Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5707 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

e sul ricorso n. 3850/2007 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5763/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2006 R.G.N. 10712/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, ex art. 414 c.p.c., T.P., gia’ dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. con qualifica di impiegato, premesso di aver prestato, nel corso del suo rapporto, lavoro straordinario con caratteristiche di continuita’ ed obbligatorieta’ nella misura risultante dalle buste paga allegate, deduceva che i compensi percepiti a tale titolo dovevano essere inclusi nella base di calcolo della 13A e 14A mensilita’, del compenso percepito nel periodo di ferie annuale, dell’indennita’ di anzianita’ e del TFR. Istauratosi il contraddittorio l’Istituto Poligrafico contestava quanto dedotto dal ricorrente rilevando che l’accordo aziendale del 22.6.1974 e la contrattazione collettiva applicabile imponevano di escludere la computabilita’ dei compensi per lavoro straordinario nelle voci retributive indicate; eccepiva l’intervenuta prescrizione al ricalcolo del TFR; proponeva altresi’ domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la compensazione delle somme eventualmente riconosciute con quanto corrisposto al lavoratore sulla base del predetto accordo aziendale.

Il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando l’Istituto Poligrafico a corrispondere al lavoratore le somme relative alla inclusione nella base del computo dell’indennita’ di anzianita’ e del TFR del compenso per lavoro straordinario prestato; rigettava ogni altra domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore lamentando che erroneamente il primo giudice aveva rigettato le sue richieste concernenti gli istituti collaterali (13A, 14A e retribuzione per il periodo feriale) in relazione ai quali, quanto meno sino al 31 ottobre 1992, doveva tenersi conto di una nozione di retribuzione comprensiva di tutti i compensi percepiti in modo costante e continuativo.

Avverso la stessa sentenza proponeva altresi’ appello incidentale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; col detto gravame, ribadita l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, deduceva che il Tribunale aveva errato nel non considerare l’incidenza dell’accordo del 22.6.1974 relativamente al computo del lavoro straordinario sugli istituti di fine rapporto, atteso che detto accordo era stato appositamente pattuito per assorbire eventuali richieste successive volte ad ottenere ulteriori liquidazioni per lavoro straordinario, e pertanto il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado; chiedeva pertanto il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento delle domande ed eccezioni proposte con l’appello incidentale.

Con sentenza in data 7.7.2006 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento degli appelli proposti, riteneva il diritto del lavoratore appellato all’inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo del TFR sino al 31.10.1992, condannando il predetto alle consequenziali restituzioni; dichiarava il diritto del lavoratore all’inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo degli istituti collaterali (13A, 14A e ferie) sino al 31.10.1992, e per l’effetto condannava l’Istituto al pagamento delle consequenziali somme dovute. Dichiarava compensate per meta’ le spese relative al giudizio di secondo grado, condannando l’Istituto alla rifusione della restante meta’.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo di impugnazione.

Il ricorrente principale resiste a sua volta con controricorso al ricorso incidentale proposto dal lavoratore.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perche’ proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame l’Istituto Poligrafico eccepisce la prescrizione del diritto al computo dello straordinario negli istituti di fine rapporto – Omessa ed insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, dell’art. 2120 c.c. e degli artt. 2934 e 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al computo dei compensi per lavoro straordinario negli istituti di fine rapporto, argomentando dal rilievo che la prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere e che il diritto al TFR maturava dalla cessazione del rapporto, con la conseguenza che da tale data non era decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge.

Osserva per contro il ricorrente che la cessazione del rapporto lavorativo costituisce il momento in cui il TFR diviene esigibile, ma la maturazione del relativo diritto si verifica progressivamente nel corso del rapporto lavorativo, e poiche’ nel caso di specie la materia del contendere non riguardava il “diritto al TFR”, bensi’ la determinazione di quali compensi andavano o meno calcolati al fine degli accantonamenti annuali, e quindi il diritto a vedere computata nella base di calcolo del TFR le varie voci che anno per anno concorrevano a comporto, la relativa prescrizione si maturava anche nel corso del rapporto lavorativo.

Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., comma 1, (come sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1 recante la disciplina dei trattamento di fine rapporto) e per come previsto dalla lettera della legge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed in conseguenza di essa. Ed invero l’uso del termine “quota” con riferimento all’importo della retribuzione annuale “dovuta”, lungi dal dare l’idea del frazionamento annuale e dell’acquisizione periodica del diritto, richiama, invece, solo una modalita’ del calcolo dell’unico diritto al trattamento di fine rapporto, da adoperarsi al momento in cui questo sorge, con la cessazione del rapporto, al fine di determinarne, mediante l’utilizzazione degli altri coefficienti previsti, applicati con riferimento a tutta la durata del rapporto stesso, l’entita’ complessiva che e’ solo ed esclusivamente quella finale.

Ma oltre che dal dato letterale, la tesi e’ suffragata dal rilievo che nel nuovo contesto, la somma da corrispondere, se pur non e’ costituita da una quota dell’ultima retribuzione, come per l’indennita’ di anzianita’, e’ pur sempre rappresentata non gia’ dalla somma degli accantonamenti annuali, bensi’ da quella delle “quote”, che avrebbero dovuto essere accantonate anno per anno, di una retribuzione annua dovuta, calcolabile solo alla cessazione del rapporto come e’ stato gia’ osservato. Cosa questa che impedisce che possa parlarsi di liquidita’ e di certezza anno per anno essendo l’entita’ del diritto quantificabile solo alla fine de rapporto sia come base retributiva che, consequenzialmente, come quota rivalutativa secondo il meccanismo previsto, anche se l’importo che ne risulta puo’ anche e solo eventualmente, corrispondere a quello risultante dall’accantonamento progressivo.

D’altronde, l’incertezza sulla determinazione delle quote annuali accantonate a motivo della computabilita’ o meno di somme corrisposte non appare eliminabile in costanza di rapporto in via autonoma, giacche’ ai fini di questa computabilita’ puo’ essere determinante la previsione della contrattazione collettiva del tempo della cessazione del rapporto; con la conseguenza che la tesi di parte ricorrente porterebbe alla incidenza, in maniera irrimediabile, degli errori e delle omissioni non fatti valere tempestivamente, sulla entita’ del TFR calcolata al momento in cui sorge il diritto, e cioe’ al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Ne consegue che la prescrizione del diritto al TFR non matura nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione nella reiezione della domanda riconvenzionale – eccezione di compensazione proposta dall’istituto e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso la riassorbibilita’ di quanto erogato al lavoratore in forza delle previsioni contenute nel Punto A del contratto aziendale 22.6.1974, assumendo che tale compenso sarebbe stato assorbibile solo in caso di vertenze proposte dal personale e che fossero ricollegate alla contropartita dello stesso compenso (e cioe’ l’aumento della produttivita’).

Per contro il c.d. Punto A dell’accordo non era in alcun modo legato alla produttivita’, ed aveva invece la precipua finalita’ di evitare per il futuro un contenzioso di massa relativo alla inclusione nel calcolo della indennita’ di anzianita’, e poi del TFR, dei compensi per lavoro straordinario.

Il motivo non e’ fondato.

Rileva innanzi tutto il Collegio che la questione sollevata involge la interpretazione del predetto accordo aziendale, interpretazione che costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale demandato esclusivamente al giudice di merito, e sottratto quindi al giudizio di legittimita’ se non per vizio di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva applicabile.

Ed invero, “il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

Posto cio’ osserva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha preso in esame le censure sollevate dall’appellante ed ha, con motivazione assolutamente coerente e logica che si sottrae pertanto alle censure ed ai rilievi sollevati da parte ricorrente, rilevato che l’oggetto della pattuizione consisteva nello scambio di un immediato, iniziale aumento di produttivita’ con un miglioramento retribuivo specificamente individuato, con la precisazione che tale compenso era assorbibile in caso di vertenze proposte dal personale dipendente che potessero a tale compenso collegarsi; mentre la dedotta prospettiva della eliminazione delle prestazioni straordinarie continuative non costituiva l’oggetto della regolamentazione adottata.

Deve ritenersi quindi che il giudice di merito abbia illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla propria decisione.

E pertanto il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta, in relazione al ricalcolo dei ed. istituti collaterali, violazione e falsa applicazione dell’art.. 1322 c.c. in correlazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed in relazione alla normativa collettiva da applicare alla fattispecie; insufficiente motivazione.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva affermato apoditticamente che la definizione di retribuzione contenuta nell’art. 21 del CCNL aveva specifico effetto anche sugli istituti collaterali, omettendo di considerare che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di omnicomprensivita’ della retribuzione; i giudici di merito avrebbero pertanto dovuto esaminare la specifica disciplina aziendale che regolava i suddetti istituti collaterali, dalla quale emergeva per contro la esclusione della possibilita’ di introdurre nella base di calcolo degli stessi il compenso per lavoro straordinario, che rimaneva pur sempre una prestazione accessoria ed eccezionale che non poteva rivestire di per se’ natura di attivita’ ordinaria in mancanza di una specifica normativa aziendale in tal senso.

