Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5712 del 12/03/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5712 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
SENTENZA
sul ricorso 4851-2008 proposto da:
LADISA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA, 15, presso l’avvocato FERA GIANLUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE
ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;
LDS rs3C- SoP/S ACO,l
– ricorrente 2013
1798
contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI A R.L.;
– intimata –
sul ricorso 7981-2008 proposto da:
Data pubblicazione: 12/03/2014
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI A R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16,
presso l’avvocato RAMPIONI RICCARDO, rappresentata e
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– C… 01 0 95S- e0n2 – controrícorrente e ricorrente incidentale contro
LADISA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA, 15, presso l’avvocato FERA GIANLUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE
ROBERTO,
giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1281/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 28/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
4v4″
difesa dall’avvocato LEO SALVATORE, giusta procura a
udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARBONE ROBERTO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,
per
incidentale,
la
controricorrente
e
ricorrente
l’Avvocato RAMPIONI RICCARDO,
con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
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Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Francesco Ladisa, socio della Cooperativa Edilizia
un alloggio sito in uno degli edifici costruiti dalla
società in agro di Loseto-Bari, conveniva in giudizio la
Cooperativa impugnando la deliberazione con la quale
l’assemblea, nella riunione del 23 giugno 2000, aveva
disposto che il mutuo di lire 800 milioni garantito da
ipoteca gravante sull’edificio nel quale è sito
l’alloggio assegnato ad esso attore fosse ripartito in
parti uguali tra tutti i soci assegnatari di alloggi ivi
collocati. Premesso che tutti i soci avevano in
precedenza già versato, a titolo di acconto, la somma di
lire 62 milioni ciascuno, e rilevato che, date le
diverse dimensioni delle varie unità immobiliari
costruite, la ripartizione dei mutui in parti uguali
avrebbe prodotto una sproporzione tra il prezzo finale
di acquisto ed il valore dell’appartamento, con indebito
arricchimento a danno degli assegnatari di alloggi di
superficie inferiore tra i quali lui stesso, il Ladisa
chiedeva dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia di
tale delibera perché contraria allo scopo mutualistico,
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Ferrovieri a r.l. ed assegnatario in via provvisoria di
previsto da norme imperative, ed all’oggetto sociale, ed
inoltre perché realizzava, a danno dei soci assegnatari
di alloggi nel medesimo lotto di esso attore (B4), un
trattamento difforme da quello deliberato in relazione
ad altro edificio (B3) realizzato nello stesso
gravante su quest’ultimo edificio doveva ripartirsi tra
i soci per metà in proporzione alle superfici dei
rispettivi alloggi e per la restante metà in parti
uguali.
La Cooperativa Edilizia Ferrovieri, costituendosi in
giudizio, eccepiva preliminarmente la inammissibilità
della domanda in quanto, non ricorrendo l’ipotesi di
nullità per illiceità dell’oggetto regolata
dall’art.2379 cod.civ.,
proposta oltre il termine
previsto dall’art.2377 cod.civ. (nel testo ante
riforma); deduceva, in subordine, l’infondatezza della
domanda.
Il Tribunale di Bari, con sentenza
del 29 settembre
2004, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo
che, vertendosi nella specie non già in materia di
nullità bensì di annullabilità della delibera,
l’impugnazione fosse stata proposta tardivamente dal
Ladisa.
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complesso, secondo il quale il mutuo di lire 1 miliardo
Proposto appello da parte di quest’ultimo, al quale
resisteva la Cooperativa Edilizia Ferrovieri, la Corte
d’appello di Bari riteneva ammissibile la sola
prospettazione della nullità per contrarietà della
deliberazione assembleare impugnata allo scopo
cooperativa da norme imperative, in primis l’art.2511
cod.civ.; escludeva tuttavia nel merito la ricorrenza di
tale nullità, ritenendo che la delibera in questione non
incide sul diritto di ciascun socio di partecipare ai
programmati benefici dell’attività societaria,
rappresentati
dalla
costruzione
di
alloggi
e
dall’assegnazione degli stessi (in godimento, e
successivamente in proprietà individuale) ai soci,
incidendo piuttosto sulla ripartizione tra i soci delle
quote di un mutuo, il cui ammontare peraltro non risulta
tale da coprire totalmente le spese relative
all’acquisto del terreno e alla realizzazione su tale
terreno degli alloggi .
