Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5705 del 02/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2296-2019 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO
2-A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PARIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCELLO FERRARI CHAZELAT;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)
SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La corte di appello di Brescia con la sentenza n. 265/2018 aveva parzialmente accolto il ricorso dell’Inps e, riformata la decisione di primo grado, aveva dichiarato dovuta da B.S. la contribuzione a seguito della iscrizione d’ufficio nella gestione separata Inps. La Corte aveva ritenuto di fare applicazione, non sussistendo motivi per discostarsi, del principio enunciato dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 30344/2017 ed aveva valutato non prescritto il credito in quanto la richiesta di pagamento da parte dell’Inps era intervenuta entro il termine dei 5 anni decorrenti dal giorno della dichiarazione dei redditi presentata dal B.
Avverso detto ultimo capo della decisione proponeva ricorso il B. affidato a un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
L’Inps depositava successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 155, con riferimento agli artt. 1334 e 1335 c.c. nonchè art. 2935 c.c.; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 11 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse da ritenersi coincidente con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questa Corte ha chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/201819403/2019).
Il principio richiamato non è stato considerato dalla corte territoriale e sulla base dello stesso andrà valutata nuovamente la controversia, restando ferme le ulteriori eccezioni sollevate dall’istituto di previdenza, da esaminare nella sede del giudizio di rinvio.
La sentenza deve essere cassata e rinviata la causa alla Corte di appello di Brescia perchè decida la controversia sulla base dell’enunciato principio ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsoti Cassa la sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Brescia, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021