Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5712 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. II, 02/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 02/03/2021), n.5712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23897/2019 R.G. proposto da:

K.K., rappresentato e difeso dall’avv. Carla Pennetta, con

domicilio eletto in Roma, Via Circumvallazione Clodia n. 88, presso

l’avv. Giovanni Arilli.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato in data

18.6.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.9.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.K. ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, esponendo di esser nato e di aver vissuto a (OMISSIS), e di essersi trasferito nel distretto di Barisal all’età di cinque anni; di aver lavorato alle dipendenze di un esponente del partito (OMISSIS) e di esser stato taglieggiato e perseguitato dai militari dell’opposta fazione, appartenenti all'(OMISSIS); di aver reagito alle richieste di denaro e di aver provocato la morte di uno dei taglieggiatori; di aver abbandonato il paese per timore di essere arrestato e ucciso, non potendo godere di protezione da parte delle autorità locali.

La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale, con provvedimento confermato dal tribunale.

Dopo aver dato atto della trattazione del procedimento in pubblica udienza, il giudice di merito ha ritenuto superflua l’audizione del ricorrente, osservando che nessuna nuova allegazione era stata introdotta in giudizio, rispetto ai fatti già rappresentati dinanzi alla Commissione territoriale.

Ha poi escluso i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, ritenendo carente la riferibilità di una vis persecutoria da porsi in correlazione causale con i motivi tassativamente indicati dal legislatore, mentre, riguardo alla protezione sussidiaria, ha ritenuto insussistenti eventuali rischi di persecuzione politica, osservando che il ricorrente non risultava avesse mai aderito ad un partito, essendo rimasto vittima di reati di criminalità comune, e che aveva, in realtà, rappresentato una situazione di indigenza in cui l’affidamento di alcuni lavori edili da parte di un esponente del (OMISSIS) era occasionale e non ricondotta a ragioni di comune militanza, sì da non potersi riferire alla vicenda personale del ricorrente la situazione che, a partire dal 2014, registravano le fonti internazionali riguardo alla persecuzione politica degli oppositori al regime.

Con specifico riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la pronuncia ha evidenziato che, per come attestato dalle fonti accreditate, permanevano in Bangladesh situazioni di scontri armati circoscritti alle sedi di protesta e tali da non generare un livello di violenza massivo, senza alcun rischio per coloro che fossero rimasti estranei alla lotta politica, mentre, quanto alle altre ipotesi di protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)), il tribunale ha valorizzato la scarsa credibilità delle vicende narrate, ritenendola ostativa per l’accoglimento della domanda.

Ha infine respinto la richiesta di protezione umanitaria, osservando come la vicenda narrata non “consegnasse elementi per ritenere che il ricorrente si fosse allontanato dal paese di origine per sottrarsi ad una condizione di vulnerabilità soggettiva o oggettiva”, rilevando infine che, nel termine concesso, nulla era stato documentato quanto al grado di inserimento sociale e lavorativo conseguito in Italia. La cassazione del decreto è chiesta da K.K. con ricorso in quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia – letteralmente – la violazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della Direttiva 2013/32/UE, nonchè dell’art. 47 della Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale abbia illegittimamente negato l’audizione personale, pregiudicando il diritto di difesa, ed abbia respinto la domanda per carenza di allegazioni o per difetto di veridicità del racconto dell’interessato, pur potendosi sopperire a tali carenze tramite l’ascolto dell’interessato.

Il secondo motivo denuncia la violazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati adottato a New York il 31.1.1967 e della Direttiva del Consiglio 2004/83/CE del 29.4.2004, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la Corte d’appello abbia omesso di procedere d’ufficio all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale, non abbia concesso al richiedente il beneficio del dubbio e non abbia indicato le ragioni per cui ha ritenuto infondate le tesi del ricorrente, avendo escluso che questi fosse affiliato ad un partito politico, senza verificare quale fosse il grado di consapevolezza del ricorrente riguardo al contenuto delle proprie dichiarazioni e se di tale mancata affiliazione fossero consapevoli anche gli autori degli atti di taglieggiamento.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che il Collegio abbia respinto la richiesta di protezione umanitaria con una motivazione del tutto apparente, ed abbia autonomamente apprezzato i presupposti delle forme di protezione maggiore, che, invece, avevano a comune presupposto la situazione di instabilità politica del Bangladesh, all’origine dei fenomeni di migrazione massiccia attestati da plurime fonti accreditate. Il Tribunale si sarebbe, poi, sottratto al dovere di approfondire, al di là della credibilità dei fatti dedotti, la personale condizione di vulnerabilità del ricorrente e di compararla al grado di inserimento acquisito in Italia.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la pronuncia negato la protezione umanitaria, nonostante la generale esposizione al rischio di violazione dei diritti umani in Bangladesh, attestata da fonti internazionali.

2. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente ha riconosciuto di esser stato ascoltato dinanzi alla Commissione territoriale e, su tale premessa, il tribunale ha fatto rilevare che, pur essendo mancata la videoregistrazione, era stata disposta la trattazione del procedimento in pubblica udienza, le dichiarazioni del ricorrente erano state verbalizzate ed acquisite al processo e che non erano stati allegati fatti o argomenti nuovi rispetto a quelli già prospettati dinanzi alla Commissione territoriale. La necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della Direttiva 2013/32/UE proceda all’audizione personale deve essere valutata alla luce dell’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato dal medesimo art. 46, paragrafo 3, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente asilo.

L’autorità giudiziaria può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente svolto in occasione del procedimento di primo grado, stante l’esigenza di sollecita definizione del giudizio (cfr. Corte di Giustizia UE 26.7.2017, C-348/16, Moussa Sacko).

Invero, le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, lette alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretate nel senso che la normativa comunitaria non osta a che il giudice nazionale respinga il ricorso senza procedere all’audizione, qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, sempre che, in occasione della procedura di primo grado, sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo secondo.

La pronuncia, avendo evidenziato che il ricorso non conteneva deduzioni nuove rispetto a quanto già dichiarato dinanzi alla Commissione territoriale, risulta – inoltre – conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, deve leggersi in conformità al disposto dell’art. 46, par. terzo, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE. Pertanto, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 27073/2019; Cass. 5973/2019; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

Infine, secondo il corretto apprezzamento del giudice di merito, la vicenda personale del richiedente asilo, riguardando fatti di criminalità comune, non era inquadrabile tra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione umanitaria, sicchè l’audizione, anche per tale aspetto, non era doverosa, essendo volta a chiarire aspetti della vicenda personale dell’interessato che, per quanto osservato, non potevano comunque condurre all’accoglimento della domanda (Corte giust. Ue 25.7/2018, C-585/16, Aletho; Corte giustizia, 16.7.2020, C-517/17, Milkiyos Addis; Corte giustizia UE 19.3.2020, C-406/18, PG).

3. Il secondo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il tribunale, senza affatto arrestarsi ad un giudizio di inattendibilità del discorso del richiedente asilo, ha escluso che i fatti allegati fossero riconducibili ad uno dei presupposti che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), evidenziando come l’interessato fosse esposto non al rischio di persecuzione politica ma, per quanto da lui stesso narrato, a fenomeni estorsivi di denaro e, quindi, al rischio di rimanere vittima di un reato comune.

Tale accertamento, correttamente motivato, resta insindacabile da questa Corte, ferma, appunto, l’impossibilità di configurare, già alla luce delle stesse allegazioni di parte, uno dei rischi di persecuzione di cui all’art. 14 del citato decreto e di esigere un concreto sforzo di cooperazione istruttoria.

In ogni caso risultano specificamente valutate anche le condizioni di sicurezza del Bangladesh, avendo il tribunale dato atto dell’esistenza di fenomeni di scontro armato per ragioni politiche, circoscritto a sedi di protesta e senza esposizione a rischio di soggetto estranei all’attività politica, con motivazione che sostiene validamente anche la dichiarata insussistenza dei presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4. Il terzo ed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

La valutazione di scarsa attendibilità delle vicende personali del ricorrente non ha svolto alcun ruolo ai fini del diniego della protezione umanitaria, avendo la pronuncia ritenuto decisivo proprio il racconto del richiedente per sostenere che la vicenda prospettava un rischio connesso alla commissione di delitti comuni e che, nello specifico, la situazione del paese di provenienza faceva emergere situazioni di pericolo legati solo all’appartenenza e o alla militanza politica.

Secondo il tribunale, la vicenda dedotta in causa non consegnava pertanto – elementi per ritenere che il ricorrente fosse sfuggito ad una condizione di vulnerabilità soggettiva o oggettiva di particolare intensità.

Dette argomentazioni non sostanziano una motivazione apparente ma mostrano con logicità e chiarezza i motivi delle decisioni adottate, fondate essenzialmente sulla mancata allegazione di una delle situazioni legittimanti la concessione della protezione umanitaria. Non era – perciò – dovuta alcuna comparazione con il grado di integrazione conseguito in Italia.

Anche in tali ipotesi, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).

La paventata situazione di generalizzata violazione dei diritti umani nel paese di provenienza assume quindi rilievo non in sè, ma solo se suscettibile di specificarsi e di aver attinenza alla condizione soggettiva del richiedente asilo, per come rappresentata prima in sede amministrativa e, successivamente, in giudizio.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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