A sua volta il T., con il ricorso incidentale proposto, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297 del 1982; errata interpretazione dell’art. 21 CCNL grafici decorrente dall’1.11.1992, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Osserva il ricorrente incidentale che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’incidenza del compenso per lavoro straordinario nel TFR andasse limitata al 31.10.1992. Ed invero sia i contratti collettivi precedenti che quelli successivi al rinnovo del 1992 avevano recepito integralmente le disposizioni legislative in ordine alla disciplina del TFR. In particolare rileva il ricorrente che l’art. 34 del predetto contratto collettivo aveva statuito che ai fini del calcolo del TFR dovesse tenersi conto di quanto annualmente “dovuto”, al contrario di quanto sostenuto dall’Istituto datoriale che intendeva far riferimento a quanto “percepito”, ai sensi dell’art. 21 dello stesso contratto; ed invero le due norme suddette erano del tutto autonome l’una dall’altra, ed il contratto collettivo del 1992, nel regolare il trattamento di fine rapporto, non aveva assolutamente inteso fare alcun riferimento alla nuova definizione della Nomenclatura di cui all’art. 21, che definisce la retribuzione mensile percepita.

Entrambi i motivi di ricorso sono improcedibili, a causa del mancato deposito dei CCNL in forma integrale, avendo entrambe le parti depositato solo stralci, seppure ampi, delle normative contrattuali succedutesi nel tempo.

Invero, dopo alcune perplessita’ (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080, per cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l’interpretazione delle prime, sempre pero’ che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito), la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Cass. sez. lav., 11.2.2008 n. 6432, Cass. sez. lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si e’ orientata nel senso che e’ necessario il deposito del testo integrale del contratto.

Cio’ in primo luogo in forza del dettato letterale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), il quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilita’, norma che non sembra prevedere deroghe, consentendo il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare.

Al riguardo conviene in primo luogo richiamare i rilievi gia’ svolti sul punto nei giudizi ex art. 420 bis c.p.c., per decidere se essi possano valere anche quando non si tratta di quella speciale procedura, ma del normale ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in cui si assume che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

E’ stato precisato (Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560) che, in sede di applicazione dell’art. 420 bis c.p.c. la Corte di legittimita’ – nell’enunciare, in funzione nomofilattica, un principio – e’ tenuta ad operare come se l’oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica.

Si e’ aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell’interpretazione del contratto, essa non e’ condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ciascuna clausola – anche se non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice – comunque ritenuta utile alla interpretazione.

Di conseguenza non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza (Cass. sez. lav., 16.7.2009 n. 16619).

Ritiene il Collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all’ambito dell’interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Ed invero il procedimento ex art. 420 bis c.p.c. trova necessario fondamento nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e nulla autorizza a ritenere che, nell’uri caso, l’analisi della contrattazione collettiva debba essere piu’ limitata rispetto a quanto previsto per l’altro. E’ poi innegabile che la interpretazione resa ex art. 420 bis c.p.c., oltre avere effetto anticipatorio, abbia una maggiore forza cogente, stante il disposto dell’art. 146 bis disp. att. c.p.c. in cui, richiamando il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 7 si sancisce l’influenza della decisione della Corte in altri processi in cui si controverta sulla medesima questione.

La statuizione ha quindi effetti diversi, tuttavia nessuna disposizione diversifica il processo interpretativo da applicare in caso di ricorso normale ed in caso del ricorso per saltum. Invero, la nomofilachia, cui le nuove norme sono finalizzate, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che, nell’uri caso, l’interpretazione debba essere astretta alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre, nell’altro, la interpretazione si possa svolgere a tutto campo, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che pero’ potrebbero risolvere ogni margine di incertezza.

Ed invero, se fosse precluso alla Corte, anche in sede di ricorso ordinario, di applicare il criterio sistematico, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, la decisione che ne sortirebbe sarebbe sicuramente meno affidabile e meno “resistente” rispetto ad altri interventi, sentenze rese ex art. 420 bis c.p.c. che si possono invece giovare di questo fondamentale criterio ermeneutico.

Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per cui la produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale di lavoro non corrisponde alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso principale va rigettato, mentre va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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