Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5706 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10216/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

FINEDIL S.P.A., in liquidazione, già CROMA s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per

procura speciale dai Prof. Avv.ti Marco Miccinesi e Francesco

Pistolesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paolo

Fiorilli in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 180;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 24/29/10, depositata il 23 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 gennaio

2022 dal Consigliere Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 24/29/10, depositata il 23 febbraio 2010, che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della Croma s.p.a. contro due avvisi di accertamento, in materia di imposte dirette ed Iva, di cui agli anni d’imposta 2001 e 2004 e contro una cartella di pagamento per mancato riconoscimento di un credito Iva.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso erariale.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2018 la contribuente ha avanzato istanza di sospensione ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed il Collegio ha rinviato a nuovo ruolo.

Con istanza del (OMISSIS) la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata, con le relative comunicazioni dell’Agenzia delle entrate che indicavano le somme dovute e con le quietanze dei pagamenti eseguiti tramite modelli F24, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.

Questa Corte, con ordinanza del 16 dicembre 2020, ha disposto che la controricorrente provvedesse alla notificazione della produzione all’Ufficio.

La controricorrente, l'(OMISSIS), in ottemperanza alla predetta ordinanza interlocutoria comunicatale in data (OMISSIS) e nel rispetto del termine di 60 giorni in essa stabilito, ha notificato alla ricorrente la documentazione relativa alla definizione agevolata e, l'(OMISSIS), ha depositato telematicamente le relative ricevute di accettazione e consegna relative alla predetta notifica.

Fissata l’adunanza camerale, la contribuente ha prodotto, il 23 dicembre 2021, memoria con la quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, il Collegio rileva che, come emerge pacificamente dagli atti di ambedue le parti, il presente giudizio ha per oggetto residuale esclusivamente l’impugnazione dei due avvisi di accertamento e non più quella della cartella di pagamento.

Tanto premesso, all’esito della notifica all’Agenzia della predetta documentazione relativa alla definizione agevolata, l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza ed in generale nulla ha osservato al riguardo.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, e al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA