Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5707 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25579-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MODEL DI C.O. E C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2705/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 % dell’imposta ILOR pagata per gli anni 1990/1991 e 1992 in favore di C.C., quale rappresentante legale della società Model di C. e c sas, residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13-16-dicembre 1990 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Riteneva, in particolare, la CTR che non poteva disconoscersi il diritto al rimborso nei confronti del contribuente, risultando tempestiva l’istanza di rimborso e provato il credito reclamato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.Secondo la ricorrente il contribuente, essendo pacificamente esercente attività d’impresa, risultando titolare di redditi di partecipazione in studio associato, non avrebbe avuto alcun diritto al rimborso, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza Europea.

La censura è fondata.

Ed invero, come già chiarito da questa Corte in pronunzie relative a materia omogenea a quella qui in esame, il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990”, è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

Dovendo quindi dare continuità ai principi già espressi da questa Corte e sopra riportato, è evidente come la CTR non si sia ad essi allineata, non avendo considerato l’attività d’impresa, nell’accezione Eurounitaria di cui si è detto, svolta dal contribuente.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA