Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5713 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5713 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 3/12/13
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Maurizio Vaselli, elettivamente domiciliato in Roma,
viale Regina Margherita l, presso lo studio dell’avv.
Serena Leone, che Io rapptégWita difendP unitamefitt
agli avv.ti Gianfranco

NéSi

procura in calce al ricorso; –

e

Fabio rcolini, por

\ISL N21(5015

– ricorrente contro
Gabriella Bartolozzi, Ines Di Pardo, Dino Magagnini,
Liliana Gennarini, Tina Avelardi, Walter Ganni, Giulia

Ot3

Ganni, Andrea Ganni, Paola Bruckman, elettivamente

2013
domiciliati in Roma, via Aureliana 2, presso lo studio
dell’avv.to Antonio Petraglia che unitamente all’avv.

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

Valerio Vatteroni li rappresenta e difende per procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti E

Li Cuppulati $.r.1.;

avverso la sentenza n. 469/2007 della Corte d’appello
di Firenze emessa in data 27 febbraio 2007 e depositata
il 20 marzo 2007, R.G. n. 2405/2003;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1. Maurizio Vaselli ha agito davanti al
Tribunale di Livorno nei confronti della
s.r.l. “Li Cuppuluti”, dei soci e del socioamministratore della società, Aldo
Bartolozzi, deducendo di aver emesso il 9
gennaio 1981 un assegno per lire 25.000.000
in favore del Bartolozzi, a titolo di
conferimento infruttifero richiesto ai soci.
Il Vaselli ha chiesto che fosse accertato,
nei confronti della società, del Bartolozzi
e degli altri soci il suo diritto a ottenere
l’iscrizione a bilancio dell’importo pari al
suo conferimento ovvero per ottenere, nel

2

– intimata –

caso di accertamento della riscossione
personale dell’assegno da parte di uno o più
soci ovvero da parte del Bartolozzi, la
condanna alla restituzione della somma
incassata illegittimamente.
2. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 26

prescrizione del diritto alla restituzione
e, accertato il mancato versamento nelle
casse sociali dell’assegno pacificamente
ricevuto dal Bartolozzi, ha condannato
quest’ultimo al versamento in favore della
società della somma di lire 25.000.000 oltre
interessi e rivalutazione con obbligo per la
società di conteggiare in bilancio la somma
quale versamento in conto anticipi a favore
del Vaselli.
3. Hanno proposto appello la società Li
Cuppulati s.r.l. e le eredi del Bertolozzi
insistendo nell’eccezione di prescrizione
che hanno ritenuto tempestiva, ribadendo che
la somma era stata comunque utilizzata per
fini sociali e contabilizzata nella misura
di lire 23.577.582 come versamento del
Vaselli alla società (mentre la differenza
di lire 1.422.418 era riferibile a spese non
documentate

per

prestazioni

d’opera

occasionali). Hanno chiesto pertanto il
rigetto della domanda o, subordinatamente,

4.7.J

3

marzo 2002, ha respinto l’eccezione di

la dichiarazione dell’obbligo di esporre in
bilancio la sola differenza di lire
1.422.418.
4. Ha proposto separatamente appello anche il
Vaselli che ha chiesto condannarsi gli
appellanti alla restituzione diretta in suo

pervenuta nelle casse sociali e accertarsi
la reale situazione contabile relativa agli
anni 1982 e 1983.
5. Sono intervenuti in giudizio gli eredi degli
altri soci citati in giudizio.
6. La Corte di appello di Firenze ha ritenuto
l’eccezione di prescrizione tempestiva ma
infondata. Ha ritenuto inoltre che per
quanto la somma conferita non sia stata
formalmente versata nelle casse sociali essa
fu accreditata, a favore del Vaselli, sia
pure in misura ridotta, e ha, pertanto,
dichiarato la società tenuta a conteggiare
anche la differenza fra quanto conferito dal
Vaselli e quanto già risultante appostato
nella contabilità a suo credito.

Ha

condannato il Vaselli al pagamento dei due
terzi delle spese processuali dei due gradi
di giudizio in relazione al limitato
accoglimento della sua domanda.
7. Ricorre per cassazione Maurizio Vaselli
affidandosi a due motivi di impugnazione,

4

favore della somma pacificamente non

illustrati con memoria difensiva, con i
quali deduce: a) violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in
riferimento all’art. 112 c.p.c.
relativamente alla domanda di accertamento
di quali fossero stati i versamenti dei soci

contraddittoria motivazione.
8. In relazione al primo motivo di ricorso il
ricorrente formula i seguenti quesiti: a) se
la contabilizzazione in una società di
capitali di una quota denominata
soci/finanziamento infruttifero possa di per
sé stessa intendersi quale debito della
società verso ciascun socio in proporzione
alla quota di capitale sociale sottoscritto
e versato; b) se un versamento, quale quello
di 25.000.000 di lire, eseguito dal sig.
Vaselli, mai pervenuto nelle casse sociali,
come accertato dal C.T.U., possa costituire
prova sostanziale del ricevimento, da parte
importo,

esposto

contabile

“soci

c/finanziamento infruttifero” in

assenza,

della
sotto

società di detto
la

parte

peraltro, di ogni decisione

da parte

dell’organo amministrativo di richiedere ai
soci un finanziamento”; c) se la richiesta
di finanziamento soci di un organo
amministrativo di una società di capitali,

5

nell’anno 1981; b) omessa, insufficiente e

qual’ era

la soc.

