Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5706 del 09/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2018, (ud. 08/11/2017, dep.09/03/2018),  n. 5706

Fatto

1. Gli attuali ricorrenti, già funzionari tecnici dell’Università degli Studi di Siena, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ed equiparati ai fini retributivi al personale ospedaliero di decimo livello secondo la Tabella D del D.M. 9 novembre 1982, c.d. Coadiutore tecnico (farmacista, biologo, chimico,fisico, psicologo), impugnano la sentenza della Corte di Appello di Firenze con la quale è stato rigettato il gravame dagli stessi proposto avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda intesa al riconoscimento della c.d. indennità di esclusività, prevista per i Dirigenti del ruolo sanitario dall’art. 43 del CCNL 1998/2001 Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, seppur motivando con riguardo all’affine contratto collettivo per la dirigenza medica e veterinaria (che all’art. 42 ha previsto la medesima indennità di esclusività), ha in sintesi ritenuto che l’indennità rivendicata presuppone lo svolgimento di un’attività esclusiva in favore della struttura pubblica posta in essere da chi sia titolare di una professionalità spendibile privatamente; si tratta in sostanza di un compenso aggiuntivo destinato a incentivare la rinuncia all’attività extra moenia di chi, in astratto, potrebbe svolgerla in regime libero professionale e tale non è la situazione in cui versano gli appellanti.

2.1. Pur rilevato il carattere assorbente di tale argomento, i giudici di appello hanno altresì osservato che dall’istruttoria espletata in primo grado era risultato, con assoluta certezza, che tutti gli appellanti non avevano rivestito alcun incarico di responsabile di struttura semplice. Tutti i lavoratori erano (o erano stati) tecnici di laboratorio o tecnici informatici e tutti erano inquadrati in categoria D, la cui declaratoria prevede compiti di elevata professionalità. Gli appellanti avevano una competenza meramente interna alla struttura di appartenenza e i loro atti erano comunque riferibili al dirigente; non svolgevano (o avevano svolto) incarichi professionali di alta specializzazione, poichè questi ultimi, essendo previsti unitamente agli incarichi dirigenziali di almeno una struttura semplice, si risolvevano in una specialità altamente rilevante di livello pari a quello di chi abbia la responsabilità di una struttura; il significato della previsione collettiva era quella di compensare una professionalità elevatissima che fosse analoga a quella dirigenziale.

2.2. Priva di rilievo diretto era la pronuncia del Consiglio di Stato, passata in giudicato, che aveva stabilito il diritto dei ricorrenti alla c.d. indennità di equiparazione fra la retribuzione dell’ospedaliero e quella dell’universitario, poichè tale pronuncia nulla aveva statuito in ordine all’indennità di esclusività la quale, per le ragioni di cui sopra, non consegue automaticamente all’equiparazione anzidetta.

3. Per la cassazione della sentenza i ricorrenti svolgono quattro motivi. L’Università degli Studi di Siena resiste con controricorso. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di appello interpretato le disposizioni della disciplina collettiva nel senso che l’indennità di esclusività spetta esclusivamente a quei dirigenti del SSN che, alla data del 1 gennaio 2000, pur potendo svolgere attività libero-professionale extra moenia, vi avessero rinunciato, impegnandosi a svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente per il servizio sanitario nazionale. Al contrario, tutti i dirigenti del SSN, dal 1 gennaio 2000, hanno iniziato a percepire la c.d. indennità di esclusività, la quale avrebbe dovuto essere corrisposta anche ai ricorrenti in quanto equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti del SSN.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la sentenza impugnata affermato, per altro verso, che i ricorrenti non potevano essere considerati dirigenti, in quanto non responsabili di una “struttura semplice” e nemmeno svolgenti incarichi professionali di “alta specializzazione” ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b) e c) CCNL 1998-2001 dell’Area della Dirigenza sanitaria. La Corte territoriale aveva trascurato di considerare: a) la Tabella D allegata al D.M. 9 novembre 1982, ossia la tabella che ha statuito la corrispondenza del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati al personale delle USL di pari funzioni e mansioni; b) l’esistenza della sentenza n. 2978/2002 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, che aveva statuito il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di equiparazione ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 ed aveva altresì deciso che, in applicazione della Tabella D anzidetta, i lavoratori dovevano essere equiparati al personale ospedaliero di decimo livello ovverosia ai dirigenti del servizio sanitario nazionale.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’efficacia vincolante della citata Tabella D allegata al D.M. 9 novembre 1982. Si assume che la tabella è stata emanata con il preciso scopo di stabilire i criteri legali di corrispondenza fra le categorie di lavoratori appartenenti al comparto universitario e il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Si assume quindi che, in forza di tale equiparazione, i ricorrenti, inquadrati nella ottava qualifica funzionale, area tecnico scientifica e socio sanitaria con profilo di Funzionari Tecnici, sono stati automaticamente equiparati al personale ospedaliero di decimo livello, ossia al c.d. Coadiutore Tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo) e sono da considerare equiparati ai dirigenti del S.S.N. e come tali hanno diritto a percepire la corrispondente indennità di esclusività.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 in relazione all’art. 43 CCNL 1998-2001 dell’Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, e all’art. 5 della Parte economica biennio 2000-2001 del predetto CCNL. Si sostiene che la percezione dell’indennità di equiparazione ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 – effettivamente riconosciuta per consentire l’allineamento delle retribuzioni a quelle percepite dal personale della dirigenza ospedaliera – comporta un’estensione a tutti gli aspetti della retribuzione propri dei dirigenti del S.S.N. e tra tali componenti rientra l’indennità di esclusività.

