Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5708 del 09/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2018, (ud. 14/11/2017, dep.09/03/2018),  n. 5708

Fatto

Con sentenza depositata il 30.8.2011, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di R.R. volta a conseguire l’assegno mensile di assistenza per difetto del requisito sanitario;

che avverso tale pronuncia R.R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrati da memoria;

che il Ministero dell’Economia ha resistito con controricorso;

che l’INPS ha parimenti resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su un motivo;

che R.R. ha a sua volta resistito con controricorso all’impugnazione incidentale dell’INPS.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 118 c.p.c. e art. 149 disp. att. c.p.c., L. n. 113 del 1971, art. 13 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito pronunciato sulla domanda concernente l’accertamento dell’invalidità anche dalla diversa data accertata in corso di causa, da rinvenirsi nel 1.11.2004, per come valutato dal CTU di seconde cure; che i motivi, da esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, sono fondati, essendosi la Corte di merito limitata a rilevare che la ricorrente, alla data della domanda amministrativa, non presentava un complesso di patologie tali da attingere un’invalidità superiore al 67%, senza nulla dire in merito alla diversa e superiore percentuale invalidante (74%) accertata dal CTU con decorrenza dal 1.11.2004 (cfr. relazione peritale di secondo grado, debitamente trascritta in parte qua a pag. 13 del ricorso per cassazione);

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, della L. n. 153 del 1969, art. 26, del D.M. n. 553 del 1992, del D.L. n. 207 del 2008, art. 35, commi 8 e 9 (conv. con L. n. 14 del 2009), come modificati dalla L. n. 122 del 2010, art. 13, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 414,416,345 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale dato ingresso alla produzione documentale concernente il possesso del requisito reddituale nonostante che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nulla si fosse allegato circa il possesso dei requisiti socioeconomici, essendosi la ricorrente limitata a produrre documentazione attestante il possesso dei medesimi;

che è infondata l’eccezione di giudicato interno sollevata al riguardo dalla ricorrente principale sul presupposto che l’INPS non avrebbe tempestivamente contestato l’idoneità della produzione documentale allegata in primo grado, (e consistente in un’autocertificazione concernente i redditi relativi agli anni 1999-2002 e nell’attestato di iscrizione dell’odierna ricorrente principale nell’elenco degli invalidi civili) a dar prova del possesso dei requisiti socioeconomici, mancando nel ricorso introduttivo del giudizio (debitamente trascritto a pagg. 7-9 del controricorso contenente il ricorso incidentale) qualsivoglia allegazione circa il possesso di essi e dovendo sul punto ribadirsi che il principio di non contestazione concerne i fatti che siano stati compiutamente allegati dalla parte attrice (cfr. da ult. Cass. n. 7784 del 2017), non anche i documenti asseritamente idonei a provarne la sussistenza, rispetto ai quali non c’è alcun onere di contestazione, ma eventualmente solo un onere di disconoscimento nei casi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proposizione – se del caso – di querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (così Cass. nn. 18046 del 2014, 6606 e 12099 del 2016);

che, nel merito, l’impugnazione incidentale è fondata, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, nel rito del lavoro, la possibilità di produrre in appello nuovi documenti, ove muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, non può spingersi fino a consentire alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali (Cass. n. 3506 del 2012);

che, pertanto, in accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di R.R. per difetto di prova del requisito reddituale, coerentemente con il principio secondo cui la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr. tra le tante Cass. n. 25800 del 2010; più recentemente v. nello stesso senso Cass. nn. 19833 del 2013, 547 del 2015 e 18720 del 2016);

che non può soccorrere, in specie, il principio secondo cui la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riferita al c.d. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c., comma 2, (così, da ult., Cass. n. 22484 del 2016), essendosi al riguardo precisato che l’esercizio da parte del giudice di merito del potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., presuppone pur sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo e quindi siano entrati a far parte del dibattito processuale (così ancora Cass. n. 22484 del 2016, cit., in motivazione), ciò che nella specie, come detto, non è avvenuto;

che nulla va pronunciato sulle spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda giudiziale (8.8.2003).

P.Q.M.

la Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di R.R..

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

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