Avverso tale sentenza, depositata il 28 dicembre 2006,
Francesco Ladisa ha proposto ricorso a questa Corte
affidato a dieci motivi, cui resiste la Cooperativa
Edilizia Ferrovieri con controricorso e ricorso
incidentale per un motivo. Entrambe le parti hanno
depositate memorie illustrative.
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mutualistico, la cui realizzazione è imposta alla
Motivi della decisione
l.
Con il primo motivo del ricorso principale si
denuncia la nullità della sentenza impugnata per
violazione dell’art.112 cod.proc.civ. Sostiene il
ricorrente che la corte di merito avrebbe travisato il
citazione, e nei successivi atti difensivi (comparsa
conclusionale) di primo grado, egli aveva dedotto non
solo l’illiceità dell’oggetto della deliberazione
assembleare impugnata per contrarietà a norme imperative
(scopo mutualistico) e per violazione del principio di
pari trattamento dei soci, ma anche l’inesistenza della
delibera stessa per illecita convocazione di assemblee
separate (art.2533 cod.civ. nel testo ante riforma) che
si riverbera su un difetto assoluto di convocazione di
tutti i soci. Con il secondo motivo si torna a
denunciare la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per
non avere la corte di merito esaminato la censura
relativa alla inesistenza della deliberazione quale
conseguenza della illecita convocazione di assemblee
separate. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa
motivazione sulla censura suddetta.
2.
I tre motivi -che, in quanto strettamente connessi,
vengono esaminati congiuntamente- sono privi di
fondamento.
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contenuto della sua domanda, non avendo rilevato che in
Va innanzitutto precisato, in coerenza con una recente
pronuncia delle Sezioni Unite di questa corte
(S.U.n.8077/12), che quando, come nella specie, il
motivo di ricorso sia riconducibile alla previsione del
n. 4 del comma l dell’art. 360, non è la valutazione dei
merito ed esposta nella motivazione a dover essere
sindacata dalla Suprema corte, bensì la nullità della
sentenza o del procedimento, che dipende da un difetto
di attività del giudice, cioè da un fatto (processuale),
sul quale dunque il giudizio verte e del quale la Corte
di cassazione deve necessariamente poter prendere
cognizione diretta. Ne deriva, da un lato,
l’inammissibilità del terzo motivo con il quale si
censura la motivazione con la quale la sentenza
impugnata, interpretando il contenuto degli atti di
causa, ha individuato i profili di domanda sui quali
doveva provvedere; dall’altro la necessità di procedere
in questa sede ad un esame diretto di tali atti onde
verificare la sussistenza del vizio
in procedendo
denunciato con i primi due motivi. E tale esame non
conduce ad evidenziare l’omissione di pronuncia della
quale si duole il ricorrente.
Infatti nell’atto di citazione in primo grado (la
comparsa conclusionale non contiene -né potrebbe
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dati processuali rilevanti compiuta dal giudice di
contenere- elementi nuovi) il Ladisa ha dedotto la
contrarietà della deliberazione impugnata a norme
imperative -sotto il profilo della violazione dello
scopo mutualistico- ed all’oggetto sociale, nonché la
disparità di trattamento tra i soci derivante dalla
del mutuo gravante su un’altra palazzina realizzata nel
medesimo complesso dalla cooperativa, lamentando che con
tale distinta regolamentazione, costituente ulteriore
violazione del principio mutualistico,
sembrano operare due assemblee”,
“di fatto
non previste dallo
statuto. A prescindere dalla genericità di tale
prospettazione, ciò che rileva è che nessun riferimento,
né in fatto né in diritto, è dato rinvenire nella
citazione in primo grado ad una mancata convocazione di
tutti i soci alla riunione assembleare nella quale era
stata adottata la deliberazione impugnata. Un
riferimento in tal senso, peraltro oltremodo generico, è
dato rinvenire solo a pag.10 dell’atto di appello: ove
pure si trattasse di uno specifico motivo di gravame (il
che non può dirsi), esso si paleserebbe comunque
inammissibile per violazione del disposto dell’art.345
cod.proc.civ.
3. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo,
con il quale si censura, sotto il profilo della
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scelta, in altra delibera, di una diversa ripartizione
violazione degli articoli 2379 e 2377 cod.civ., la
mancata sussunzione nella fattispecie normativa della
nullità (art.2379 cod.civ.) di una deliberazione
adottata in assemblea separata non consentita nella
specie dall’art.2533 cod.civ. (testo previgente) e in
sociale. Anche qui, invero, si fa non utile riferimento
ad un difetto di convocazione che, come si è detto, non
è stato ritualmente dedotto nel giudizio di merito, né
può essere accertato in questa sede di legittimità; e,
quanto alla violazione dell’art.2533 c.c. in sé
considerata, non si dimostra in alcun modo (anzi, a ben
vedere neppure lo si afferma) che tale disposizione
dovrebbe sussumersi tra le norme imperative, cioè
dettate a tutela di interessi generali della
collettività.
4. Con il quinto motivo si censura, sotto il profilo del
vizio di motivazione, una mera osservazione aggiuntiva
della Corte di merito volta a puntualizzare in fatto che
la deliberazione consta di due statuizioni, una delle
quali (a differenza dell’altra) direttamente riferibile
al Ladisa e tuttavia dal medesimo non impugnata. Si
tratta tuttavia di una puntualizzazione in fatto non
decisiva, giacchè -come il ricorrente stesso afferma- su
di essa la corte di merito non ha affatto basato la sua
9
difetto assoluto di convocazione dell’intera compagine
decisione. L’inammissibilità del motivo, per carenza di
interesse, ne deriva dunque di necessità.
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Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la omessa
e/o insufficiente motivazione in relazione ad altra
puntualizzazione in fatto contenuta nella sentenza
deliberazione impugnata non copriva tutte le spese di
realizzazione degli alloggi siti nel fabbricato B4 (ove
è sito l’alloggio assegnato provvisoriamente al
predetto). Sostiene che tale affermazione sarebbe
apodittica ed incongrua, che la corte di merito non
avrebbe considerato la documentazione comprovante che la
differenza tra la copertura operata dal mutuo e la spesa
effettivamente sostenuta era stata determinata dalla
cooperativa nella misura fissa ed uguale per tutti di
lire 62 milioni per ciascun socio. Ma non precisa da
quali documenti, non considerati dal giudice di merito,
debba trarsi tale prova; si limita invece a trascrivere
alcuni passi di verbali di riunioni assembleari e
consiliari, nonché delle difese espresse nel giudizio,
che non appaiono condurre a conclusioni diverse da
quelle espresse dalla sentenza sul punto.
6.
Con il settimo motivo si denunciano “ulteriori vizi
di logicità della sentenza” e “l’omessa considerazione
delle
prove”.
Si
sostiene
che,
nella
10
terza
impugnata, secondo la quale il mutuo cui si riferisce la
puntualizzazione
fatto,
in
la
corte di merito,
affermando che dagli atti non risulta che l’alloggio
assegnato al ricorrente abbia dimensioni inferiori agli
altri realizzati nello stesso edificio, non avrebbe
considerato una tabella di determinazione dei valori
immobiliari delle singole unità assegnate allegata ad un
verbale di assemblea prodotto in corso di causa ex
art.184 c.p.c. Va tuttavia osservato come anche il dato
di fatto inerente alle dimensioni dell’appartamento di
pertinenza del Ladisa non risulti decisivo. La corte di
merito, come si è detto, ha fondato la decisione su due
autonome ragioni,
entrambe non inerenti a detta
circostanza di fatto: da un lato, una interpretazione in
diritto dello scopo mutualistico secondo la quale la
deliberazione assembleare relativa alla misura della
ripartizione tra i soci di un mutuo bancario contratto
per la edificazione non incide sul rispetto di tale
scopo; dall’altro, il rilievo in fatto secondo cui non
risulta che l’importo del mutuo della cui ripartizione
si controverte coprisse totalmente la spesa per
l’edificazione. Il motivo è dunque inammissibile.
