Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5707 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5707 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso n. 28982 dell’anno 2007 proposto da:
DE LUCA ITALO
Elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, nello studio dell’avv. Luigi Manzi,
che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv.
Giovanni d’Amato, giusta procura speciale in calce
al ricorso.

11.1 4 Lel, 51
ricorrente
contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA ARL “LA PRIMA CASA”

Data pubblicazione: 12/03/2014

Elettivamente domiciliata in Roma, via Prato degli
Strozzi, n. 22, nello studio dell’avv. Giuseppe sa-

all’avv. Umberto Gulina, giusta procura speciale a
margine del controricorso. -c,FA 0082f* 514controricorrente

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 1103, depositata il 25 luglio 2007;
sentita la relazione all’udienza del 25 giugno 2013
del consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per il ricorrente l’avv. Luigi Manzi;
sentito per la ricorrente l’avv. Federica Salemi,
munita di delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del Sostituto Dott. Aurelio Golia, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
l – Il signor Italo De Luca, socio della Cooperati-

va Edilizia a r.l. La Prima Casa, promuoveva giudizio arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di
Grosseto, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di
detta Società cooperativa, impugnando la delibera
di esclusione del Consiglio di amministrazione fondata sui provvedimenti emessi dalla Regione Toscana

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lemi, che la rappresenta e difende, unitamente

nei quali veniva affermata l’insussistenza in capo
allo stesso De Luca dei presupposti soggettivi per
ottenere i finanziamenti agevolati, per essere già

nucleo familiare superato i requisiti reddituali,
non essendo stato indicato alcun reddito in relazione al figlio convivente Daniele De Luca.
1.1 – In particolare, veniva chiesto che si procedesse ad arbitrato irrituale per accertare
l’illegittimità dell’esclusione da socio e si condannasse la società al risarcimento dei danni conseguenti ala mancato trasferimento della proprietà
dell’alloggio.
1.2 – Resisteva la Cooperativa, eccependo che le
questioni dedotte riguardavano diritti indisponibili e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna
del De Luca al rilascio dell’appartamento e alla
corresponsione di un’indennità di occupazione.
1.3 – Il Collegio arbitrale, superando le eccezioni
della Cooperativa, e ritenendo che il De Luca, benché avesse chiesto che si procedesse ad arbitrato
irrituale,

aveva in realtà inteso promuovere

l’arbitrato rituale previsto dal regolamento della
Camera Arbitrale, rilevava che la competenza in merito all’impugnazione della delibera era riservata

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assegnatario di alloggio ATER e per aver il proprio

al giudice amministrativo, ragion per cui escludeva
che la questione potesse essere sottoposta al proprio esame, dichiarandosi altresì incompetente in

via riconvenzionale.
1.4 – Il De Luca impugnava il lodo davanti alla
Corte di appello di Firenze, deducendo che erroneamente il collegio arbitrale aveva dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione, non essendo stata
la questione sollevata dalle parti, e deducendo,
quindi, la nullità del lodo stesso per violazione
del principio del contraddittorio e del diritto di
.

difesa, sostenendo, per altro, che la questione era
riservata alla cognizione del giudice ordinario.
1.5 – Si costituiva la Cooperativa, chiedendo il
rigetto dell’impugnazione e riproponendo le questioni già sollevate davanti al Collegio Arbitrale.
1.6 – La Corte adita, con la decisione indicata in
epigrafe, rilevava che ai sensi dell’art. 6, comma
2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, già vigente
all’epoca in cui si era svolto il giudizio arbitrale, era consentito ricorrere all’arbitrato rituale
per le controversie, riguardanti diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo: conseguentemente, richiamati gli orienta-

merito alle domande avanzate dalla Cooperativa in

menti formatisi al riguardo nella giurisprudenza di
legittimità, dichiarava, sia pure sotto un profilo
giuridico diverso da quello dedotto, la nullità del