Li

Cuppulati,

sia

vincolante per i soci; d) se sussista nella
pronuncia della Corte di appello di Firenze
n. 469/2007, violazione del principio
espresso nell’art. 112 c.p.c. per non aver
tenuto conto delle risultanze della C.T.U. e

prova da parte dei convenuti appellantiappellati del versamento nelle casse della
società dell’importo di cui all’assegno
versato dal sig. Maurizio Vaselli.
9. In relazione al secondo motivo di ricorso il
Vaselli non ha indicato quale sia il fatto
controverso in relazione al quale la
motivazione

si

assume

omessa

o

contraddittoria né ha indicato le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione.
10.

Si difendono con controricorso e

depositano memoria difensiva Gabriella
Bartolozzi e Ines Di Pardo (quali eredi di
Aldo Bartolozzi), Dino Magagnini, Liliana
Gennarini

(quale erede di Alessandro

Gennarini), Tina Avelardi, Walter, Giulia e
Andrea Ganni e Paola Bruckman (quali eredi
di Ilio Ganni).
Ritenuto che
11.

Il ricorso è inammissibile. I quesiti

6

del mancato assolvimento dell’onere della

formulati in relazione al primo motivo di
ricorso appaiono del tutto inidonei a
soddisfare la prescrizione dell’art. 366 bis
c.p.c., riguardo alla formulazione del
quesito di diritto, che,

secondo la

giurisprudenza di questa Corte,

deve

sola lettura, quale sia l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito
e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (cfr.
Cass. civ., sezione V, n.
gennaio 2011).

774

de/

14

Discontandosi del tutto da

tale prescrizione il ricorrente fa invece
riferimento a nuove deduzioni fattuali come
quella relativa alla mancata richiesta del
finanziamento da parte della società che
invece ha dedotto in primo grado, alla
esigenza di una ricostruzione analitica
della situazione contabile generale della
società che non ha costituito l’oggetto
della domanda proposta dal Vaselli con
l’atto introduttivo del giudizio, al valore
probatorio dell’accreditamento della somma
di lire 23.577.582 in favore del Vàselli,
profilo che la Corte di appello ha .deciso in
senso favorevole al ricorrente, alla mancata
prova del versamento equivalente a quello
per cui si controverte da parte degli altri

elt-r

7

consentire di far comprendere, dalla sua

soci, circostanza estranea alle domande
fatte valere in questo giudizio con l’atto
introduttivo e riferibile semmai alla
modifica della domanda ritenuta
inammissibile dai giudici dí merito.
12.

Per altro verso ì quesiti formulati

risoluzione della controversia diversa da
quella derivante dalla sentenza impugnata,
non conferenti alla

ratio decidendi

della

decisione impugnata (cfr. Cass. civ. SU. n.
3519 del 14 febbraio 2008)

e allo stesso

contenuto della domanda principale proposta
in primo grado dal Vasellí e sostanzialmente
accolta dai giudici di merito.
13.

Va ribadìto infatti come la Corte di

appello abbia ritenuto che, pur non
risultando un versamento formale, della
somma versata dal Vaselli e incassata
dall’amministratore, nelle casse sciali, vi
era stato il riconoscimento da parte della
società dell’utilizzazione della somma per
fini sociali e di ciò era stato dato un
riscontro probatorio e sostanziale nella
contabilità

della

società

con

l’accreditamento, in favore del Vaselli, di
una minor somma, pari a lire 23.577.582
(somma corrispondente all’accreditamento
effettuato anche a favore degli altri soci).

8

appaiono dunque non idonei a prospettare una

La Corte ha quindi imposto alla società la
contabilizzazione in favore del Vaselli
della residua somma

di lire

1.422.418.

Infine quanto alla domanda di rendiconto la
Corte di appello ne ha rilevato la tardività
e la decisione non è stata impugnata sul

14.

Il secondo motivo di ricorso va

ritenuto

anch’esso

inammissibile

in

conformità alla giurisprudenza di
legittimità secondo cui è inammissibile, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il
motivo di ricorso per omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione qualora non
sia stato formulato il c.d. quesito di
fatto, mancando la conclusione a mezzo di
apposito momento di sintesi, anche quando
l’indicazione del fatto decisivo controverso
sia rilevabile dal complesso della formulata
censura, attesa la

ratio

che sottende la

disposizione indicata, associata alle
esigenze deflattive del filtro di accesso
alla S.C., la quale deve essere posta in
condizione di comprendere, dalla lettura del
solo quesito, quale sia l’errore commesso
dal giudice di merito. Né è possibile
formulare il cd. quesito di fatto nella
memoria difensiva.
15.

Le spese del

9

giudizio di cassazione

punto dal ricorrente.

vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio dì cassazione liquidate in 2.200 euro oltre a
euro 200 per spese.

3 dicembre 2013.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

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