7.
Con l’ottavo ed il nono motivo si censura,
rispettivamente
sotto
il profilo
del
vizio
di
motivazione e sotto quello della violazione o falsa
applicazione
dell’art.2511
cod.civ.,
la
suddetta
11
–
interpretazione dello scopo mutualistico. Il ricorrente
sostiene che il rispetto dello scopo mutualistico non
attiene solo al diritto di ciascun socio di partecipare,
in base a condizioni predeterminate dalla legge e dallo
statuto, ai programmati benefici della attività
dalla costruzione e successiva assegnazione degli
alloggi, ma anche alla parità di trattamento tra tutti i
soci per accedere a tale assegnazione; parità che
risulterebbe violata nella specie dalla deliberata
ripartizione in quote uguali del mutuo nonostante le
differenze di dimensioni e di valore tra i vari alloggi.
Osserva in primo luogo il collegio che, trattandosi di
interpretazione di norme di diritto e non di vizio di
ricognizione della fattispecie concreta, la denuncia a
tale riguardo di un vizio di motivazione si palesa
incongrua.
Quanto alla doglianza in ordine alla
interpretazione dell’art.2511 cod.civ.,
essa, prima
ancora che infondata (la questione posta pare attenere
alla determinazione del corrispettivo della assegnazione
dell’alloggio,
non
mutualistico),
si
al
perseguimento
mostra
inidonea
dello
scopo
condurre
a
all’accoglimento dell’impugnazione, dal momento che,
rationes
essendo riferita ad una delle due autonome
decidendi
sopra ricordate, la sua eventuale fondatezza
12
societaria, rappresentati nelle cooperative edilizie
non potrebbe comunque condurre alla rimozione della
decisione, essendo state disattese le censure
riguardante l’altra ratio.
9. Privo di fondamento è infine il decimo motivo, con il
quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata
ss.cod.civ. perché la corte di merito non avrebbe
considerato il materiale probatorio documentale dal
quale risulterebbe sia l’avvenuto pagamento della somma
di lire 62 milioni da ciascun socio a titolo di acconto
nella ripartizione, sia le tabelle millesimali approvate
(dalle quali emergerebbe la differenza di dimensioni tra
gli alloggi), aventi valore confessorio. Invero, il
motivo non indica le ragioni in diritto per le quali la
violazione del disposto degli artt.115 c.p.c. e 2530
c.c. produrrebbe nullità della sentenza. Una
affermazione siffatta non merita comunque condivisione,
neppure sotto il profilo (cui forse il ricorrente
intende far riferimento) della violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., che si configura esclusivamente con
riferimento a domande, eccezioni o assunti che
richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto,
e non anche in relazione alla valutazione del materiale
probatorio, per la quale l’omissione è denunciabile
13
per violazione degli articoli 115 cod.proc.civ. e 2530 e
soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, nei
limiti in cui tale denuncia è ammessa (cfr.sopra).
10. Il rigetto del ricorso principale si impone dunque,
con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale
-da ritenere condizionato (cfr.S.U.n.5456/09)- con il
-già decisa in senso difforme dalla corte d’appelloconcernente la inammissibilità della impugnazione della
delibera.
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente
Ladisa Francesco al rimborso in favore della controparte
delle spese di questo giudizio di legittimità, in
complessivi C 9.200,00 -di cui E 200 per esborsi- oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 21 novembre 2013
quale la Cooperativa ripropone la questione preliminare