Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5713 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 03/03/2020), n.5713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26320-2017 R.G. proposto da:

COSTRUZIONI EDILI MARCHIORI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

Otello Dal Zotto e Federico Viero ed elettivamente domiciliata in

Roma, Piazzale Clodio, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Graziani;

– ricorrente –

F.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2083/2017 del Tribunale di Vicenza, depositata

il 1 giugno 2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La Costruzioni Edili Marchiori s.r.l. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un atto di precetto notificato ad istanza di F.E., deducendo che il titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso fosse sprovvisto di formula esecutiva.

Il Tribunale di Vicenza, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale, per intervenuta rinuncia del creditore agli effetti dell’atto di precetto, accertava la fondatezza dell’opposizione ai soli fini della soccombenza virtuale, così pervenendo alla condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione la Costruzioni Edili Marchiori s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, articolato in due motivi.

Il F. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Costruzioni Edili Marchiori s.r.l. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa esposizione dei fatti di causa.

In particolare, la società ricorrente omette di indicare – sia nell’esposizione dei fatti di causa, sia nell’esposizione del primo motivo – quali erano state le ragioni dell’opposizione, il che impedisce di verificare se e quando la questione ivi illustrata era stata già effettivamente prospettata con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi. Sicchè, in carenza di tali informazioni, la questione posta con il primo motivo non può sfuggire ad un rilievo di novità, non essendo stato dimostrato che fosse stata davvero introdotta nel giudizio di merito.

Nè la ricorrente può pretendere, limitandosi ad allegare la citazione in opposizione, che la Corte ricerchi di sua iniziativa se tra i motivi lì esposti risultava dedotto quanto lamentato con il primo motivo.

Il secondo motivo è relativo alle spese processuali e segue la sorte del primo.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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