Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5707 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16017-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ALLEVATO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 198/2019, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva accolto il ricorso dell’Inps e rigettato la originaria domanda di P.S. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l’assegno mensile di invalidità.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento e chiarite dal ctu anche in sede di giudizio ordinario, di non condividere le conclusioni del ctu con riguardo alla percentuale di invalidità, poichè nella percentuale dallo stesso indicata era stata erroneamente valorizzata (triplicata la percentuale) la incidenza della invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, peraltro non supportate da allegazioni di parte.

Avverso tale decisione il P. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 13, del D.L. n. 509 del 1988, art. 9, dell’art. art. 149 disp. att. c.p.c., degli artt. 420, 442 e 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non aver, il Tribunale, aderito alle conclusioni del ctu;

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli art. 195,420,442,445 bis, 112115 e 152 c.p.c.(ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per aver il tribunale, basato le proprie decisioni solo sulle osservazioni e contestazioni espresse dall’Inps in sede di udienza al di fuori del procedimento previsto dall’art. 195 c.p.c..

Il primo motivo risulta fondato.

Si osserva a riguardo che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonchè, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 5148/2011).

E’ stato anche chiarito che “il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti” (Cass. n. 18598/2020).

I principi enunciati evidenziano come il giudice, quale peritus peritorum (Cass. n. 30733/2017; Cass. n. 17757/2014), abbia la possibilità di disattendere le valutazioni del consulente tecnico e adottare soluzioni difformi rispetto a quelle adottate dal perito, ma, nel fare ciò, ha comunque il dovere di giustificare il proprio differente convincimento, anche confrontandosi, in caso di diverse consulenze, con le ragioni disattese.

Nel caso di specie il tribunale di Crotone, nell’adottare la decisione definitamente resa, non ha tenuto presenti i principi enunciati e non ne ha fatto applicazione, poichè non ha dato riscontro di quanto accertato in entrambe le consulenze che, sia pur con talune diversità (per quanto lo stesso tribunale sottolinea), giungono alla medesima conclusione disattesa dal giudice. La motivazione del tribunale richiede un confronto con entrambe le valutazioni rese dai consulenti nominati.

Il primo motivo deve quindi essere accolto. La seconda censura proposta risulta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

La sentenza deve essere cassata con riguardo al motivo accolto e rinviata la causa al tribunale di Crotone, diverso giudice, per la decisione della causa in applicazione dei principi sopra riportati, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Crotone, diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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