Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5711 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. II, 02/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 02/03/2021), n.5711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22691/2019 R.G. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Maria

Facilla, con domicilio eletto in Roma, Via Teofilo Folengo n. 49.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 29/2019,

depositata il 12.1.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.9.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. proporvi ricorso in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 29/2019.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Perugia aveva respinto l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

La pronuncia del tribunale, che ha ritenuto infondata la domanda, è stata confermata in appello.

La Corte perugina ha ritenuto che il ricorrente fosse – in realtà – un migrante per ragioni economiche e che le dichiarazioni rese in giudizio fossero inattendibili, poichè il ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a suffragare i fatti rappresentati, aveva riferito circostanze del tutto generiche, senza neppure specificare i motivi del pericolo cui sarebbe stato sottoposto in caso di rimpatrio, laddove, secondo il giudice distrettuale, avrebbe potuto ottenere tutela dalle autorità locali.

Ha respinto anche la domanda di protezione umanitaria, per la ritenuta insussistenza di gravi motivi atti a giustificare l’adozione della misura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non credibili i fatti dedotti, senza compiere alcun approfondimento istruttorio e senza concedere al ricorrente la possibilità di meglio specificare le proprie vicende personali, avendo questi fatto ogni sforzo per circostanziare la domanda, integrando le proprie allegazioni dinanzi al tribunale mediante il deposito di elementi documentali.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che – in Nigeria – la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali è un traguardo tutt’altro che raggiunto e che numerosi sono i casi di arresto, torture, sevizie, sparizioni improvvise anche ad opera delle forze di pubblica sicurezza, per cui la domanda di protezione internazionale non poteva essere respinta.

Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), evidenziando che la Nigeria è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata cui le autorità locali non frappongono alcuna efficace reazione, per cui, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto al rischio di subire un danno grave alla persona.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le singole censure si risolvono nell’esposizione delle condizioni e dei presupposti per la protezione dei migranti, corredate dalle norme che disciplinano i poteri e le modalità di accertamento e i parametri di valutazione dell’attendibilità del racconto del richiedente asilo, oltre che da interi stralci di precedenti di questa Corte, senza alcuna menzione e senza alcun concreto riferimento alle vicende personali del ricorrente, per come rappresentate nel corso del procedimento. Dal ricorso è dato evincere solo il solo paese di provenienza dell’interessato (Nigeria).

Risulta inoltre del tutto omessa l’indicazione delle censure sollevate in appello, con la compiuta esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.

Il ricorso è dunque carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Va invero ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, tale requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. s.u. 11653/06).

In carenza di dette condizioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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