
a vanificare le garanzie dell’obbligazione
contratta dal Buondestino con la transazione
del maggio 1992, c) per effetto della sua
simulazione avendo il Buondestino, dopo il
trasferimento, continuato a comportarsi come
titolare della partecipazione societaria che
aveva formalmente dismesso, d) in virtù della
conoscenza da parte della società Ghironi del
pregiudizio arrecato alla creditricé Bocchia
derivante dalla notificazione alla società del
ricorso per sequestro conservativo.
8. Si sono costituiti nel giudizio in cui sono
stati evocati: a) la Ghironi s.r.l. che ha
eccepito la pregiudizialità del giudizio di
convalida del sequestro e la propria
estraneità ai rapporti fra i Bocchia, il

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sostegno delle domande di nullità e

Buondestino e la Cavozza. La società ha agito
in riconvenzionale per evizione nell’ipotesi
di accoglimento della richiesta di nullità o
inefficacia del proprio acquisto delle quote;
b) Andrea Buondestino che ha eccepito
l’incompetenza per territorio del Tribunale di

pregiudizialità del giudizio di convalida del
sequestro, la prescrizione dell’azione
revocatoria, la mancanza di prova dell’azione
di simulazione, l’insussistenza del
fraudis

consilium

ai danni della Bocchia, la

sopravvalutazione della pretesa creditoria di
quest’ultima; c) Antonietta Cavozza che ha
aderito alle difese di Andrea Buondestino.
9. I giudizi proposti da Cristina Bocchia sono
stati riuniti.
10. Il Tribunale di La Spezia ha dichiarato il
difetto

di

legittimazione passiva

del

Buondestino e il difetto di interesse quanto
alle domande di invalidità e/o inefficacia e
ha respinto ogni altra domanda della Bocchia
che ha condannato al pagamento delle spese
processuali.
11. La Corte di appello di Genova ha respinto il
gravame della Bocchia.
12. Ricorre per cassazione Cristina Bocchia che
si affida a due motivi di impugnazione con i
quali deduce sotto diversi profili la nullità

6

La Spezia in favore di quello di Pistoia, la

della sentenza impugnata per insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente
sottopone alla Corte i seguenti quesiti di
diritto: a) accerti la Corte che il giudice di

della controversia male interpretando le
risultanze della stessa e i principi di
diritto in materia di cessione del credito; b)
accerti la Corte che vi è stata violazione
dell’art. 1362 c.c. e dei principi
interpretativi dei contratti ed enunci a norma
dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto
nell’interesse della legge.
13. Si difende con controricorso la Ghironi
s.r.l. ed eccepisce l’inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366 bis
c.p.c. oltre a contestare la fondatezza nel
merito del ricorso.
Ritenuto che
14. Il ricorso è inammissibile per l’evidente
inidoneità dei quesiti di diritto sopra
riportati a soddisfare i requisiti di cui
all’art. 366 bis c.p.c. così come esplicitati
dalla giurisprudenza di questa Corte. In
particolare va ribadito che il quesito di
diritto deve consentire di far comprendere,
dalla sua sola lettura, quale sia l’errore di

7

merito ha omesso di esaminare punti decisivi

diritto asseritamente compiuto dal giudice di
merito e quale sia, secondo la prospettazione
del ricorrente, la regola da applicare (cfr.
Cass. civ., sezione V,
2011).

n.

774 del 14 gennaio

E tale funzione è manifestamente

inappagata dalla formulazione dei quesiti

15. La Corte non ritiene che sussistano i
presupposti per l’enunciazione, richiesta da
parte della ricorrente, del principio di
diritto ex art.363 c.p.c.
16. Le spese del giudizio di cassazione devono
essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 8.200 oltre 200
euro per spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 dicembre 2013.

contenuti nel ricorso.

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