Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5706 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12082-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 281/201.8 aveva accolto il ricorso dell’Inps e, riformata la decisione di primo grado, aveva dichiarato dovuta da S.S., architetto, la contribuzione a seguito della iscrizione d’ufficio nella gestione separata presso l’Inps. La Corte aveva ritenuto di fare applicazione, non sussistendo motivi per discostarsi, del principio enunciato dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 30344/2017 ed aveva valutato non esaminabile in quella sede di appello l’eccezione di prescrizione avanzata in primo grado, in quanto espressamente disattesa dal tribunale e non riproposta con appello incidentale.

Avverso detta decisione il S. proponeva ricorso affidato a un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 2, e della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di merito ritenuto che sussisteva l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur in caso di prevalente attività di docente, esercitino altresì libera professione. Denunciava altresì l’errata estensione di dette disposizioni anche a casi in cui la Cassa di appartenenza aveva escluso il versamento del contributo “soggettivo”.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”(32166/2016; Cass. n. 32167/ 2018; 32508/2018).

Il principio enunciato, confermato dal Giudice di legittimità in molte controversie, a cui si intende dare seguito, è stato correttamente assunto dalla Corte territoriale a base della propria decisione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Attesa la esistenza di pregressi orientamenti discontinui, le spese devono essere compensate.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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