5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti su questioni tra loro connesse, è infondato.

6. E’ pacifico che, sulla base della tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato D del D.I. 9 novembre 1982 (Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale), richiamata dall’art. 7 dello stesso decreto, i ricorrenti, inquadrati come funzionari tecnici, vennero equiparati, ai soli fini economici ed anche in virtù del giudicato amministrativo, al decimo livello ospedaliero, poi divenuto primo livello dirigenziale in base alla sopravvenuta disciplina normativa (D.Lgs. n. 93 del 1993, art. 26, comma 2 bis). La specifica questione sottoposta all’esame di questa Corte è la computabilità, nell’ambito dell’indennità di equiparazione (c.d. indennità De Maria), pacificamente percepita dai ricorrenti, dell’indennità di esclusività.

6.1. Il parametro per la determinazione dell’indennità perequativa prevista dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 a favore del personale universitario è costituito dalla equiparazione del loro trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il quarto comma dello stesso articolo subordina la corresponsione di tale indennità all’equiparazione del personale universitario a quello del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento a “mansioni, funzioni e anzianità” secondo le tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978.

7. Tanto premesso, si osserva che l’art. 43 del C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale – parte normativa quadriennio 1998 – 2001, ha previsto “l’istituzione di una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario”, “con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 – 2001 in ragione dei relativi finanziamenti”. Infatti, con tale C.C.N.L. parte economica biennio 2000 – 2001, all’art. 5, si è “disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l’indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario”. L’art. 5, comma 3 fissa l’indennità di esclusività nelle seguenti misure annue lorde: “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa Lire 31.994.000; Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni Lire 22.856.000; Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni Lire 9.821.000; Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni Lire 2.900.000”.

7.1. Come risulta dal tenore della previsione contrattuale, l’art. 43 del CCNL dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale 1998/2001, nel prevedere l’indennità di esclusività, la riconosce limitatamente al personale dirigenziale “del ruolo sanitario” (nello stesso senso si esprime l’art. 5 del CCNL parte economica biennio 2000/2001). Non risulta in alcun modo dedotto che gli odierni ricorrenti svolgano (o abbiano svolto) attività equiparabile, quanto a funzioni e mansioni, al personale dirigenziale appartenente al ruolo sanitario, il quale ha una disciplina ben distinta da quella dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo. Nè il ricorso per cassazione prospetta elementi interpretativi che consentano l’estensione dell’indennità in questione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

8. Tale considerazione ha carattere del tutto assorbente di ogni altri rilievo, dovendosi solo aggiungere che è conforme a diritto anche la seconda ratio decidendi su i(si fonda la sentenza impugnata, alla stregua della sentenza n. 9279 del 2016 con cui le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito i termini e i limiti entro cui opera l’indennità perequativa (c.d. indennità De Maria) di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

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