Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5713 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. II, 02/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22384/2019 R.G. proposto da:

D.A.S., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso

dall’avvocato Massimo Gilardoni, ed elettivamente domiciliato in

Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2928/2019 del Tribunale di Brescia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. D.A.S., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese si era rifiutato di rubare per conto di terze persone, che gli avevano offerto un lauto compenso, la merce del magazzino ove lavorava; che aveva denunciato l’accaduto alla polizia; che coloro che lo avevano sollecitato al furto, per ritorsione, lo avevano percosso e rinchiuso, legato, all’interno del magazzino; che a fronte del pericolo per la sua incolumità si era determinato ad abbandonare il paese d’origine.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 2928/2019 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso con cui D.A.S., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.

Evidenziava – tra l’altro – il tribunale che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare che, in ipotesi di rimpatrio, D.A.S. non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità, siccome, per un verso, perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine, siccome, per altro verso, era da escludere che in Burkina Faso esistesse una situazione di emergenza umanitaria, siccome, per altro verso ancora, l’ottenuta assunzione lavorativa non era di per sè sufficiente a dar conto dell’integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.A.S.; ne ha chiesto la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Il ricorrente preliminarmente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce, in deroga all’ordinario termine, che il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

Deduce che la disposizione denunciata di incostituzionalità è irragionevole, siccome viola il diritto di difesa ed è contraria ai principi del “giusto processo”.

6. La quaestio legitimitatis è manifestamente infondata.

E’ sufficiente il rinvio all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (cfr. Cass. 5.7.2018, n. 17717 (rv. 649521-03); Cass. (ord.) 5.11.2018, n. 28119).

7. Il ricorrente del pari preliminarmente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile.

Deduce che la determinazione del legislatore di eliminare il doppio grado di giurisdizione in materia di diritti fondamentali è del tutto irragionevole.

8. La quaestio legitimitatis è manifestamente infondata.

E’ sufficiente il rinvio all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27700; Cass. (ord.) 5.11.2018, n. 28119).

9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2.

Deduce che il tribunale, in sede di disconoscimento della protezione umanitaria, non ha tenuto conto, da un iato, dell’assenza di una rete familiare nel paese d’origine, siccome i suoi familiari sono stati assassinati da milizie islamiche, dall’altro, del grado di inserimento raggiunto nel tessuto socioeconomico italiano, come comprovato dal tirocinio formativo presso la società “Testa Group” e dalla frequentazione di un corso per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore.

Deduce che del resto il tribunale ben avrebbe potuto avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi.

10. Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.

11. Devesi dar atto, previamente, che le ragioni di censura che il motivo di impugnazione veicola, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Il tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva allegato “fattori meritevoli di protezione diversi da quelli esaminati per il riconoscimento della protezione internazionale” (così decreto impugnato, pag. 8).

Ebbene siffatta affermazione – riflesso dell’elaborazione di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622) – non è stata oggetto di puntuale censura.

12. In ogni caso la doglianza che il motivo di impugnazione veicola, reca, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale bresciano ha ancorato il suo dictum.

Per altro verso, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

13. In pari tempo non può non darsi atto che il ricorrente sollecita questo Giudice al riesame delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

14. Si tenga conto infine che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente.

Cosicchè sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

15. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, D.A.S., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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