Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5708 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27961-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO PLACCAVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 % delle imposte pagate per gli anni 1990/1991 e 1992 in favore di S.A., residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13-16-dicembre 1990 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Riteneva, in particolare, la CTR che una volta riconosciuto il diritto al rimborso per il sostituto d’imposta e con l’indicazione del termine di decadenza anche normativamente dalla L. n. 190 del 2017, art. 1, comma 665, le tesi dell’Ufficio erano infondate. Peraltro, secondo la CTR non era rilevante ai fini del giudizio, concernente il rimborso di tributi versati per il triennio 1990/1992, la disciplina introdotta dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. nella L. n. 123 del 2017, relativamente ai limiti introdotti per il riconoscimento del diritto al rimborso.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. nella L. n. 123 del 2017. Secondo la ricorrente la disposizione appena indicata, nella parte in cui ha introdotto dei limiti al riconoscimento del diritto al rimborso, avrebbe efficacia retroattiva, applicandosi anche ai giudizi in corso.

La censura è infondata.

Ed invero, questa Corte, a partire da Cass. n. 4299/2018, puntualmente ricordata dalla CTR, ha ritenuto che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dall’art. 16-octies cit., comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665, come introdotto dall’art. 16-octies cit., comma 1), lett. b), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il comma 665, al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”.

Orbene, si è già ritenuto che tale ius superveniens non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, fra i quali vi è per l’appunto il contribuente qui in giudizio, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., appunto, Cass. n. 4299/2018) ed inoltre chiarendo che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso – cfr., da ultimo, Cass. n. 12214/2919 -.

Sulla base di tali considerazioni alle quali va data continuità il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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