1.7 – Passando all’esame del merito della vicenda,
veniva rimarcato che i rilievi avanzati dalla Regione Toscana in ordine alla posizione del De Luca
riguardavano la precedente concessione di un alloggio e il superamento dei limiti reddituali.
1.8 – Quanto al primo profilo, le deduzioni del
predetto, ancorché non prospettate nell’ambito del
giudizio arbitrale, venivano ritenute fondate, in
. quanto la precedente assegnazione di un alloggio
ATER era stata effettuata a favore della di lui moglie, in un momento successivo all’omologazione
della separazione personale dei coniugi.
1.9 – In relazione, poi, al superamento dei limiti
reddituali, la Corte territoriale, premesso che la
sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale
nei confronti del De Luca per insussistenza del
fatto in relazione alla non corrispondenza al vero
delle autocertificazioni non assumeva rilievo nel
giudizio civile, osservava che il dato circa
l’appartenenza del figlio Daniele a detto nucleo
familiare era desumibile dalle risultanze anagrafi-

lodo.

che, non superabili da dichiarazioni, rese nel processo arbitrale, per lo più provenienti da soggetti
legati alla parte da vincoli affettivi.

ca, il quale era stato più volte invitato dalla Regione Toscana a fornire delucidazioni, si era risolta in un pregiudizio per la società cooperativa,
correlato al ritardo nell’erogazione dei finanziamenti, alla fine disposti soltanto mediante
l’espunzione dell’alloggio da assegnarsi al predetto. Veniva infine rilevata l’inammissibilità, anche
per come formulata, della domanda del De Luca di
accertamento della proprietà dell’alloggio, con subordinata richiesta di sentenza sostitutiva
dell’atto di trasferimento, mentre si affermava
l’infondatezza della pretesa di non corrispondere
alcunché a titolo di occupazione dell’alloggio e al
risarcimento del danno, stante la legittimità
dell’accertamento inerente all’insussistenza dei
requisiti per l’assegnazione dell’alloggio. Veniva
viceversa riconosciuto il diritto del de Luca a ottenere in restituzione le somme versate in qualità
di socio.

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Veniva altresì osservato che la condotta del De Lu-

1.10 – Per la cassazione di tale decisione il De
Luca propone ricorso, affidato a sei motivi, cui la
società operativa resiste con controricorso.

dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

2 – Il primo motivo, con il quale si denuncia, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione alle valutazioni conseguenti alla pronuncia del giudice penale di assoluzione dal reato
inerente alla falsità delle dichiarazioni da lui
autocertificate, poi posto a fondamento
dell’impugnata delibera di esclusione, è inammissibile.
Deve invero rilevarsi che al ricorso in esame,
avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese
di luglio dell’anno 2007, debbono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal
2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art.
6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di
procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni, come interpretate costantemente da questa Corte (cfr., ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603/2007;

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Le parti hanno depositato memorie ai sensi

Cass., n. 16002/2007; Cass., n.

8897/2008), per

quanto qui maggiormente rileva, l’illustrazione del
motivo, nei casi di cui all’art. 360 c. l, n. 5

omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità.
Tale prescrizione risulta del tutto inosservata,
con conseguente inammissibilità della censura in
esame.
3 – Con il secondo mezzo, formulandosi idonei quesiti di diritto, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., per aver la corte
territoriale escluso l’efficacia della decisione
penale con la quale il De Luca era stato assolto in
relazione alle false dichiarazioni rilevate dalla
Regione Toscana.
La doglianza è infondata. L’art. 654 c.p.p. stabilisce che, “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale,
la sentenza penale irrevocabile di condanna o di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudiudlu nel giudizio civi1

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ò m-

c.p.c., deve contenere un momento di sintesi –

ministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il
cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli

dizio penale, purché i fatti accertati siano stati
ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e
purché la legge civile non ponga limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa”.
Questa Corte ha affermato che l’art. 654 c.p.p.,
diversamente dall’art. 652 c.p.p., relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che
possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano
partecipato al giudizio penale, indipendentemente
dalle ragioni di tale mancata partecipazione
(Cass., n. 4961 del 2010; Cass., n. 17652 del
2007). In particolare, è indiscusso che, mentre
l’efficacia del giudicato di assoluzione prevista
dall’art. 652 c.p.p., comma 1, si determina nei
confronti del danneggiato che sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile, anche se
non si sia costituito, l’efficacia del giudicato di
condanna o di assoluzione prevista dall’art. 654

