Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5709 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23929-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

D.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DI GASPARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di L’Aquila la sentenza n. 397/2019 aveva rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione con la quale aveva ritenuto prescritta la pretesa relativa ai contributi dovuti per l’iscrizione di D.S.P. alla gestione separata dell’Inps. La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il credito previdenziale in quanto il termine prescrizionale decorreva dalla data in cui il loro versamento doveva essere effettuato all’Inps e nel quinquennio decorrente da tale momento non erano intervenuti atti interruttivi. Avverso detta decisione proponeva ricorso l’Inps affidato a un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, commi 1 e 2, per aver la corte d’appello individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data in cui i contributi dovevano essere versati all’Inps e non, invece, dalla data della presentazione della dichiarazione reddituale.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019).

Nel caso in esame il termine di prescrizione inizia pertanto a decorrere dal 16.6.2010 (data di scadenza per il pagamento del saldo contributi) e nel quinquennio successivo non risulta intervenuto nessun atto avente capacità interruttiva, poichè il primo atto richiamato dall’Istituto è la lettera ricevuta il 1/7/2015, successiva allo scadere del predetto termine quinquennale.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in precedenza verificatesi. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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