Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5710 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. II, 02/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 02/03/2021), n.5710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22158/2019 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

MILANO, VIA FONTANA 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5453/2019 del TRIBUNALE di MILANO, del 26

10.06.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, T.A. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente dichiarava di essere nato in (OMISSIS) e di aver sempre vissuto a (OMISSIS), fino a sei mesi prima della partenza quando si trasferiva a (OMISSIS). Affermava di essere di etnia (OMISSIS), di religione cristiana e di aver completato la scuola superiore. Quanto ai motivi della fuga, affermava in sintesi di aver lavorato in qualità di body guard per un uomo politico a far data dal (OMISSIS) e di essere stato incaricato di uccidere un avversario politico; di essere stato picchiato di fronte a un suo rifiuto, dopo di che di avere accettato l’incarico, e di essere stato comunque rinchiuso e sorvegliato. Riuscito a fuggire, veniva portato in ospedale dai genitori e, per paura di quello che sarebbe potuto accadergli, andava a (OMISSIS) con un amico. Quest’ultimo, che era musulmano, nell’intento di farlo convertire, lo portava da alcuni terroristi che tentavano di reclutarlo forzosamente. Il richiedente, quindi, per sottrarsi a tale arruolamento andava in Libia, dove restava quattro anni, prima di raggiungere l’Italia. Dichiarava di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dall’uomo politico o dal gruppo terroristico.

Con Decreto n. 5453 del 2019, depositato in data 26.6.2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, sul rilievo che la vicenda narrata non fosse credibile, in quanto il racconto del ricorrente, nonostante il suo livello di scolarizzazione (aveva terminato la scuola superiore), era estremamente generico e inficiato da contraddizioni in relazione ad aspetti centrali (quali l’avere lavorato per un uomo politico che lo utilizzava per spaventare gli avversari, per sequestrarli e a volte anche per ucciderli e che si fosse rifiutato di uccidere “perchè era contrario alla mia religione”. Tali mansioni, affidate dal politico, erano tutte contrarie alla legge e alla religione, per cui era contraddittorio e incongruente il rifiuto del richiedente, che già lavorava da un anno per tale politico non meglio identificato, di compiere un atto contrario alla sua religione. Poco credibile era altresì il racconto relativo alla pretesa fuga.

Anche la domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria non poteva trovare accoglimento, giacchè nella zona di provenienza del ricorrente (Edo State) non risultavano, dalle informazioni aggiornate, conflitti armati in corso tali da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata.

Quanto alla protezione umanitaria, mancavano i presupposti per il riconoscimento; ed all’esito della valutazione comparativa non si rinvenivano cause di impedimento al rimpatrio.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione T.A. sulla base di tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 46 par. 3 Direttiva 2013/32/UE, art. 47 CDFUE, artt. 6 e 13 CEDU, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per violazione del dovere del Giudice di cooperazione e dei principio di attenuazione dell’onere della prova in merito alla mancata audizione del ricorrente”. Nonostante la richiesta di audizione per approfondimenti sul lungo periodo trascorso in Libia, il Tribunale, pur disponendo la comparizione dello stesso e individuando molteplici lacune nel racconto, non provvedeva a integrarle.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Questa Corte ha posto in evidenza che ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018).

L’obbligo non riguarda tuttavia anche il rinnovo dell’audizione, che grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente: ne consegue che il giudice di merito può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. n. 2817 del 2019, v. anche Corte di giustizia UE, sent. 26 luglio 2017 in causa C-348/16).

Non sussiste, dunque, alcun automatismo tra la mancanza

di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 21584 del 2000, n. 17717 del 2018), che costituisce quindi una scelta discrezionale, che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce di quanto dichiarato di fronte alla Commissione; e ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

1.3. – Aderendo a siffatto assunto, il Collegio di merito quanto alla richiesta avanzata del ricorrente di audizione solo in modo generico senza l’indicazione delle specifiche circostanze di fatto modificative, emendative o aggiuntive, rispetto a quanto rappresentato dinnanzi alla Commissione territoriale, senza allegare nessuna circostanza che imponesse un approfondimento in merito ha correttamente aderito all’orientamento espresso da questa Corte che ritiene la irrilevanza di tale audizione (Cass. n. 17717 del 2018, cit.).

2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)). Omesso esame circa un fatto decisivo. Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in merito all’attuale situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale della Nigeriaì, poichè la Corte di merito non aveva effettuato la concreta indagine sulla reale situazione nella regione di provenienza dell’appellante anche attraverso l’utilizzo dei poteri officiosi

2.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e contraddittorietà della motivazione: sui presupposti del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”; là dove i giudici di merito avevano omesso di comparare la situazione individuale del richiedente nel suo paese d’origine con quella vissuta prima della partenza e cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, nonchè omettevano ogni valutazione in ordine all’effettiva integrazione in Italia, non tenendo conto della documentazione lavorativa prodotta.

3. – Data la loro connessione logico-giuridica, i motivi secondo e terzo vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – Essi sono inammissibili.

3.2. – Il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) appare, innanzitutto, male evocato in ragione dell’erroneo riferimento ai presupposti della “contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione” ormai del tutto estranei al dedotto parametro.

3.3. – Peraltro, poi, va sottolineato che la riformata norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3.4. – Peraltro, va detto che la valutazione svolta dal giudice in ordine alla concreta sussistenza di elementi fattuali (quali, appunto, l’attuale situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale della Nigeria; ovvero la situazione individuale del richiedente nel suo paese d’origine con quella vissuta prima della partenza) costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

3.5. – Le censure si risolvono, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito, non condivisi e per ciò solo censurati, al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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