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ntnni fatti materiali che furono oggetto del giu-

c.p.p. presuppone che il danneggiato si sia anche
effettivamente costituito in giudizio.
Correttamente la corte fiorentina ha escluso che la

cato nei confronti della controricorrente, che non
aveva partecipato a quel giudizio.
4 – Con il terzo mezzo, deducendosi violazione e
falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., si sostiene che,
in maniera del tutto contraddittoria, la corte territoriale, dopo aver affermato che l’efficacia del
provvedimento regionale era limitata al diniego del
contributo, aveva fondato il giudizio sulla carenza, in capo al De Luca, dei requisiti oggettivi richiamando proprio il provvedimento regionale del 4
novembre 2003, con riferimento alla valutazione,
ivi contenuta, della falsità delle dichiarazioni
relative alla composizione del nucleo familiare e
all’entità dei redditi al 10 febbraio 1999, data
del bando di concorso. In tal modo era stata trascurata l’efficacia, quanto all’accertamento dei
fatti materiali, della sentenza penale di assolu-

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decisione penale potesse avere efficacia di giudi-

zione del De Luca in relazione all’accusa della
falsità di dette dichiarazioni.
Viene formulato il seguente quesito di diritto:

impugnazione al TAR o al Capo dello Stato del provvedimento regionale di diniego del contributo stanziato (a favore di appartenenti a FF.AA e Forze di
Polizia) per ritenuta impossidenza dei requisiti
soggettivi dichiarati dal richiedente, comporti,
oltre alla immediata decadenza dal beneficio al
quale

la

dichiarazione

era

diretta,

anche

l’accertamento definitivo della mendacità delle dichiarazioni certificate”.
4.1 – Il motivo presenta,vari profili di inammissibilità.
4.1.1. – Valgano, quanto al vizio motivazionale, le
osservazioni sopra svolte circa l’omessa formulazione del momento di sintesi conclusivo.
4.1.2 – Quanto all’efficacia del provvedimento regionale di diniego del contributo, la Corte ha affermato il contrario di quanto il ricorrente le attribuisce, rilevando che “il difetto di impugnativa
ha comportato una inoppugnabilità del divisamento
espresso in quella dichiarazione di scienza (non
sussistono i requisiti soggettivi, niente contribu-

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“Stabilisca la Corte di cassazione se la mancata

to), non certo una preclusione per il giudice ordinario .. di accertare, ai differenti fini che qui
rilevano, la rispondenza a realtà del contenuto

sviluppo del percorso motivazionale, il giudice del
merito ha valutato autonomamente le risultanze probatorie (sostanzialmente svalutando le autocertificazioni del De Luca e le dichiarazione rese dai
proprio congiunti, rispetto alle quali ha ritenuto
preminenti le risultanze anagrafiche), formulando
un giudizio di merito insindacabile in questa sede
se non attraverso il controllo della motivazione,
inibito per l’inammissibile deduzione del vizio di
cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..
5 – Il quarto motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, attiene alla valutazione delle risultanze anagrafiche rispetto alle altre emergenze,
che la corte territoriale avrebbe erroneamente apprezzato, soprattutto con riferimento all’omessa
considerazione dell’esito del giudizio penale, si
conclude con il seguente quesito:

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dell’atto” (pag. 14). In effetti, nel successivo

”Stabilisca la Corte di cassazione se, in presenza
di una dichiarazione sostitutiva di certificazione
ed atto di notorietà contenenti dichiarazioni vere,

nale acquisita agli atti del giudizio, possa essere
conferita efficacia di piena prova alle mere presunzioni costituite dalle risultanze dalle risultanze anagrafiche e/o ai provvedimenti amministrativi che ritenevano mendaci le certificazioni dichiarate valide in sede penale”.
5 – Ribadita l’inammissibilità del motivo – per la
reiterata omissione dell’indicazione del fatto controverso nei termini sopra specificati – nella
parte riguardante i vizi di natura motivazionale,
deve preliminarmente rilevarsi che la questione del
superamento o meno del valore presuntivo che rivestono le risultanze anagrafiche, che possono essere
superate da una prova contraria, desumibile da
qualsiasi fonte di convincimento, comporta un apprezzamento demandato al giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivato (Cass., 22 dicembre 2009, n. 26985).
5.1 – Ne consegue – dovendosi prescindere dal controllo della motivazione – la preponderante inammissibilità dell’intero motivo, sostanzialmente ri-

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per essere state le stesse oggetto di sentenza pe-

ferito a questioni di merito insindacabili in questa sede, salva l’infondatezza del rilievo, già
confutato, secondo cui le autocertificazioni con-

giudizio penale (senza, per altro che, nel rispetto
del principio di autosufficienza del ricorso, si
sia andati al di là di un mero riferimento generico
a detta decisione), della cui inefficacia nella
presente vicenda processuale si è già detto.
6 – Il quinto motivo, con il quale – formulandosi
idoneo quesito – si denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizione in tema di dichiarazioni sostitutive di cui al T.U. n. 445 del 2000, è
infondato.
Per il vero il ricorrente, anche nel quesito, richiama l’art. 48 del citato T.U. n. 445, che si riferisce all’efficacia nel tempo delle dichiarazioni sostitutive, e non alla loro valenza, disciplinata dal precedente art. 46.
6.1 – Come precisato dalle Sezioni unite di questa
Corte (Cass., 3 aprile 2003, n. 5167), la valenza
di dette dichiarazioni sostitutive opera esclusivamente nei rapporti con la P.A.. Si è ritenuto, infatti, nessun valore probatorio, neanche indiziario, possa esser loro riconosciuto nell’ambito del

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terrebbero dichiarazioni vere in base all’esito del

giudizio civile,

caratterizzato dal principio

dell’onere della prova, atteso che la parte non può
derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova

dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ..
7 – Con la sesta censura si denuncia vizio

di

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
nonché violazione e falsa applicazione dell’art.
830, comma 2, c.p.c..
Si sostiene – formulandosi quesito di diritto in
tal senso – che la Corte di appello, dichiarata la
nullità del lodo, avrebbe dovuto considerare come
validamente proposte le domande avanzate in sede di
proposizione dell’impugnazione avverso la decisione
arbitrale, anche perché implicitamente contenute
nelle conclusione precisate davanti agli arbitri.
7.1 – Il motivo è in parte inammissibile, ed in
parte infondato.
In primo luogo va rilevato che le domande di declaratoria dell’intervenuto acquisto della proprietà
ovvero di sentenza ex art. 2932 c.c., nella originaria prospettiva del De Luca, erano caudatarie
dell’accoglimento dell’impugnazione – risultata in-

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a proprio favore, al fine del soddisfacimento

fondata – della delibera di esclusione della qualità di socio.
Per tale ragione non si comprende come un socio

mente avanzare richieste comunque attinenti
all’assegnazione dell’alloggio (Cass. 5 febbraio
2008, n. 2749; Cass., 8 giugno 2005, n. 12001;
Cass., 18 maggio 2005, n. 10425).
7.2 – Per mera completezza di esposizione va rilevato che nel giudizio rescissorio previsto
dall’art. 830, comma 2, c.p.c., secondo la prevalente dottrina e l’indirizzo di questa Corte
(Cass., 3 maggio 1979; n. 2547; Cass., 18 marzo
1978, n. 1357), il “thema decidendum” è limitato
dalle domande formulate in sede arbitrale, la cui
interpretazione, riservata al giudice del merito, è
sindacabile solo sotto il profilo motivazionale,
nella specie, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., non validamente censurato.
8 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.

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escluso dalla cooperativa edilizia possa fondata-

Rigetta il ricorso e condanna il De Luca al pagamento delle spese processuali, liquidate in
3.200,00, di cui e 3.000,00 per compensi, oltre ac-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 giugno 2013.

cessori di legge.

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